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Validità del corso per Coordinatore della sicurezza: solo il modulo giuridico può essere svolto online

In seguito alle nuove disposizioni del D.Lgs. 151/2015, entrato in vigore dal 15/09/2015, il corso per “Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” può essere  svolto in modalità e-learning solamente per il modulo giuridico di 28 ore.

 

Gli altri moduli che costituiscono il programma didattico del corso per coordinatore sicurezza cantieri dovranno quindi essere effettuati obbligatoriamente con formazione in presenza e, in particolare, parliamo di:

  • Modulo Tecnico: 52 ore
  • Modulo Organizzativo: 16 ore
  • Modulo Pratico: 24 ore

 

Con riferimento alla normativa in oggetto, è l’art. 20 del D.Lgs. 151/2015, contenuto nel Capo III (razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro) a stabilire che “i corsi di cui all’allegato XIV,  solo  per  il  modulo  giuridico  (28  ore),  e  i   corsi   di aggiornamento possono svolgersi in modalita’ e-learning nel  rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011”

 

Alla luce di quanto detto, tutti i corsi per Coordinatore della sicurezza svolti in modalità e-learning oltre il modulo giuridico di 28 ore non sono più a norma di legge e la validità degli attestati è da considerarsi nulla.

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Dal 24 settembre il Datore di Lavoro può svolgere i compiti di prevenzione e protezione senza particolari limitazioni

A partire dal 24 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 151/2015, contenente i decreti attuativi previsti dal Jobs Act, che includono le modifiche di alcuni punti del D. Lgs. 8108 (Testo Unico sulla Sicurezza).

 

Con le modifiche introdotte dal Decreto, emerge adesso la possibilità per il Datore di Lavoro  di eseguire in prima persona i compiti di prevenzione e protezione dai rischi senza particolari  limitazioni (art. 34 del D. Lgs. 8108).

 

E’ stato infatti abrogato il comma 1-bis dell’art. 34, che imponeva che solo “nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda”.

 

Il Datore di Lavoro che voglia adempiere in prima persona ai compiti di prevenzione e protezione dai rischi, resta obbligato a frequentare gli specifici corsi di primo soccorso e i corsi antincendio, di durata diversa in relazione alla fascia di rischio della attività lavorativa svolta.
L’impossibilità per il Datore di lavoro di svolgere in modo diretto i compiti sopra citati nei casi sanciti dall’articolo 31, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, che elenca le aziende, ovvero le unità produttive, per le quali è obbligatoria l’istituzione di un servizio di prevenzione e protezione interno, resta invariata.

 

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Nuovo sito online per il Comitato Regionale di Coordinamento Lazio per la salute e sicurezza sul lavoro

Il Comitato Regionale di Coordinamento Lazio per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ha recentemente inaugurato il proprio sito Internet.

 

Il Comitato coordinerà  le attività di vigilanza e di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro contenute all’interno del sito, con particolare riguardo alla promozione di attività di formazione, informazione e comunicazione.

 

Verranno inoltre forniti supporti operativi e tecnici per diminuire gli infortuni e le malattie professionali,poichè, tra le varie competenze di pertinenza del Comitato vi è anche quella di raccogliere e analizzare le informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi correlati all’attività lavorativa.

 

Il sito sarà inoltre un luogo dedicato ai cittadini, alle imprese e ai lavoratori che troveranno al suo interno la normativa, le informazioni  e tutti gli aggiornamenti relativi alla prevenzione della salute nei luoghi di lavoro, ed avranno inoltre la possibilità di inviare quesiti e segnalazioni.

 

L’Assessore al Lavoro della Regione Lazio, che presiede il Comitato, commenta così la pubblicazione del sito: “il sito on-line è solo un punto di partenza, attraverso la partecipazione attiva dei soggetti interessati il sito potrà arricchirsi, giorno dopo giorno, di contenuti fatti di approfondimenti e quesiti, ai quali il Comitato darà prontamente una risposta. Iniziamo un percorso nuovo di semplificazione delle regole regionali per essere più vicini alle imprese che devono attuare tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori ”.

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Infortunio in itinere: la Cassazione chiarisce i requisiti per il risarcimento INAIL

La Corte di Cassazione ha emesso recentemente la Sentenza n° 17685/2015, chiarendo i casi in cui il lavoratore che subisce un infortunio “in itinere”, cioè nell’abituale tragitto dal proprio domicilio al luogo di lavoro e viceversa o durante la pausa pranzo dal luogo di lavoro al luogo in cui consuma i pasti, ha diritto all’indennizzo da parte dell’INAIL

 

La sentenza riguarda il ricorso presentato dagli eredi di una donna, accoltellata durante il tragitto abituale da casa a lavoro in un orario vicino a quello di lavoro, per ottenere il risarcimento dell’infortunio “in itinere” .

 

La Corte di Cassazione ha stabilito i requisiti fondamentali che devono sussistere per avere diritto al risarcimento da parte dell’INAIL per il lavoratore infortunato:

 

  1. la causa violenta (esterna, rapida e verificatasi in un breve arco di tempo);
  2. l’occasione di lavoro (la cui definizione è contenuta nella sentenza della Corte di Cassazione n. 13599/2009).

