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Formazione specifica dei Lavoratori: chiarite le modalità di erogazione.

Il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato richiesto dall’ Assobiomedica, in merito alla formazione specifica dei lavoratori, tramite una istanza di interpello.

 

La richiesta di chiarimenti, nel dettaglio, riguarda la possibilità per le aziende di “erogare ai lavoratori la formazione specifica in modalità e-learning o comunque tramite strumenti tecnologici che consentano l’interazione – seppure a distanza – tra docenti e discenti.”

 

Il Ministero adotta come normativa di riferimento l’ Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 poiché, secondo l’art. 37 del D.Lgs 81/08, regolamenta  i contenuti minimi, la durata e le modalità di formazione dei Lavoratori.

In particolare il testo di legge, afferma che il Datore di Lavoro deve assicurarsi che ogni lavoratore riceva una adeguata e sufficiente formazione nell’ambito della salute e della sicurezza sul lavoro con particolare attenzione ai rischi derivanti dalle mansioni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.

 

Nell’ottica di quanto riportato il Ministero, per rispondere all’interpello n° 4/2016, cita il terzo punto dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 20  il quale decreta che “sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato I, l’utilizzo della modalità di apprendimento e-learning è consentito solo per la formazione generale dei lavoratori”. Se ne deduce quindi che, la formazione specifica dei lavoratori, deve essere erogata obbligatoriamente in presenza di un formatore qualificato.
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