La comunione rappresenta un evento molto importante nella vita di un bambino, da festeggiare con la famiglia e con gli amici più cari, del quale mantenere vivo il ricordo nel tempo grazie al simbolo di quel giorno, ossia le bomboniere solidali per la comunione, oltre ovviamente grazie a fotografie e video.
Oltre infatti ai numerosi scatti di quel giorno ed ai vari filmati girati, proprio la bomboniera a dispetto invece di quanto in molti credano, rappresenta il simbolo della cerimonia della comunione, motivo per cui la scelta di quest’oggetto, non deve essere fatta a caso ma con la prospettiva che questa resti poi per molti anni esposta nelle vetrine di parenti ed amici, senza il rischio di cadere nell’anonimato o per contro, nell’eccesso.
Alcune Idee per Scegliere la Bomboniere Solidale per la Comunione
E proprio tra le numerosissime proposte del commercio, una scelta fatta con il cuore, è quella di optare per delle bomboniere per la comunione solidali, per celebrare questo momento importante del proprio figlio, dando un prezioso contributo ad una delle associazioni di volontariato.
Bomboniere per la comunione solidali, che solitamente consistono in un sacchettino o in una scatolina con i confetti, colorate o meno, personalizzabili con la data della cerimonia ed il nome del festeggiato, unite ad una pergamena, che attesa la donazione effettuata per la causa benefica.
Bomboniere solidali che inoltre alcune associazioni propongono sotto forma di oggetti (angioletti, croci, braccialetti, portachiavi, eccetera) per rispondere alle richieste del mercato.
Una scelta quella delle bomboniere per la comunione solidali, che in ogni caso comunque arricchisce con questo gesto di solidarietà, un giorno estremamente importante per il proprio bambino: la prima volta che egli si è accostato al sacramento dell’Eucarestia con consapevolezza, entrando in Comunione con Dio.
Ai fini fiscali, è importante infine ricordare, che il contributo per le bomboniere solidali è deducibile: le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 24% dell’importo donato a favore dell’associazione, con un massimo di 2.065,83 euro (art. 15-bis del D.p.r. 917/86) o dal proprio reddito per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura di 70.000,00 euro massimo annui (art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05 convertito in legge n° 80 del 14/05/2005), purché il pagamento non sia avvenuto in contanti.
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