 

La Cassazione, nella fattispecie, ha respinto il ricorso presentato dagli eredi in quanto il fatto doloso compiuto da parte di terzi fa venire meno il requisito dell’occasione di lavoro. In questo caso, il collegamento tra l’infortunio e il percorso abituale da casa al luogo di lavoro della vittima è, secondo la Corte, frutto di una mera coincidenza di tempo e luogo e risulta assolutamente marginale ai fini dell’infortunio stesso.

 

Vanno inoltre esclusi dall’indennizzo da parte dell’INAIL gli incidenti avvenuti per “interruzioni e/o deviazioni dal percorso dovute a scelta del lavoratore e indipendenti dal lavoro medesimo oltre che non necessitate, quelli direttamente cagionati dall’abuso di alcoolici o psicofarmaci e dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, nonché quelli in cui siano coinvolti conducenti sprovvisti di abilitazione alla guida” (Sentenza n.17685/2015 delle Corte di Cassazione).

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L’importanza del manuale HACCP

Ogni operatore coinvolto nella manipolazione degli alimenti deve obbligatoriamente predisporre un sistema di autocontrollo alimentare.

 

Il metodo preferibile per organizzare l’autocontrollo in maniera razionale è rappresentato dall’HACCP (Hazard analysis and critical control points) che consente, grazie all’identificazione dei punti critici di controllo, nei quali si possono verificare vari fattori di rischio per la sicurezza alimentare, la definizione di procedure standardizzate che permettono la riduzione del rischio di contaminazione alimentare ad un livello accettabile.

 

Pertanto, è obbligatoria l’adozione di un Manuale HACCP stilato in base ai 7 principi fondamentali (individuazione dei pericoli ed analisi del rischio, individuazione dei punti critici di controllo,  definizione dei limiti critici, definizione delle attività di monitoraggio, definizione delle attività correttive, definizione delle attività di verifica, gestione della documentazione) elencati dal regolamento CE n. 852/2004 e necessario per registrare le procedure previste durante tutte le fasi della manipolazione dell’alimento.

 

Il Manuale HACCP inoltre, contiene la descrizione dell’azienda e dei suoi processi produttivi, deve essere quindi realizzato “su misura” per poter essere realmente utile al sistema di autocontrollo predisposto.

 

La mancanza della redazione del Manuale HACCP  comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000, ai sensi del comma 6, art. 6 del D. Lgs. 193/07.

 

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Etichettatura alimentare: torna l’obbligo di indicazione dello stabilimento produttivo

E’ di recente approvazione da parte del Consiglio dei Ministri lo schema di disegno di legge di delegazione europea, contenente all’art. 4 la delega per la reintroduzione nel nostro ordinamento dell’obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento per gli alimenti prodotti in Italia e destinati al mercato italiano, abolito in precedenza dal Regolamento Europeo n. 1169/2011.

 

Lo schema di legge ha trovato completa approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della Salute.

 

Quello di oggi”, ha dichiarato il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina, “è un passo importante che conferma la volontà del governo di dare indicazioni chiare e trasparenti al consumatore sullo stabilimento di produzione degli alimenti. Diamo una risposta anche alle tantissime aziende che hanno chiesto questa norma e hanno continuato in questi mesi a dichiarare lo stabilimento di produzione nelle loro etichette. Non ci fermiamo qui, porteremo avanti la nostra battaglia anche in Europa, perché l’etichettatura sia sempre più completa, a partire dall’indicazione dell’origine degli alimenti. Per noi si tratta di un punto cruciale, perché la valorizzazione della distintività del modello agroalimentare italiano passa anche da qui. Lo scorso anno per la prima volta il governo ha chiamato i cittadini a esprimersi ufficialmente su questa materia, attraverso una consultazione pubblica online. Il 90% dei 26 mila italiani che hanno risposto ha detto che vuole leggere la provenienza chiaramente indicata sui prodotti che consuma”.

 

L’italia dovrà sostenere, in ambito europeo, la legittimità di quanto citato per la preventiva autorizzazione, considerando che “gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento (art. 38 del Regolamento Europeo n. 1169/2011)”, e che la reintroduzione dell’obbligo di indicazione dello stabilimento produttivo incentiva la tutela della salute dei consumatori anche in ambito europeo, grazie ad indicazioni chiare ed esaustive per il consumatore che potrà in questo modo effettuare scelte sempre più consapevoli.

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Quando vige l’obbligo di redazione del PIMUS?

Ogni qualvolta siano utilizzati dei ponteggi deve essere obbligatoriamente redatto il PIMUS (piano di montaggio, uso e smontaggio), cosi come sancito dall’art. 134 del D.Lgs 81/08.

 

Rientrano tra gli obblighi del Datore di Lavoro quelli della redazione, conservazione ed esibizione del documento PIMUS alle autorità di vigilanza competenti, ai sensi dell’art. 136 comma 6, che stabilisce: “nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati”.

 

I contenuti minimi che devono essere inclusi all’interno del PIMUS sono riportati nell’Allegato XXII del Testo Unico per la Sicurezza e sono:

  1. dati identificativi del luogo di lavoro;
  2. identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  3. identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  4. identificazione del ponteggio;
  5. disegno esecutivo del ponteggio;
  6. progetto del ponteggio, quando previsto;
  7. indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”);
  8. illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto
  9. iescrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;
  10. indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso.

