L’attestazione SOA è un documento che costituisce condizione necessaria e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori.
L’attestato SOA ha una validità di 5 anni e viene rilasciata dopo un’istruttoria di validazione eseguita sui documenti prodotti dall’operatore economico riguardanti gli ultimi 10 anni di lavori compiuti e, tra essi, i migliori cinque esercizi amministrativi.
Le aziende possono presentare la richiesta per essere qualificate ad appaltare dei lavori per categoria generale di opere ed importi (come gli acquedotti, la viabilità, le strade, la rete fognaria e l’edilizia civile e industriale) oppure per delle opere specialistiche (come le demolizioni, le escavazioni, gli impianti e le ristrutturazioni di superfici decorate).
La valutazione viene effettuata dagli Organismi di Attestazioni competenti, ovvero che vengono autorizzati dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).
Le imprese vengono qualificate secondo una classifica di dieci posizioni, che vengono espresse da un numero romano da “I” a “VIII” e corrispondono ad un importo crescente espresso in Euro:
- I pari a € 258.000;
- II pari a € 516.000;
- III pari a € 1.033.000;
- III bis pari a € 1.500.000;
- IV pari a € 2.582.000;
- IV bis pari a € 3.500.000;
- V pari a € 5.165.000;
- VI pari a € 10.329.000;
- VII pari a € 15.494.000;
- VIII per importi oltre € 15.494.000 (convenzionalmente stabilito in € 20.658.000, relativamente al rispetto dei requisiti).
La classificazione autorizza l’operatore economica a partecipare alle gare d’appalto per valori equivalenti, incrementati di un quinto (20%): per aggiudicarsi delle qualifiche che rientrano nelle categorie superiori alla “II”, l’azienda deve dimostrare anche l’adozione di un Sistema di Qualità certificato secondo la normativa UNI EN ISO 9001.
- la regolarità ai fini antimafia e l’assenza di condanne incidenti o pendenti sulla moralità professionale delle cariche rappresentative dell’azienda;
- l’iscrizione al “Registro delle Imprese” e la derivante scongiura di procedure fallimentari o concordatarie in esecuzione;
- la mancanza di violazioni che possono essere sanzionate per dolo o colpa nell’esecuzione dei lavori, irregolarità fiscali, dichiarazioni false o infrazioni pesanti;
- il rispetto della vigente normativa sul diritto al lavoro delle persone con disabilità motorie;
- l’ineccepibilità del “Documento Unico di Regolarità Contributiva” (DURC);
L’art.18 del decreto Bargone prevede che l’impresa sia in possesso, in misura adeguata, anche dei seguenti requisiti di ordine speciale:
- capacità economico-finanziaria;
- idoneità tecnica e organizzativa;
- dotazione di attrezzature tecniche;
- organico medio annuo.