Il PRIMO SOCCORSO è l’insieme delle azioni che chiunque può prestare alle vittime di un incidente o di un malore nell’attesa che intervenga un soccorso sanitario qualificato che risponde ad un numero sanitario unico (118) istituito su tutto il territorio nazionale per le chiamate relative alle emergenze ed al soccorso.
Classificazione delle aziende
Il decreto classifica le aziende in tre gruppi in base alla tipologia dell’attività svolta, del numero di occupati e dei fattori di rischio secondo le seguenti modalità:
Gruppo A: tutte le aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e elaboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; aziende o unità produttive con cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro; aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unita’ produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Obblighi di legge per l’organizzazione del pronto soccorso aziendale
Il datore di lavoro, ai fini dell’organizzazione del primo soccorso in azienda, ha i seguenti obblighi:
– consultare il medico competente, ove previsto;
– identificare la categoria di appartenenza della propria azienda o unita’ produttiva. Nel caso appartenga al gruppo A, lo comunica all’Azienda Unita’ Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l’attivita’ lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l’azienda o unita’ produttiva svolge attivita’ lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all’attivita’ con indice piu’ elevato;
– designare gli addetti al pronto soccorso, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 81/08;
– provvedere alla formazione sicurezza lavoro degli addetti con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso;
– assicurare costantemente la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi contenuti nella cassetta di primo soccorso e/o pacchetto di medicazione.
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
Il Datore di Lavoro ha altresì l’obbligo di garantire la tenuta sul luogo di lavoro delle seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso (per aziende gruppo A e B) o pacchetto di medicazione (per aziende di gruppo C), adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del D.M. 388/2003 , da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del SSN;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nelle aziende o unita’ produttive di gruppo A, anche consorziate, oltre alle attrezzature di cui sopra, e’ tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al DPR 27 marzo 1992.
Nelle aziende o unita’ produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita’ in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita’ produttiva, il datore di lavoro e’ tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2 del DM 388/2003, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN
Inoltre, il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell’azienda o unita’ produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso. Tali attrezzature e dispositivi devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all’attivita’ lavorativa dell’azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
Il corso di primo soccorso ha l’obiettivo di formare ed informare gli addetti al pronto soccorso aziendale, in maniera efficace ed esauriente, trasferendo ai partecipanti le opportune conoscenze di natura tecnica nonché le necessarie abilità di natura pratica.
Ogni datore di lavoro è obbligato dalla legge ad assicurare a tutti i propri lavoratori, dipendenti oppure ‘atipici’, il mantenimento della loro salute e della loro integrità psico-fisica all’interno dei luoghi di lavoro.
Per sottolineare la centralità dei lavoratori, il nuovo Testo Unico ha ribadito la fondamentale importanza della informazione e della formazione dei lavoratori, cioè l’aggiornamento, la preparazione e l’addestramento specifico dei lavoratori sulle norme di sicurezza.
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri di addetto al primo soccorso aziendale (pronto soccorso) purché abbia frequentato una specifico corso di formazione.
L’obbligo della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica a tutte le aziende che abbiano anche un solo lavoratore dipendente o assimilabile, quindi anche ai soci prestatori di lavoro in società, associazioni e cooperative, agli apprendisti, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, agli studenti che frequentano laboratori, a chi effettua stage presso un’Azienda, etc.
L’obbligo del datore di lavoro non si limita alla consegna di un opuscolo illustrativo: il lavoratore deve essere messo in condizioni di capire l’importanza del modo di lavorare in sicurezza per la tutela della propria integrità fisica e di quella dei colleghi.
La formazione dei lavoratori designati e’ svolta da personale medico in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico puo’ avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
Corso 16 ore: per aziende o unita’ produttive di gruppo A. I contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell’all. 3 del d.lgs. 81/08, con trattazione dei rischi specifici dell’attivita’ svolta.
corso 12 ore: per aziende o unita’ produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell’all. 4 del d.lgs. 81/08.
La formazione dei lavoratori designati andra’ ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita’ di intervento pratico.
Rif. Normativi
D.Lgs. n 81/2008 – Artt. 31-35
Decreto 15 luglio 2003, n. 388 che reca disposizioni sul pronto soccorso aziendale in merito alle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio.
La norma prevede responsabilità penali e/o amministrative a capo del datore di lavoro nel caso in cui l’azienda non adempia ai precetti previsti.