In base alla definizione riportata dall’art.2 del Testo Unico della Sicurezza, si intende per datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”
Nello svolgimento della specifica attività professionale, il Datore di lavoro dovrà adoperarsi per garantire la massima sicurezza tecnologicamente possibile (art. 2087 c.c.) ed adottare tutte le misure dettate:
- dalle peculiarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati i rischi specifici;
- dall’esperienza, in base alla quale dovrà saper prevedere le conseguenze dannose sulla base di eventi già verificatisi;
- dalla tecnica, in base alle nuove conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso tecnico-scientifico.
Tra gli obblighi del datore di lavoro, il Testo Unico della Sicurezza ne individua due indelegabili (art. 17 comma 1):
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Se non espressamente esclusa, la delega di funzioni è consentita in presenza delle seguenti condizioni (art. 16 D. Lgs 81/08):
- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
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