 

Il Datore di Lavoro in fase di redazione del documento deve inoltre prestare particolare attenzione alla compatibilità dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) utilizzati, poichè essi da soli non eliminano il rischio di caduta dall’alto ma possono soltanto ridurne le conseguenze.

Perciò ogni PIMUS deve riportare apposite procedure per operazioni di emergenza, dato che l’arrivo dei soccorsi pubblici potrebbe non avvenire nel tempo sufficiente ad evitare infortuni e rischi per la sicurezza del lavoratore in quota.

 

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Contributi per l’edilizia 2015

Anche per questo anno l’INPS, secondo l’art. 29 del D.Lgs. 244/1995 – convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1995 n. 341- e s. m. i., prevede per il settore dell’edilizia la possibilità di una riduzione sui contributi dovuti attraverso uno sgravio fiscale.

 

La normativa dispone che, entro il 31 luglio di ogni anno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o determini la nuova aliquota prevista per lo sgravio fiscale attraverso un decreto emanato unitamente con il Ministero dell’economia e delle Finanze e, trascorsi 30 giorni dal 31 luglio e fino all’adozione del decreto, che venga applicata la riduzione prevista per l’anno precedente.

 

Con il messaggio n. 5336 del 17/08/2015 l’INPS ricorda che, essendo scaduti i termini previsti e non essendo intervenuto il decreto sopra citato, dal 1° settembre 2015  tutte le aziende che possiedono i requisiti stabiliti dall’art. 1 della circolare INPS n. 75 del 10 Aprile 2015  possono presentare domanda per accedere allo sgravio fiscale per la misura prevista per il 2014, pari al 11.50%.

 

Nello specifico, la circolare stabilisce che ”hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavori classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.”

 

La domanda può essere inoltrata esclusivamente per via telematica attraverso il modulo “Rid-Edil” disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto.

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“La prevenzione… è di questo mondo!”: l’opuscolo a fumetti INAIL

L’Inail, da sempre in prima linea per la tutela e la salute dei lavoratori, ha pubblicato di recente un opuscolo informativo a fumetti dal titolo  “La prevenzione è di questo mondo!”.

Tramite questa forma di comunicazione più leggera, l’INAIL vuole sensibilizzare nuovamente  tutti i lavoratori sul tema della prevenzione degli infortuni, spesso frutto di comportamenti sbagliati, ormai così radicati nelle nostre abitudini quotidiane da far passare inosservato il potenziale rischio di infortunio.

Consulta online l’opuscolo INAIL “La prevenzione è di questo mondo!

 

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Le Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE)

La Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, che stabilisce all’interno dell’allegato A le attrezzature di lavoro per cui è prevista una specifica abilitazione degli operatori, definisce la Piattaforma di Lavoro Elevabile (PLE) come “macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.

 

Ogni addetto alle PLE deve ricevere una formazione e un addestramento congrui allo svolgimento delle sue mansioni poichè egli è responsabile della piattaforma aerea e degli eventuali incidenti o infortuni causati da un utilizzo errato dell’attrezzatura.

 

La formazione, l’informazione ed l’addestramento del lavoratore fanno parte degli obblighi del Datore di Lavoro previsti dall’art. 18 del D.Lgs 81/08 e devono essere affine con quanto previsto dall’allegato III dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.

 

E’ prevista la possibilità di erogare il corso per piattaforme aeree online attraverso la modalità e-learning, (fatta eccezione per la parte pratica che deve essere svolta obbligatoriamente in presenza), rispettando i criteri previsti dall’Allegato II dell’Accordo sopra citato.

 

L’attestato ed il patentino per piattaforme aeree, obbligatori dal 12 marzo 2013, hanno una validità di 5 anni e devono essere aggiornati mediante uno specifico corso di aggiornamento su contenuti teorici e tecnico-pratici.

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Lavori in Quota: normativa e contenuti della formazione

I Lavori in Quota vengono intesi dal d.lgs 81/08 come “un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile” (art. 107 del D.Lgs. 81/08).

 

Secondo quanto stabilito dall’art. 105 del D.Lgs. 81/08 la legislatura in merito ai lavori in quota, viene applicata per “le attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.”

 

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di provvedere alla formazione degli addetti ai lavori in quota  (art. 116 del d.lgs 81/08) fornendo al lavoratore una preparazione adeguata e mirata alle operazioni previste,con particolare attenzione alle procedure di salvataggio, e deve trattare nello specifico:

 

  • i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
  • gli elementi di primo soccorso;
  • l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
  • l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari;
  • l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
  • le procedure di salvataggio.

 

L’attestato della formazione e il patentino per i lavori in quota ottenuti dal lavoratore in seguito alla formazione avvenuta, devono essere aggiornati ogni 5 anni mediante uno specifico corso di aggiornamento su contenuti teorici e tecnico-pratici.
Abilitazione Lavori in Quota su Impresa8108

 

 

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RLS: durata, aggiornamento e modalità di erogazione

Nell’organigramma della sicurezza una delle figure chiave è il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza poichè “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

 

La responsabilità della sua formazione fa parte degli obblighi del Datore di lavoro, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs 81/08.

 

In particolar modo il comma 10 dell’art. 37 del D.lgs 81/08 sancisce che il RLS dovrà essere formato in relazione ai rischi specifici dell’attività lavorativa in cui esercita la propria rappresentanza, affinchè acquisisca adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.”

