Studio Borghi, studio di professionisti paghe e Consulenti del Lavoro a Milano, ha reso note le ultime disposizioni rilasciate dal D.L. 30/2021 finalizzate a far fronte alla diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per i lavoratori dipendenti con figli minori in didattica da remoto o in quarantena.
Tra le principali misure di sostegno per le famiglie, il Decreto prevede che il genitore di figlio che convive e minore di anni 16 in qualità di lavoratore dipendente, alternativamente al’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità di lavoro smart working per un periodo che corrisponde in tutto o parzialmente alla durata della interruzione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione epidemiologica da Sars COVID-19 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Nella singola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smart working , il genitore lavoratore dipendente di figlio che convive e minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dall’attività lavorativa per una durata che corrisponde in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da COVID-19 del figlio, nonchè alla lunghezza temporale della quarantena del figlio. Il beneficio viene riconosciuto anche ai genitori di figli affetti da disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado per cui sia stata disposta l’interruzione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per cui sia stata disposta la chiusura.
Per i periodi fruiti di astensione è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari a 50% della retribuzione calcolata con le regole previste per il trattamento economico delle assenze in caso di congedo di maternità.
Nel caso di figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni, uno dei genitori, in alternativa all’altro,ha diritto al ricorrere delle regole appena descritte, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per approfondimenti è possibile contattare i Consulenti del Lavoro di Studio Borghi o accedere al sito ufficiale dello Studio paghe sito a Milano.