Anche gli incarcerati con il 41bis “devono conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la loro libertà individuale”. Per questa ragione, la Corte Costituzionale, con relatore Nicolò Zanon, ha dichiarato incostituzionale la norma che vietava loro la cottura dei cibi
Nicolò Zanon relatore della sentenza che annulla un divieto vigente nell’ambito del 41bis
La normativa che impediva la cottura dei cibi era stata introdotta piuttosto recentemente, nel 2009, all’interno della più ampia legge sul regime di carcere duro, il 41bis, contenente disposizioni molto più restrittive della libertà personale rispetto al regime carcerario ordinario. Il comma 2-quater della normativa imponeva l’adozione di «tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che fosse assicurata la assoluta impossibilità per i detenuti in regime differenziato di cuocere cibi». La motivazione del divieto consisteva nell’impedire che il detenuto potesse aumentare il proprio “prestigio” criminale nella comunità carceraria, disponendo di cibi costosi da cuocere, diventando così, anche per questa via, punto di riferimento di altri detenuti. Nicolò Zanon, in qualità di relatore della sentenza, ha ribaltato il punto di vista della disposizione, ricordando innanzitutto che anche il consumo di cibi crudi ma di qualità superiore alla norma potrebbe comunque essere causa di identici problemi. E sottolineando che, in ogni caso, è “pressoché impossibile qualunque abusiva posizione di privilegio o di potere all’interno del carcere collegata alla cottura del cibo” proprio in virtù della normale applicazione delle leggi vigenti collegate al regime di carcere duro. Queste ultime infatti rendono nei fatti altamente improbabile, ove non praticamente impossibile, il sorgere di trattamenti differenti tra detenuti per quanto concerne l’alimentazione e l’utilizzo delle stesse pietanze come merce di scambio per altri favori illeciti.
Il giudice costituzionale Nicolò Zanon
Nicolò Zanon nasce all’ombra della Mole nel 1961 e consegue la laurea in Legge presso l’Università degli Studi di Torino. Dopo aver ottenuto anche il dottorato di ricerca in Diritto Comparato all’Università di Firenze, dal 1991 al 1996 è spesso all’estero, in Francia e Germania, per periodi di ricerca post-doc. Dal 1996 al 1997 è assistente presso la Corte Costituzionale in Roma e, allo stesso tempo, inizia anche a insegnare a contratto presso differenti università della Penisola. Diventa professore ordinario nel 2002, presso l’Università statale di Milano. Dal 2000 al 2010 è componente del Comitato Legislativo della Regione Lombardia, nonchè consulente della Commissione del Parlamento che si occupa di questioni regionali. Scrive, inoltre, editoriali per quotidiani di punta quali Il Sole 24 Ore, Il Giornale e Libero. Nel luglio 2010 viene nominato membro laico del CSM, ruolo che ricopre fino al settembre del 2014. Dal 18 ottobre 2014 è giudice della Corte Costituzionale, su nomina dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
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