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Diritto di abitazione, IMU e TASI

Il diritto di abitazione è il diritto reale di godimento su cosa altrui che conferisce al titolare la facoltà di abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia (art. 1022 c.c.).

Tale diritto reale può riferirsi a un intero immobile o solo a una parte di esso, come hanno dimostrato le imposte patrimoniali IMU e TASI.

L’introduzione di diverse imposte patrimoniali negli ultimi 2-3 anni ha creato un pò di caos nei titolari di questi diritti, che lo scorso 16 dicembre hanno dovuto pagare il saldo finale.

Ad esempio, in una situazione in cui vi sono due coniugi legalmente divorziati con 3 figli eredi, in base alla situazione abitativa dell’immobile ogni componente della famiglia deve versare la sua parte: il coniuge che non vive più nell’abitazione, a cui però nella separazione è stata assegnata una parte dell’immobile, versa l’imposta sulla seconda casa, calcolata in base alla percentuale dell’abitazione assegnatagli. Il coniuge che vi abita paga la tassa sulla prima casa.

Invece gli eredi dividono la loro quota in parti uguali, in questo caso del 33%, chi risiede nell’immobile come prima casa, chi non vi abita come seconda casa.

In sostanza, come spiegato più in dettaglio in questo articolo, dall’introduzione della Tasi, che ha sostituito l’IMU, hanno dovuto pagare l’imposta tutti coloro i quali detengono diritti reali di usufrutto, uso, abitazione o superficie su un immobile.

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