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Ascensori antincendio per le attività commerciali

Il D.M 27 luglio 2010 che disciplina le regole di prevenzione incendi per le attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 mq. contiene una normativa che riguarda l’installazione di ascensori antincendio.

Soprattutto per quel che riguarda le attività commerciali di altezza superiore a 24 m, la normativa prevede che deve essere previsto almeno un ascensore antincendio. La legge riguarda solo le attività commerciali di nuova realizzazione e gli interventi di ristrutturazione, pertanto non sussiste l’obbligo di adeguamento per quelle esistenti.

Ma che caratteristiche deve avere un ascensore per essere considerato antincendio?
Per prima cosa il vano di corsa deve essere a prova di fumo, così come la struttura della cabina deve essere realizzata con materiale non combustibile.

L’ascensore antincendio deve essere separato da quello degli altri eventuali ascensori in tutte le sue aree come il locale e gli spazi macchina, le aree di lavoro nel vano corsa, le parte del vano corsa, le porte di piano e le porte d’ispezione.

Infine davanti ad ogni porta di piano deve essere previsto un atrio a prova d’incendio che fornisca un accesso protetto all’ascensore.

Per maggiori informazioni sulla normativa e le caratteristiche tecniche che un ascensore antincendio deve avere puoi rivolgerti a Farma Ascensori, azienda specializzata in installazione, manutenzione e modernizzazione di ascensori a Parma.

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