Una volta accertati i presupposti per il fallimento, il tribunale emette una sentenza che dichiara l’insolvenza dell’imprenditore.
Precisando che in questi casi è bene contattare per tempo un avvocato che conosce bene l’ambito delle procedure fallimentari (vedi lo Studio Legale dell’Avv. Manuela Marino a Palermo), da questa decisione scaturiscono molteplici conseguenze, che possono essere suddivise in:
- Conseguenze patrimoniali
- Impatti sulla persona dell’imprenditore
- Effetti di natura processuale
In ogni caso, le conseguenze del procedimento di insolvenza coinvolgono diverse entità e, pertanto, è necessario comunicare l’insolvenza non solo all’imprenditore fallito, al pubblico ministero e ai creditori, ma anche registrarla presso l’ufficio del registro delle imprese, nel luogo in cui l’imprenditore ha la sua sede legale o dove è stata avviata la procedura.
Inoltre, la sentenza che dichiara l’insolvenza deve essere annotata nei registri pubblici immobiliari se sono coinvolti beni immobili o beni mobili registrati.
Questi adempimenti sono stabiliti dall’articolo 17 della legge fallimentare.
Conseguenze Patrimoniali
Gli articoli 42, 44 e 45 della legge fallimentare delineano gli effetti dell’insolvenza sul patrimonio del fallito.
Seguendo un ordine logico, si elencano i seguenti punti:
L’imprenditore perde la custodia e l’amministrazione di tutti i diritti di sua proprietà: ciò viene definito come privazione.
Questa privazione si applica anche ai beni acquisiti durante il procedimento di insolvenza. Tuttavia, non vengono inclusi nel procedimento i beni di natura strettamente personale.Gli atti compiuti dall’imprenditore dopo la dichiarazione di insolvenza non hanno effetto nei confronti dei creditori.
Questi atti comprendono non solo quelli relativi al patrimonio interessato dalla procedura, ma anche quelli che comportano l’assunzione di nuovi debiti.
Infatti, il fallito non può impegnare il patrimonio destinato a soddisfare i creditori precedenti per quelli nuovi.
Allo stesso modo, i pagamenti effettuati a favore del fallito dopo la dichiarazione di insolvenza non hanno validità nei confronti dei creditori.
Inoltre, tutte le formalità eseguite dal fallito per rendere gli atti opponibili ai terzi risultano inefficaci nei confronti dei creditori.Con riferimento al momento in cui questi effetti si producono, la Corte di Cassazione ha recentemente emesso la sentenza n. 7477/2020 che riguarda in particolare l’inefficacia dei pagamenti effettuati dal fallito dopo la dichiarazione di insolvenza.
In merito a ciò, i giudici hanno affermato che “In mancanza di una disposizione di legge, tra gli elementi che determinano la data della sentenza che dichiara l’insolvenza, anche l’annotazione dell’ora in cui la decisione è stata emessa, l’efficacia della sentenza inizia dalla prima ora di quel giorno (ora zero) e, pertanto, il fallito rimane privo dell’amministrazione e della disponibilità dei beni, e gli atti da lui compiuti e i pagamenti da lui effettuati, a partire da quell’ora del giorno, devono essere considerati inefficaci, indipendentemente dall’ora in cui sono stati eseguiti“.
Impatti sulla Persona del Fallito
Con la sentenza che dichiara l’insolvenza, il curatore fallimentare subentra nella posizione del fallito sia nella gestione del patrimonio che nei rapporti processuali.
Infatti:
- Il fallito è tenuto a consegnare al curatore fallimentare tutta la corrispondenza, compresa quella elettronica, relativa ai rapporti che fanno parte dell’insolvenza.
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Il fallito è obbligato a comunicare al curatore fallimentare eventuali cambiamenti nella residenza o nel domicilio.
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Il fallito deve consegnare le scritture contabili, i bilanci e l’elenco dei creditori entro tre giorni dalla dichiarazione di insolvenza.
Effetti di natura processuale
L’articolo 43 della legge fallimentare disciplina gli effetti procedurali della dichiarazione di insolvenza.
In particolare:
Il fallito perde la capacità processuale per quanto riguarda le controversie che rientrano nell’ambito dell’insolvenza.
Al contrario, il curatore fallimentare è autorizzato dal giudice delegato a intervenire nel processo.
Per questo, come afferma la norma: “Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento, il curatore è legittimato a stare in giudizio“.La sentenza produce automaticamente l’interruzione dei processi in corso che riguardano i rapporti inclusi nell’insolvenza.
Il curatore è autorizzato ad esperire azioni di revocatoria fallimentare.