 

In base a ciò che è stato stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011, il corso RLS deve avere durata minima di 32 ore, di cui almeno 12 devono trattare i rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.

 

Il lavoratore dovrà effettuare periodicamente l’aggiornamento del corso RLS: almeno 4 ore annue per le aziende che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e 8 ore annue per le aziende che occupano più di 50 dipendenti.

 

Per quanto riguarda la modalità di frequentazione, dalla Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 si evince la possibilità di erogare il corso RLS anche tramite piattaforma e-learning. E’ bene ricordare che i corsi RLS online sono validi, sempre se erogati da enti autorizzati che rispettano i requisiti stabiliti dall’ art. 10 D.Lgs. 81/08 e dalla Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, punto 1 lett. a).

 

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I requisiti dell’ingegnere formatore sulla sicurezza sul lavoro

Il Ministero del Lavoro  ha risposto al quesito posto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri attraverso l’interpello n. 2/2015, che richiede se un Ingegnere che esegue la propria attività nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro, può diventare formatore nelle aree tematiche oggetto delle docenze in materia 8108, sulla base del titolo di studio e professionale in suo possesso, eventualmente integrando la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore.

 

Il Ministero del Lavoro conferma la validità dei requisiti già specificati dal Decreto interministeriale del 6 Marzo 2013, ai sensi del quale il formatore qualficato 8108 deve essere in grado di documentare il possesso di uno dei 6 criteri per ognuna delle tre aree tematiche definite dal decreto (area normativa giuridica/organizzativa, area rischi tecnici/igienico-sanitari, area relazioni/comunicazioni).

 

Pertanto, l’Interpello mette in evidenza che “l’Ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà assumere l’incarico di docente nei corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti il possesso dei criteri di cui al Decreto 6 marzo 2013, per ciascuna delle citate “aree tematiche” per la quale voglia svolgere le attività di docenza.”

 

Leggi nel dettaglio i requisiti del formatore qualificato 8108

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Formazione e patentino obbligatori per escavatorista: moduli, durata, validità

L’escavatore è una delle macchine di movimento terra abitualmente utilizzate all’interno dei cantieri per la modellazione dei terreni, a scopi costruttivi o di gestione del territorio, e rientra tra le attrezzature da lavoro indicate dalla Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012 per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

 

La formazione specifica che devono eseguire tutti i lavoratori addetti alla conduzione e manovra di escavatori è articolata in base ai criteri stabiliti dall’allegato IX della Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012, che prevede una formazione minima totale pari a 10 ore, così ripartite:

 

 

  • Modulo giuridico – normativo (1 ora);
  • Modulo tecnico (3 ore);
  • Modulo pratico per escavatori idraulici oppure per escavatori a fune (6 ore).

 

 

L’attestato ed il patentino per escavatorista, obbligatori a partire dal 12 marzo 2013, hanno una durata quinquennale e devono essere aggiornati ogni 5 anni ai sensi del punto 6 dell’allegato A della Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012.

 

E’ inoltre prevista, dalla normativa vigente, la possibilità di erogare il corso per escavatore online, usufruendo della modalità e-learning (ad esclusione del modulo pratico da svolgere obbligatoriamente in presenza), nel rispetto delle condizioni previste dall’allegato II della Conferenza.

 

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Le linee guida INAIL per la sicurezza dei ponteggi metallici fissi di facciata

INAIL ha recentemente diffuso le nuove linee guida specifiche per l’analisi preventiva delle strutture di collegamento dei ponteggi metallici fissi a facciata e consecutive alla definizione della Norma UNI EN 12811-3:2005 che ha stabilito il valore della resistenza nominale che viene assegnato all’assemblaggio di queste strutture, che è stato causa di molti cedimenti strutturali ed incidenti.

Sono contenute, all’interno del documento, valide indicazioni per una procedura che permette di verificare della stabilità delle opere provvisionali, mirate allo svolgimento in sicurezza del lavoro nel settore edile, che fa registrare ogni anno un considerevole numero di infortuni, anche mortali, derivanti da cadute dall’alto.

 

Scarica le linee guida INAIL per la sicurezza dei ponteggi metallici fissi di facciata

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I contenuti minimi del corso RLS

Il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

 

il RLS, secondo l’art. 37 del D.lgs 81/08 , “ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.”

 

I contenuti specifici della formazione vengono stabiliti durante la contrattazione collettiva nazionale, tenendo presente però i requisiti minimi previsti dall’art. 37 del  D.lgs. 81/08.

Relativamente ai  contenuti, il RLS dovrà essere formato relativamente a:

 

  • a) principi giuridici comunitari e nazionali;
  • b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • e) valutazione dei rischi;
  • f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
  • h) nozioni di tecnica della comunicazione.

 

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Il corso di aggiornamento al primo soccorso aziendale

Per adempiere agli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 18 D.lgs. 81/08) il Datore di lavoro deve nominare un lavoratore che ricopra il ruolo di addetto al primo soccorso.

 

In base a quanto stabilito dall’articolo 37, comma 9 del D.Lgs. 8108 “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.

