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COVID divieto di licenziamento

E’ stata prorogata la normativa in riferimento al divieto di licenziamento individuale e  collettivo per giustificato motivo oggettivo con D.L. 104/2020 e introdotte dall’articolo 46 D.L. 18/2020 e dall’articolo 80 D.L. 34/2020.

Queste disposizioni rendono l’obbligo al datore di lavoro di impedire il licenziamento ricorrendo alla sospensione delle procedure dello stesso avviate dopo il 23 febbraio 2020.

Rispetto all’impossibilità di procedere con il licenziamento, vi sono tuttavia delle eccezioni. Vediamo insieme:

  1. articolo 14, comma 3, D.L. 104/2020 dove la sospensione non si applica nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali di maggiore rappresentanza a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitato ai dipendenti che decidono di aderire al suddetto contratto a cui viene riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22
  2. l’articolo 1, comma 311, L. 178/2020 dispone che le sospensioni di licenziamento di cui ai commi 309  e 310 non trovano la loro applicazione in presenza di alcune condizioni di tipo legale, tra cui l’ipotesi di un accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali di maggiore rappresentanza sul territorio nazionale.

In entrambi i casi sopra evidenziati il rapporto lavorativo volge al termine non per licenziamento, ma con risoluzione consensuale.

Con inizio 15 agosto 2020 tutte le interruzioni di rapporto lavorativo che sono intervenute con tale modalità andranno esposte nel flusso Uniemens con il codice Tipo di cessazione “2A”

Ulteriori eccezioni dal divieto di licenziamento sono:

  1. personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto;
  2. licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione dell’attività;
  3. licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa

Per ulteriori dettagli relativi alla circolare di cui sopra è possibile contattare il nostro centro di elaborazione buste paga milano sul sito ufficiale di Studio Borghi.

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