Il datore di lavoro può ricorrere ad un’agenzia investigativa per accertare le cause dell’assenza dal luogo di lavoro e, quindi, il mancato svolgimento dell’attività lavorativa da parte del dipendente. È la conclusione a cui è giunta la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 8373 pubblicata il 4 aprile scorso. Quando è legittimato, in sostanza, il datore di lavoro a rivolgersi ad un’agenzia investigativa?
La Cassazione ha di fatto, precisato che l’art. 2 dello Statuto dei lavoratori non preclude all’azienda di chiedere l’intervento dell’agenzia investigativa, purché questa “non sconfini nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria riservata dall’art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e giustifichi l’intervento in questione non solo per l’avvenuta prospettazione di illeciti e per l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (cfr. Cass. 14.2.2011 n. 3590)”.
Le garanzie dei sopra citati articoli dello Statuto dei Lavoratori, si legge ancora nella sentenza, “operano esclusivamente con riferimento all’esecuzione dell’attività lavorativa in senso stretto, non estendendosi, invece, agli eventuali comportamenti illeciti commessi dal lavoratore in occasione dello svolgimento della prestazione che possono essere liberamente accertati dal personale di vigilanza o da terzi”.
“Orbene – spiega la Cassazione nel respingere il ricorso dell’ex dipendente licenziato per giusta causa – nella fattispecie il convincimento della Corte territoriale si è basato sull’esito di un’attività investigativa, oggetto anche di prova testimoniale degli investigatori, rientrante nei poteri di controllo datoriale, in quanto esercitata in luoghi pubblici, onde è stato accertato, per 10 giorni, non solo il mancato rispetto dell’orario giornaliero di lavoro ma anche che, in orario di lavoro, al di fuori dell’ufficio, il dipendente non aveva svolto alcuna attività lavorativa”.
Secondo i giudici di merito, nel caso in oggetto, l’attività degli investigatori rientrava quindi tra i poteri di controllo del datore di lavoro in quanto esercitata in luoghi pubblici. La Suprema Corte ha, quindi, condiviso la decisione della Corte d’appello secondo la quale il controllo effettuato dagli investigatori non era finalizzato ad accertare le modalità dell’adempimento dell’obbligazione lavorativa bensì “le cause dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro concernenti appunto il mancato svolgimento dell’attività lavorativa da compiersi anche all’esterno della struttura aziendale”.
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