Alla fine ci siamo arrivati. Trascorsi molti anni dalla sua introduzione e passate numerose vicissitudini, la certificazione energetica è diventata dal giorno 1 luglio 2010 operativa a tutti gli effetti estendendo l’obbligo di certificazione anche per quegli immobili che sono oggi oggetto di un contratto di affitto. Ripercorriamo però qualche piccolo passo e precisiamo innanzitutto che cosa intende la normativa per certificazione energetica o in generale per certificazione energetica edifici. La certificazione energetica è, in parole semplici, un documento cartaceo che attesta il valore di consumo di un determinato immobile oggetto della valutazione e viene prodotta da un professionista abilitato mediante un primo sopralluogo volto a rilevare alcuni dati tecnici dell’edificio al quale segue una fase di calcoli nella quale vengono elaborati i dati rilevati nella prima fase. Il processo di calcolo è il primo aspetto del quale discutere in quanto, se fino a questo punto il discorso poteva sembrare semplice lineare, da qui in poi le cose si complicano notevolmente in quanto esistono numerose varianti a questo metodo di calcolo ed in particolare esistono differenze a livello regionale ed a livello nazionale. Alcune regioni quali ad esempio la Lombardia (per esempio il discorso che riguarda certificazione energetica milano è molto complesso) ed il Piemonte utilizzano un proprio procedimento di calcolo, altre regioni ne utilizzano un altro. Logica conseguenza di questa discrepanza nel metodo di calcolo è che a fronte degli stessi dati inseriti otterrò un valore di consumo diverso da regione a regione anche a parità di immobile. Ciò è anche vero da un certo punto di vista in quanto un edificio situato a Milano dovrà fisiologicamente consumare più energia di un edificio situato a Roma per via delle diverse condizioni climatiche ma ciò che è fondamentalmente diverso è proprio il modello di calcolo che produce valori differenti proprio sul singolo immobile. Dal giorno 1 luglio 2010 è scattato l’obbligo che riguarda la certificazione energetica afitto ovvero quel procedimento tale per cui il documento cartaceo, che viene comunque registrato all’interno di un catasto regionale, deve essere prodotto ed allegato in occasione della stipula o del rinnovo di contratti di affitto o in generale di contratti di locazione. Le tipologie edilizie soggette a questo tipo di obbligo sono tutte: dagli appartamenti (anche monolocali) agli uffici fino ai capannoni ed agli edifici industriali. Non esistono particolari deroghe o possibilità in quanto la certificazione energetica nel caso di affitto deve essere prodotta sempre nel caso in cui vi sia un impianto termico. In alcune regioni tuttavia è possibile produrre una autocertificazione o autodichiarazione per la certificazione energetica attraverso la quale il proprietario stabilisce che l’immobile si trova in una classe energetica ad alto consumo e il discorso finisce così. Al di là dei rischi connessi ad una autocertificazione, troppo spesso sottovalutati, questa procedura è consentita solo in alcune regioni ma ad esempio non è permessa nella regione Lombardia dove la certificazione energetica, anche per gli affitti, è in vigore a tutti gli effetti.