Comunicati

Formazione: Corso Mediatore Civile Napoli

ASPIC Napoli e Omologhia, ente accreditato dal Ministero di Grazia e Giustizia, propongono sul territorio corsi per diventare Mediatore Civile.
Corso 2012 – 50 ore in due moduli: 23 – 24 – 25 febbraio 1 – 2 – 3 marzo

Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano intraprendere la professione di MEDIATORE PROFESSIONISTA presso gli Organismi di Conciliazione accreditati dal Ministero della Giustizia, ad esempio
– Camere di Commercio
– Ordini e Collegi Professionali
– Associazioni di Categoria e Sindacati
– Istituti Bancari e Studi Professionali
– Aziende nazionali, holding e multinazionali.

PER I PROFESSIONISTI
Chi è iscritto ad un Ordine o a un Collegio può essere interessato a sviluppare la propria attività e accrescere la propria professionalità anche in nuovi e diversi ambiti, ampliando la gamma di servizi da offrire alla clientela.
Si pensi a tutti quei professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, architetti, geometri, periti, medici, veterinari, ecc.) che possono mettersi al fianco dei loro clienti nel ruolo di consulenti in un tentativo di mediazione.

PER I LAUREATI E I NEO – LAUREATI
I giovani laureati, ovvero i professionisti che da poco hanno intrapreso la loro carriera, meglio di chiunque altro possono cogliere le occasioni che la carriera di Mediatore può loro offrire, anche in termini professionali ed economici.
Chiunque abbia i requisiti previsti dalla legge, dopo aver frequentato il Corso di formazione per Mediatori ed aver superato la prova finale, con il nostro Attestato potrà chiedere l’iscrizione presso gli Organismi di mediazione pubblici e privati, per esercitare professionalmente l’attività di Mediatore.

Ai corsi per mediatore civile professionista possono essere ammessi tutti i laureati, in tutte le discipline, anche in possesso di laurea triennale nonché tutti gli iscritti ad Ordini, Albi o Collegi professionali. Visita il nostro sito:  http://www.aspicnapoli.it/corso.mediatore.civile 

APPROFONDIMENTO:

L’art.1 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n° 28 definisce la mediazione come “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.

Il Legislatore, con il D.Lgsl. 28/10, ha introdotto nel nostro Ordinamento giuridico l’istituto della Mediazione per:

  • alleggerire il carico esistente sulla nostra Giustizia
  • velocizzare e snellire l’iter dei giudizi civili e commerciali e ridurne i costi (il procedimento si deve infatti concludere in quattro mesi e a costi tabellati)
  • adeguarsi alle normative europee in materia.

Com’è noto, nel nostro Paese l’Amministrazione della Giustizia era invece riservata, in via pressoché esclusiva, al potere giudiziario: in altri termini, lo Stato riservava ad un suo stesso pubblico potere questa fondamentale funzione .

Con il D.Lgsl. 28/10 e con il D.M. 180/10 non è più così: a partire dal mese di marzo 2011 , infatti, chi vuole esercitare in giudizio un’azione in materia diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, dovrà – a pena di improcedibilità – esperire preliminarmente il procedimento di mediazione (art.5 D.L.gsl. 28/10).Questo tipo di procedura si svolgerà presso le Camere di conciliazione-mediazione.
Ciò significa che lo Stato Italiano sta delegando ai privati una parte rilevante dell’amministrazione della giustizia.

No Comments Found

Il servizio gratuito di pubblicazione dei comunicati stampa è offerto dall'Associazione link UP Europe! di Roma