Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, il Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali definisce i principi generali relativi al trattamento dei dati personali e sistemi di videosorveglianza.
Nello specifico, “la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali”. Viene considerato dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica identifica o identificabile.
I sistemi di videosorveglianza possono essere utilizzati solo se rispettano i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. Devono essere installati nel rispetto non solo della protezione dei dati personali, ma anche di altre disposizioni dell’ordinamento, come ad esempio l’ordinamento civile e penale in riferimento alle interferenze nella vita privata o sul controllo a distanza dei lavoratori.
Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza deve essere fondato sulla base dei presupposti di liceità dettati dal Codice sulla privacy e prevede la tutela sia dei soggetti pubblici sia di quelli privati ed economici.
Tutti i sistemi informatici utilizzati devono essere conformati in origine affinché non vengano utilizzati in maniera irregolare i dati relativi a persone identificabili. Si tratta questo del principio di necessità che prevede, appunto, una configurazione attenta dei sistemi informativi e dei programmi informatici, così da ridurre al minimo l’utilizzo dei dati personali, come previsto dall’articolo 3 del Codice privacy.
L’attività di videosorveglianza deve essere, inoltre, effettuata garantendo il principio di proporzionalità, sia nella scelta della modalità di ripresa che di dislocazione, ma anche durante le fasi relative al trattamento dei dati che devono essere comunque sempre utilizzati senza andare oltre le finalità precedentemente dichiarate.
Ad ogni modo, il sistema di videosorveglianza viene utilizzato per proteggere l’incolumità degli individui, anche per quanto riguarda la sicurezza urbana e pubblica; per proteggere la proprietà; rilevare, prevenire e controllare le infrazioni svolte da soggetti pubblici e per acquisire delle prove.
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