 

In merito alla periodicità dei corsi, si fa riferimento alle disposizioni del Decreto Ministeriale n° 388/03, che stabilisce una validità triennale della formazione;  è obbligatorio pertanto effettuare il corso di aggiornamento di primo soccorso coerentemente con la fascia di rischio dell’attestato di primo soccorso precedentemente conseguito.

 

In particolare, i lavoratori già formati per eseguire il ruolo di addetto al primo soccorso aziendale, dovranno effettuare, a seconda della fascia di rischio dell’attività lavorativa, uno tra i seguenti corsi:

 

  • aggiornamento corso primo soccorso rischio basso: per le aziende del gruppo C individuate all’art. 1 del DM 388/03. Ha una durata di 4 ore ed è composto da una sessione teorica e da una tecnico-pratica.
  • aggiornamento corso primo soccorso rischio medio: il corso ha una durata complessiva di 6 ore e si compone di una sessione teorica e una sessione tecnico-pratica. E’ destinato alle aziende del gruppo B elencate dall’art. 1 del DM 388/03.
  • aggiornamento corso primo soccorso rischio alto: il corso è composto da una sessione teorica e da una sessione tecnico-pratica. E’ destinato alle aziende del gruppo A individuate dall’art. 1 del DM 388/03 ed ha una durata complessiva di 8 ore.

 

La sessione tecnico-pratica deve essere erogata obbligatoriamente in presenza di personale medico o abilitato all’insegnamento delle tecniche di primo soccorso e non può essere in nessun caso sostituita da corsi online o da video su supporti audiovisivi.

 

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Il decreto attuativo del Jobs Act e le novità per la salute e sicurezza sul lavoro

E’ stato approvato dal Governo lo scorso 11 giugno il decreto attuativo del Jobs Act (legge n. 183 del 10 dicembre 2014) che contiene, tra le altre cose, rilevanti novità in materia di miglioramento e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

  • miglioramento dell’iter di acquisizione delle informazioni per il calcolo del premio assicurativo INAIL, tramite appositi strumenti online sul sito dell’INAIL;
  • esonero per il datore di lavoro dalla trasmissione del certificato infortunio e del certificato di malattia professionale all’Inail;
  • introduzione di nuovi strumenti specialistici per la riduzione del rischio sul lavoro, dati ai datori di lavoro dall’Inail con l’ausilio di aziende sanitarie locali, attraverso il Coordinamento Tecnico delle Regioni;
  • dispensa per il datore di lavoro dalla comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza in caso di infortunio mortale o con diagnosi superiore a 30 giorni; questo obbligo ricade sull’INAIL;
  • abolizione dell’obbligo della conservazione del registro infortunio da parte del datore di lavoro;
  • possibilità per il datore di lavoro di svolgere i compiti relativi al primo soccorso ed alla prevenzione incendi, anche per le aziende con più di 5 dipendenti.

 

 

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I sette principi del sistema HACCP

L’HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è il metodo maggiormente utilizzato per la garanzia della sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti in quanto propone un approccio razionale al controllo del rischio chimico, fisico e microbiologico di un alimento.

 

Questo metodo è composto da 7 principi fondamentali:

 

  1. Individuazione dei pericoli ed analisi del rischio (Hazard Analysis)  al quale potrebbe essere esposto il consumatore finale ingerendo un determinato prodotto;
  2. Individuazione dei punti critici di controllo (CCP, Critical Control Points) presenti  nelle fasi di produzione/manipolazione degli alimenti per consentire l’eliminazione, la prevenzione o la riduzione ad un livello accettabile il pericolo di contaminazioni;
  3. Definizione dei limiti critici, minimi o massimi, relativi ai parametri di controllo che devono essere rispettati in ogni CCP, in relazione alla riduzione del rischio ad un livello accettabile per la sicurezza degli alimenti;
  4. Definizione delle attività di monitoraggio per determinare la verifica del piano HACCP stabilito, usufruendo anche di test e/o  oesservazioni programmate;
  5. Definizione delle attività correttive necessarie nel caso in cui durante il monitoraggio emerga un particolare CCP fuori dai limiti critici precedentemente definiti;
  6. Definizione delle attività di verifica necessarie per confermare che il piano di controllo HACCP stabilito funzioni in modo corretto;
  7. Gestione della documentazione in merito al piano HACCP intrapreso e la registrazione dei dato ottenuti per dimostrare l’efficacia del sistema.

 

E’ possibile applicare questi principi ad ogni settore coinvolto nei processi di produzione, rilavorazione e distribuzione di alimenti e bevande partendo dal settore agricolo per arrivare a quello della ristorazione collettiva e della vendita al dettaglio.

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Aggiornamento RLS: normativa, durata e validità

La norma di riferimento principale in materia di aggiornamento della formazione per RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è l’art. 37, comma 6 del D. Lgs. 8108, che stabilisce che “la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dei nuovi rischi”, a prescindere dalla fascia di rischio aziendale e dal numero di lavoratori impiegati.

 

Fatta eccezione per quanto stabilito durante la contrattazione collettiva, l’aggiornamento del corso RLS deve essere effettuato annualmente e deve avere un monte ore minimo di 4 ore per aziende fino a 50 lavoratori, e di 8 ore per aziende con più di 50 lavoratori.

 

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Disegno di Legge Europea 2014: le novità per la sicurezza nei cantieri

Con il nuovo Disegno di Legge Europea 2014, approvato recentemente dalla Camera, vengono  introdotte modifiche sostanziali in merito alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.

