Tra tante pessime notizie, finalmente una buona: a seguito della Circolare del Ministero dell’Interno nr. 557/PAS/6909/12015(1) del 10 gennaio 2011 e grazie all’intenso lavoro di UNIREC, l’Agenzia delle Entrate, con l’emanazione della Circolare N. 26/E del 1°agosto 2013, ha riconosciuto la relazione negativa rilasciata dalle Agenzie di Recupero Crediti, di cui all’art. 115 del TULPS, elemento di prova utile per la deducibilità delle perdite su crediti – al pari della documentazione dei legali – in ipotesi di mancato successo dell’attività di recupero per oggettiva insolvibilità del debitore.
In sostanza per far riconoscere al Fisco la perdita su un credito inesigibile, non saranno più necessarie perigliose acrobazie, ma sarà sufficiente una relazione di inesigibilità, articolata e motivata, da parte della società di recupero crediti che ne ha tentato il recupero.
Credetemi sulla parola, per gli addetti ai lavori è una novità davvero strepitosa
Link alla notizia : http://www.gianpaololuzzi.it/?p=3527
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