I requisiti che i professionisti dell’antincendio devono avere per detenere l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno sono stati individuati e pubblicati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) all’interno della recente Circolare n. 658.
E’ stabilito dall’art. 7 del D.M. del 5 agosto 2011 che ogni professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno deve, nel quinquennio successivo all’iscrizione, effettuare corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione antincendio per una durata complessiva di 40 ore.
Dal momento che i primi cinque anni scadranno il 26 agosto 2016, il Consiglio ha ritenuto opportuno chiarire quali siano i requisiti necessari per la permanenza nell’albo del Ministero dell’Interno:
- per i professionisti che avranno conseguito le 40 ore di aggiornamento obbligatorie inizierà un nuovo quinquennio, con conseguente azzeramento di tutti i crediti maturati;
- i professionisti che non avranno completato l’aggiornamento entro i termini previsti saranno temporaneamente sospesi dagli elenchi del Ministero e saranno interdetti dall’esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio.
E’ doveroso tenere presente che tutti gli atti rilasciati da Professionisti antincendio sospesi ed interdetti sono da considerarsi nulli.
I Professionisti che vogliono essere riammessi dovranno completare le 40 ore di aggiornamento antincendio obbligatorie.
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