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Studio Borghi

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Permessi per genitori con figli in quarantena o DAD

Studio Borghi, studio di professionisti paghe e Consulenti del Lavoro a Milano, ha reso note le ultime disposizioni rilasciate dal D.L. 30/2021 finalizzate a far fronte alla diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per i lavoratori dipendenti con figli minori in didattica da remoto o in quarantena.

Tra le principali misure di sostegno per le famiglie, il Decreto prevede che il genitore di figlio che convive e minore di anni 16 in qualità di lavoratore dipendente, alternativamente al’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in  modalità di lavoro smart working per un periodo che corrisponde in tutto o parzialmente alla durata della interruzione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione epidemiologica da Sars COVID-19 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Nella singola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smart working , il genitore lavoratore dipendente di figlio che convive e minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dall’attività lavorativa per una durata che corrisponde in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da COVID-19 del figlio, nonchè alla lunghezza temporale della quarantena del figlio. Il beneficio viene riconosciuto anche ai genitori di figli affetti da disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado per cui sia stata disposta l’interruzione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per cui sia stata disposta la chiusura.

Per i periodi fruiti di astensione è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari a 50% della retribuzione calcolata con le regole previste per il trattamento economico delle assenze in caso di congedo di maternità.

Nel caso di figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni, uno dei genitori, in alternativa all’altro,ha diritto al ricorrere delle regole appena descritte, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per approfondimenti è possibile contattare i Consulenti del Lavoro di Studio Borghi o accedere al sito ufficiale dello Studio paghe sito a Milano.

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Permessi per genitori con figli in quarantena (DAD)

Con il Decreto Legislativo 30/2021, entrato in vigore in data 13 marzo 2021, sono state introdotte alcune misure urgenti per far fronte alla diffusione del COVID 19 e interventi a sostegno dei genitori quali lavoratori dipendenti con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Venendo alle misure introdotte a sostegno delle famiglie, tale Decreto ha disposto che il genitore di figlio che convive e con età inferiore ai 16 anni, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità smart working (lavoro agile) per una durata che corrisponde totalemente o in parte al periodo della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da COVID 19 del figlio e alla durata del periodo di quarantena del figlio che viene disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Nelle singole ipotesi in cui la prestazione di lavoro non possa essere fruita tramite smart working (lavoro agile), il genitore lavorotore dipendente di figlio che convive e di età inferiore ai 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o parziale alla durata effettiva della sospensione  dell’attività didattica in presenza dcel figlio, alla durata dell’infezione da COVID 19 del figlio, nonchè della durata della quarantena del figlio.

Il beneficio viene riconosciuto anche a tutti quei genitori lavoratori dipendenti con figli disabili in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine  e grado per le  quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i periodi di astenzione che vengono fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennita’ pari al 50% della retribuzione calcolata con le regole previste per il trattamento economico delle assenze in caso di congedo di maternità.

Nel caso in cui i figli fossero compresi tra 14 e i 16 anni di età, uno dei genitori, in alternativa all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per leggere l’informativa integralmente è possibile accedere al sito di Studio Borghi, esperto in elaborazione paghe e Consulenza del Lavoro a Milano.

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COVID divieto di licenziamento

E’ stata prorogata la normativa in riferimento al divieto di licenziamento individuale e  collettivo per giustificato motivo oggettivo con D.L. 104/2020 e introdotte dall’articolo 46 D.L. 18/2020 e dall’articolo 80 D.L. 34/2020.

Queste disposizioni rendono l’obbligo al datore di lavoro di impedire il licenziamento ricorrendo alla sospensione delle procedure dello stesso avviate dopo il 23 febbraio 2020.

Rispetto all’impossibilità di procedere con il licenziamento, vi sono tuttavia delle eccezioni. Vediamo insieme:

  1. articolo 14, comma 3, D.L. 104/2020 dove la sospensione non si applica nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali di maggiore rappresentanza a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitato ai dipendenti che decidono di aderire al suddetto contratto a cui viene riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22
  2. l’articolo 1, comma 311, L. 178/2020 dispone che le sospensioni di licenziamento di cui ai commi 309  e 310 non trovano la loro applicazione in presenza di alcune condizioni di tipo legale, tra cui l’ipotesi di un accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali di maggiore rappresentanza sul territorio nazionale.

In entrambi i casi sopra evidenziati il rapporto lavorativo volge al termine non per licenziamento, ma con risoluzione consensuale.

Con inizio 15 agosto 2020 tutte le interruzioni di rapporto lavorativo che sono intervenute con tale modalità andranno esposte nel flusso Uniemens con il codice Tipo di cessazione “2A”

Ulteriori eccezioni dal divieto di licenziamento sono:

  1. personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto;
  2. licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione dell’attività;
  3. licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa

Per ulteriori dettagli relativi alla circolare di cui sopra è possibile contattare il nostro centro di elaborazione buste paga milano sul sito ufficiale di Studio Borghi.

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