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Dal 24 settembre il Datore di Lavoro può svolgere i compiti di prevenzione e protezione senza particolari limitazioni

A partire dal 24 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 151/2015, contenente i decreti attuativi previsti dal Jobs Act, che includono le modifiche di alcuni punti del D. Lgs. 8108 (Testo Unico sulla Sicurezza).

 

Con le modifiche introdotte dal Decreto, emerge adesso la possibilità per il Datore di Lavoro  di eseguire in prima persona i compiti di prevenzione e protezione dai rischi senza particolari  limitazioni (art. 34 del D. Lgs. 8108).

 

E’ stato infatti abrogato il comma 1-bis dell’art. 34, che imponeva che solo “nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda”.

 

Il Datore di Lavoro che voglia adempiere in prima persona ai compiti di prevenzione e protezione dai rischi, resta obbligato a frequentare gli specifici corsi di primo soccorso e i corsi antincendio, di durata diversa in relazione alla fascia di rischio della attività lavorativa svolta.
L’impossibilità per il Datore di lavoro di svolgere in modo diretto i compiti sopra citati nei casi sanciti dall’articolo 31, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, che elenca le aziende, ovvero le unità produttive, per le quali è obbligatoria l’istituzione di un servizio di prevenzione e protezione interno, resta invariata.

 

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