Il 10.11.2015 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato la circolare n° 626, contenente le nuove linee guida per lo svolgimento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Scopo principale delle linee guida è quello di dare indicazioni relativamente alle modalità con cui, nella fase di realizzazione dell’opera, il coordinatore della sicurezza (CSE) deve svolgere i compiti e le funzioni a lui designate dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 .
La funzione primaria del coordinatore della sicurezza è quella di “alta vigilanza” in termini di coordinamento delle imprese, ciò non implica una sua costante presenza in cantiere.
Le linee guida di fatto, individuano in modo specifico le circostanze per cui la presenza del CSE risulterebbe necessaria:
- ingresso in cantiere di ulteriori nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi;
- successive macrofasi di lavoro;
- motivate richieste da parte della Committenza, della/e affidataria/e, di imprese esecutrici, RLS(T), medico competente, lavoratori autonomi;
- eventuali richieste di integrazione della documentazione;
- sostanziali modifiche dell’opera.
Al Coordinatore della sicurezza è permesso ricorre a collaboratori purché abbiano adeguate capacità e formazione cosi come stabilito dall’allegato XIV del D.Lgs.81/2008.
Le azioni che il Coordinatore per la sicurezza deve svolgere individuate dalle linee guida sono:
- effettuare un sopralluogo nel sito che sarà oggetto del cantiere per verificare la documentazione ricevuta (PSC e “fascicolo”) e controllare che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione;
- in occasione della liquidazione del SAL il CSE a seguito di richiesta della Direzione Lavori approva, previa verifica, l’importo relativo ai costi della sicurezza;
- effettuare “frequenti sopralluoghi in cantiere” per verificare la corretta applicazioni, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”;
- verificare l’idoneità tecnico professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e l’idoneità dei piani operativi di sicurezza (POS);
- qualora riscontri l’eventuale ingresso in cantiere di Imprese esecutrici o lavoratori autonomi non autorizzati avvisa per iscritto il Committente o il Responsabile dei Lavori e all’Impresa/e affidataria/e, e comunica contestualmente alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi il divieto di ingresso;
- in caso di inosservanza delle disposizioni degli artt. 94-95-96 e 97 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed alla prescrizioni del PSC, contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e all’impresa affidataria, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori;
- convocare una riunione di coordinamento preliminare con la presenza della direzione lavori, delle imprese affidatarie e dei lavoratori autonomi presenti in cantiere per discutere dei contenuti dei piani di sicurezza e della programmazione dell’attività;
- in caso di pericolo grave e imminente contesta per iscritto quanto direttamente riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e sospende le singole lavorazioni pericolose;
- in corso d’opera, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
- aggiornare il “fascicolo”, e al termine dei lavori redigere il verbale di fine lavori di sua competenza e lo fa firmare al Committente e/o al Responsabile dei Lavori e all’Impresa affidataria. Tale verbale è da interpretare quale conclusione dell’incarico.
Corso per coordinatore della sicurezza su Impresa8108
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