 

Le novità che verranno apportate dal DDL europea 2014 al D.Lgs. 81/08 sono state necessarie per dare piena attuazione alla Direttiva Europea 92/57/CEE, in merito alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, e far cessare la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea per il mancato recepimento della  stessa.

 

Pertanto la XI Commissione Permanente per il lavoro pubblico e privato, ha sancito l’estensione  “ del campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all’interno di cantieri temporanei o mobili di durata inferiore ai dieci giorni, fatta eccezione per talune fattispecie di lavoro individuate dall’allegato X del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008…”.

 

L’art. 88 del D.Lgs 81/08 lettera g-bis, sarà quindi sostituito dall’art. 14 del DDL europea 2014 che comprende i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile specificati dall’allegato X del D.Lgs 81/08.

 

Per rendere effettivo questo cambiamento si dovrà quindi attendere l’approvazione del DDL da parte del Senato, prevista nei prossimi mesi.

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OT24 2015: sconto sul premio INAIL per la prevenzione di infortuni e malattie professionali

E’ stato pubblicato nei giorni scorsi da INAIL il nuovo modello OT24 per il 2015, per tutte le imprese che abbiano attuato nel 2014 interventi di miglioramento e prevenzione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori previsti dalla normativa vigente. Per queste aziende sarà possibile ricevere lo sconto sul premio INAIL, dovuto annualmente dalle imprese all’Istituto nazionale.

Tutte le aziende in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi e con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro possono presentare domanda ed ottenere lo sconto sul premio, denominato “oscillazione per prevenzione”.

Attraverso il nuovo modulo di domanda di facile compilazione, le imprese autocertificano l’attuazione di uno o più interventi di prevenzione, ripartiti in 4 sezioni:

– interventi di carattere generale;

– interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale;

– interventi di sicurezza e sorveglianza sanitaria;

– interventi di prevenzione di rischi specifici.

Per ogni intervento effettuato sono stati associati un punteggio che va da 20 a 100 e la documentazione specifica probante necessaria in caso di verifica a campione. Al raggiungimento di un punteggio minimo pari a 100, le imprese potranno accedere allo sconto sull’ammontare del premio pari al:

– 30% per aziende fino a 10 lavoratori/anno;

– 23% per azione da 11 a 50 lavoratori/anno;

– 18% per azione da 51 a 100 lavoratori/anno;

– 15% per azione da 101 a 200 lavoratori/anno;

– 12% per azione da 201 a 500 lavoratori/anno;

– 7% per azione con oltre 500 lavoratori/anno.

Il nuovo modulo di domanda potrà essere inoltrato tramite una specifica procedura online, attiva dal 1° gennaio 2015.

 

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Compiti e Responsabilità del Medico Competente

Il Medico Competente è uno dei soggetti che compone il sistema di prevenzione aziendale ed è, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto Legislativo 8108, un medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto stabilito all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro, da cui è nominato, ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria in azienda.

Il Medico Competente “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione dei lavoratori, per la parte di competenza, e all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione. […]”, questo quanto previsto dall’art. 25 del Testo Unico della Sicurezza.

 

Per sorveglianza sanitaria si intende  lo svolgimento di visite mediche sia preventive, necessarie a garantire l’idoneità del lavoratore per lo svolgimento della mansione specifica, che periodiche, per monitorare lo stato di salute dei lavoratori e la persistenza dei requisiti  di idoneità allo svolgimento del’attività lavorativa.

Oltre agli obblighi sopra citati, come previsto dall’art. 25 del D. Lgs 8108, il Medico Competente ha il compito di:

  • riferire al Datore di Lavoro, al RSPP e ai RLS, in sede di riunione periodica di sicurezza, i risultati anonimi aggregati relativi alla sorveglianza sanitaria ed alle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro, così da poter attuare le misure da intraprendere per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
  • visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per valutare l’assenza di rischi ambientali;
  • custodire, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie e la documentazione sanitaria dei lavoratori. Il luogo di custodia va concordato tra il datore di lavoro ed il Medico al momento della nomina dello stesso e le cartelle dovranno essere conservate per almeno 10 anni dalla cessazione della lavorazione.

 

Il Medico Competente,dati i requisiti professionali e formativi a cui risponde, possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa per erogare la formazione tecnico-pratica nei corsi di primo soccorso, obbligatori per il personale addetto.

 

Consulta l’Elenco Nazionale aggiornato dei Medici Competenti sul portale del Ministero della Salute

 

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Primo Soccorso: obblighi e formazione

In merito alla tutela della sicurezza dei lavoratori, la nomina e la formazione degli Addetti al Primo Soccorso fanno parte degli obblighi in capo al Datore di lavoro. (artt. 18 e 43 del D. Lgs. 8108).

 

Il D.M. n° 388 del 2003 stabilisce i criteri della formazione prevista per il lavoratore designato a ricoprire questo incarico. Tale decreto prevede un percorso formativo specifico in relazione alla fascia di rischio dell’attività lavorativa svolta.

