La legge quadro volontariato è stata approvata l’11 agosto 1991 (la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale venne fatta 11 giorni dopo) e da allora è stato possibile regolamentare questo settore così articolato da richiedere la necessità di un inquadramento dal punto di vista giuridico. La legge è composta da diversi articoli, scopriamo insieme di che cosa parlano.
L’articolo numero uno si sofferma sia sulla funzione dell’attività di volontariato che sul suo valore sociale: i principi fondanti dell’attività volontaria sono la solidarietà, partecipazione e il pluralismo. Il secondo articolo definisce ancora meglio il volontariato che spiega come un’attività gratuita e spontanea chi viene svolta in modo personale tramite un’organizzazione che riunisce volontari e che non ha mai fini di lucro (neanche in modo indiretto) ma soltanto fini di solidarietà.
L’organizzazione di cui il volontario fa parte deve basare la sua attività soltanto sull’impegno dei volontari e sul loro moto gratuito. L’articolo 4 parla proprio delle finalità di queste corporazioni e anche della necessità di legare tutti volontari a una polizza assicurativa che sia in grado di garantirne i diritti in caso di necessità. La Legge Quadro definisce in modo molto specifico l’adempimento di questo onere da parte dell’organizzazione di volontariato: assicurare gli aderenti contro le malattie e gli infortuni è un dovere per permettere alle persone che prestano questa attività di volontariato uno svolgimento corretto dei propri compiti.
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