Le aste giudiziarie sono una tipologia di attività processuale determinata dalla disposizione di vendita forzata di beni mobili o immobili appartenenti ad un soggetto privato fallito. Le aste giudiziarie sono predisposte da un giudice per ottenere la liquidità necessaria a soddisfare i creditori intervenuti nel processo nei confronti dell’esecutato o fallito.
Tipologie di asta
Le aste giudiziarie si svolgono in udienza davanti ad un giudice o un delegato, e possono essere realizzate in diverse modalità: senza incanto, con incanto o per trattativa privata.
Per i beni immobili sono previste aste giudiziarie con o senza incanto, mentre per i beni mobili di minor valore spesso viene adottata la vendita per trattativa privata.
L’asta, o vendita che dir si voglia, può avvenire secondo diverse modalità: vendita “con incanto”, vendita “senza incanto”, vendita a trattativa privata. La vendita con o senza incanto viene adottata per i beni immobili, mentre per i beni mobili, specie se di piccolo valore, il giudice può adottare anche la vendita a trattativa privata.
Modalità
Secondo quanto previsto dal codice civile, Legge n° 302/98 del 3.08.1998, le aste giudiziarie relative a immobili vengono effettuate dai magistrati del Tribunale oppure delegate ai Notai. Chiunque può partecipare alle aste giudiziarie, fatta eccezione naturalmente per il debitore che è caduto in esecuzione o fallimento.
L’offerente può partecipare fisicamente alle aste giudiziarie oppure designare un mandatario che si presenterà in udienza.
Inoltre l’offerente può restare anonimo per quanto riguarda le offerte: in questo caso si dovrà servire di un avvocato e dovrà comunicare il nome esclusivamente in caso di aggiudicazione.
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