 

  • corso primo soccorso rischio basso:  è disciplinato dall’allegato 3 del D.M. 388/03 ed è rivolto ai lavoratori di aziende del gruppo C (rischio basso). Il corso ha una durata di 12 ore e prevede, oltre alla formazione teorica, una formazione tecnico-pratica di 4 ore per l’acquisizione delle capacità di intervento pratico.
  • corso primo soccorso rischio medio: è regolamentato dall’allegato 4 del D.M. 388/03 ed è destinato ai lavoratori di aziende del gruppo B (rischio medio). La formazione ha una durata di 12 ore e prevede una formazione teorica di 4 ore e una formazione tecnico-pratica per l’acquisizione delle capacità di intervento pratico.
  • corso primo soccorso rischio alto: è disciplinato dall’allegato 4 del D.M. 388/03 ed è rivolto ai lavoratori di aziende del gruppo A (rischio alto). La formazione ha una durata di 16 ore e consta di una formazione teorica di 6 ore e una formazione tecnico-pratica per l’acquisizione delle capacità di intervento pratico.

 

Il modulo tecnico-pratico, in ogni caso, deve essere erogato da personale qualificat ed obbligatoriamente attraverso formazione in presenza. Tale formazione non può essere in nessun caso sostituita da corsi online o da video su supporti audiovisivi.

 

Tra il personale qualificato all’erogazione della formazione tecnico- pratica ritroviamo Medici con specializzazione in Medicina del Lavoro e Infiermieri iscritti all’Albo o personale in possesso di abilitatazione alle manovre di primo soccorso e BLSD.

 

L’attestato di primo soccorso rilasciato in seguito al completamento della formazione ha una validità triennale: scaduti i tre anni, l’Addetto dovrà frequentare lo specifico corso di aggiornamento di primo soccorso, sempre in base alla fascia di rischio aziendale.

 

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Bando ISI 2014 per il miglioramento della sicurezza sul lavoro

Con il bando ISI 2014 l’Inai mette a disposizione 267.427.404 euro come finanziamenti a fondo perduto per progetti di miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro consentendo ad imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,di presentare domanda per ricevere un contributo pari al 65% dell’investimento in sicurezza, per un massimo di 130.000

La domanda potrà essere presentata dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015.

I finanziamenti verranno assegnati in seguito alla verifica tecnico-amministrativa ed alla realizzazione del progetto, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, e

devono prevedere almeno uno dei seguenti interventi:

 

  1. ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi eventuali interventi impiantistici;
  2. acquisto o sostituzione di macchine;
  3. acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati;
  4. installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici, antincendio, di aspirazione e ventilazione.

 

Avranno accesso al bando solo le imprese in linea con i versamenti previdenziali e con tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza del lavoro, tra cui documenti e corsi 8108 obbligatori.

 

Per visionare il bando per ciascuna Regione:

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2014/Avvisipubbliciregionali/index.html

 

Documenti e corsi 8108 obbligatori

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Nuovi requisiti minimi per la formazione della gente di mare

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 8 Maggio 2015, un nuovo schema di decreto legislativo relativo ai requisiti minimi per la formazione della gente di mare. Il nuovo decreto ha lo scopo di adeguare la formazione del personale di bordo alle disposizioni internazionali in materia di salute e sicurezza nella navigazione marittima, mettendo in atto la direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE riguardante i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

 

Devono essere presenti, a bordo di tutte le navi in arrivo o in partenza dai nostri porti, lavoratori marittimi in possesso di certificati specifici di formazione, tra cui quelli attestanti l’avvenuta formazione per il coordinamento delle attività in situazioni di emergenza, ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione e del contenimento dell’inquinamento marino.

 

La responsabilità di questi obblighi ricade sulle compagnie di navigazione e sul comandante della nave, la mancanza del loro adempimento comporta sanzioni, in base al un nuovo meccanismo sanzionatorio dedicato, che colma le attuali lacune del nostro codice della navigazione, a cui oggi si fa riferimento per questo ambito, in quanto a tale materia non si applica la disciplina del Testo Unico sulla Sicurezza.
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Norme UNI 10779 e UNI 9494-3 per la Sicurezza Antincendio

La Commissione tecnica “Protezione attiva contro gli incendi” dell’UNI ha recentemente pubblicato due norme importanti per la sicurezza antincendio: la nuova Uni 10779 e la Uni 9494-3.

La Uni 10779:2014, “Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti – Progettazione, installazione ed esercizio”, in sostituzione della vecchia edizione del 2007, viene applicata agli impianti da installare o da modificare in attività sia industriali che civili, a seguito della valutazione del rischio di incendio. La Uni 10779:2014 elenca i requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti destinate all’alimentazione di apparecchi antincendio. Questi requisiti, in assenza di specifiche disposizioni legislative, definiscono quindi le caratteristiche che deve avere una rete di idranti e le modalità con le quali deve essere realizzata e gestita.

La norma Uni 9494-3 “Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 3: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore” stabilisce le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore (SEFC).

In caso di incendio, i SEFC generano e mantengono al di sopra del pavimento uno strato libero da fumo ed eliminano i gas caldi rilasciati dall’incendio, favorendo l’evacuazione delle persone dalle strutture e limitando i danni degli edifici. La norma Uni 9494-3 si applica ai sistemi realizzati secondo le Uni 9494-1 e Uni 9494-2 e fornisce indicazioni sufficienti affinchè i SEFC siano sempre funzionanti, affidabili e mantenuti in stato di efficienza.

 

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Rapporto annuale 2014 dell’attività di vigilanza sul lavoro: imprese irregolari e violazioni per la sicurezza del lavoro

Con il  “Rapporto annuale 2014 dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione socialediffuso in data 27 febbraio 2015, la Direzione Generale per l’attività ispettiva ha rilevato su un campione di 140.173 aziende ispezionate, oltre a numeri ancora troppo elevati di lavoratori irregolari (73.508) e lavoratori totalmente in nero (41.030), gravi mancanze nell’operato delle imprese in termini di sicurezza del lavoro.

In quest’ambito si registra, infatti, un tasso di irregolarità delle imprese pari al 68,48%, con un incremento percentuale di quasi  3 punti rispetto al 2013.

In seguito all’approfondimento svolto nel settore dell’Edilizia, si evidenzia che il 37% delle violazioni riscontrate sono correlate al rischio di caduta dall’alto mentre il 19% si riferisce a rischio elettrico, utilizzo di attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi.

L’analisi dei dati ha rilevato inoltre una scarsa attenzione nel rispetto dei principali obblighi in capo ai datori di lavoro: sull’intero campione delle aziende ispezionate, si evidenziano carenze nella realizzazione di una corretta e completa valutazione dei rischi aziendali ed interferenziali (circa il 7% delle violazioni riscontrate) e violazioni in termini di sorveglianza sanitaria del personale (12%) e mancata informazione e formazione 8108 dei lavoratori (12%).

 

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In vigore il Regolamento Europeo sulla nuova etichettatura degli alimenti

Attraverso l’entrata in vigore del Regolamento europeo n. 1169/2011, a partire dal 13 dicembre 2014 vengono definite importanti novità per la normativa sull’etichettatura degli alimenti. In seguito ad un periodo di transizione di 3 anni, le aziende dell’Industria Agroalimentare dovranno quindi allinearsi alle nuove regole a favore dei consumatori europei, che potranno effettuare adesso scelte totalmente consapevoli al momento dell’acquisto degli alimenti.

Il Regolamento ha stabilito che le etichette degli alimenti dovranno obbligatoriamente contenere indicazioni chiaramente leggibili relative a:

– la denominazione;

– l’elenco degli ingredienti;

– le sostanze che provocano allergie o intolleranze (arachidi, latte, senape, pesce, cereali contenenti glutine, ecc.);

– la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;

– la quantità netta dell’alimento;

– il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;

– le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;

– le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;

– il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore o dell’importatore;

– il paese d’origine o il luogo di provenienza per taluni tipi di carne, il latte o quando la sua omissione potrebbe indurre il consumatore in errore;

– per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;

– una dichiarazione nutrizionale.

A partire dal 13 dicembre gli allergeni dovranno essere sempre evidenziati nella lista degli ingredienti, riportati sia in grassetto, sia in colore o sottolineati. Le altre disposizioni invece saranno applicate in modo progressivo. Anche i ristoranti e le mense, a partire dalla stessa data, sono tenuti a pubblicare tutte le informazioni sugli allergeni, permettendo così ai consumatori con allergie di tutta l’Europa di mangiare escludendo con certezza qualsiasi ripercussione negativa sulla propria salute.

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Torna allo Stato la competenza esclusiva in materia di sicurezza sul lavoro e HACCP

Tramite l’ applicazione di importanti modifiche al Titolo V della Costituzione torna allo Stato la competenza esclusiva in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare .

 

E’ stata infatti approvata la modifica dell’articolo 117 nella dizione “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e funzioni” ed alla lettera m) sono aggiunte le “norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza sul lavoro”.

In aggiunta, attraverso l’abrogazione del comma 3 dell’articolo, che cancella le “materie di legislazione concorrente”, viene tolta alle Regioni la possibilità di emettere provvedimenti di qualsiasi natura nel campo della sicurezza sul lavoro ed HACCP, mettendo fine alla poca chiarezza in materia dovuta al proliferare di leggi, decreti, regolamenti diversi di Regione in Regione.

L’iter di revisione costituzionale è solo agli inizi e molto probabilmente non si concluderà prima della  fine del 2015. Nonostante questo, gli esperti massimi nel settore ritengono che le modifiche dell’articolo 117 rappresentino un passo importante che inciderà nella sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare anche nel breve periodo. E’ convinzione comune, infatti, che a livello regionale sarà fin d’ora messa a punto una gestione efficace e costruttiva del tempo che ci separa dall’applicazione dell’atto legislativo.

Sull’argomento, il dott. Antonello Dionisi commenta: “Finalmente viene messo un freno alle tante interpretazioni della norma: un gioco al revisionismo senza controllo che negli ultimi anni ha affrancato poteri forti e discutibili che hanno avuto gioco facile nel camuffare atti ad personam con normative di carattere regionale. Con il definitivo passaggio delle compentenze allo Stato la sicurezza del lavoro si libera con coraggio di ogni servitù territoriale e relativismo a danno della certezza della norma, ricreando così le premesse per una Legislazione moderna, nazionale ed efficace. Tutti i soggetti – pubblici e privati- coinvolti nella Sicurezza del Lavoro non possono che vedere con favore questo provvedimento che restituisce dignità alle competenze che il Paese mette in campo per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.”

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