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Intercettazioni Legali Confronto Italia USA

Abstract

L’approvazione di una legge di riforma della normativa di disciplina delle intercettazioni legali è imminente. Il dibattito a livello politico e di opinione pubblica è acceso, ma raramente vengono portati nella discussione numeri e confronti oggettivi con altri regimi giuridici.

Questo documento, molto brevemente, descrive come nella pratica quotidiana può essere dato inizio ad una intercettazione e quali sono i numeri in gioco. Lo stesso viene fatto, a titolo di paragone, con gli Stati Uniti d’America.

Indice

1 Intercettazioni Legali in Italia

1.1 Ammissibilità

1.2 Autorizzazione

1.3 Casi di Urgenza

1.4 Praticità e Costi

1.5 Soggetti Passibili di Intercettazione

1.6 In Pratica

1.7 I Numeri

1.8 Intercettazioni Legali e Società

2 Intercettazioni Legali negli USA

2.1 Ammissibilità

2.2 Autorizzazione

2.3 In Pratica

2.4 I Numeri

2.5 Intercettazioni Legali e Società

Conclusioni

1 Intercettazioni Legali in Italia

Dal punto di vista giuridico l’intercettazione telefonica non è stata definita in modo esplicito dal legislatore. L’interpretazione del Codice di Procedura Penale consente di definirla come: “Attività di ascolto o lettura e captazione di comunicazioni, che avvengono in forma diversa da quella scritta, tra due o più persone, che si trovano a distanza fra loro, e che trasmettono i loro messaggi a mezzo del telefono o di altro strumento tecnico idoneo a garantire la riservatezza del segnale inviato e ricevuto”.

Questa definizione consente di distinguere l’intercettazione da altri aspetti dell’intelligence delle telecomunicazioni, come ad esempio l’acquisizione dei tabulati telefonici o la localizzazione in tempo reale di un telefono cellulare, che giuridicamente sono inquadrati in modo diverso.

1.1 Ammissibilità

I reati per i quali è previsto il ricorso alle intercettazioni telefoniche, a parte i casi di reati molto gravi quali criminalità organizzata, terrorismo, traffico e sfruttamento di esseri umani, ecc., sono:

Delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4 del Codice Penale;

Delitti contro la pubblica amministrazione per cui è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4 del Codice Penale;

Delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

Delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

Delitti di contrabbando;

Reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

Delitti previsti dall’articolo 600-ter comma 3 del Codice Penale”.

Va notato che nel caso in cui le intercettazioni mettano in evidenza reati per i quali è prevista una pena inferiore ai cinque anni, i risultati sono comunque validi ai fini probatori.

1.2 Autorizzazione

Il procedimento di autorizzazione prevede che: “Il Pubblico Ministero richiede al Giudice per le Indagini Preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’art. 266; l’autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini”. In teoria una intercettazione telefonica dovrebbe essere dunque autorizzata in presenza di gravi indizi di reato a carico di uno o più individui o di ignoti.

1.3 Casi di urgenza

Nei casi di urgenza vi è la possibilità di agire in modo diverso: “Quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Pubblico Ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del Pubblico Ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati“.

Lo strumento della legislazione di emergenza si presta bene alla necessità di intercettazione di un’utenza qualsiasi. Si pensi per esempio ad una numerazione intercettata perché l’utilizzatore è indagato. Tutti i suoi interlocutori sono evidentemente anch’essi ascoltati. Nel caso gli addetti alle intercettazioni, proprio in conseguenza dell’ascolto delle conversazioni captate, sospettino che uno di questi interlocutori sia coinvolto a qualche titolo nell’indagine in corso, possono procedere all’intercettazione dell’utenza relativa utilizzando la procedura d’urgenza, motivandola come previsto.

Un non indagato può essere quindi a sua volta intercettato per verificare se è coinvolto a qualche titolo nelle indagini in corso. Il Pubblico Ministero dispone di uno strumento molto potente e flessibile messo a disposizione dalla legge: la possibilità di sottoporre ad intercettazione qualsiasi utenza fino ad un massimo di tre giorni (72 ore) anche senza il parere favorevole di nessuna altra figura istituzionale. Questo è un probabilmente un aspetto chiave nel panorama complessivo delle intercettazioni telefoniche.

1.4 Soggetti passibili di intercettazione

Il Codice di Procedura Penale non chiarisce chi possa essere intercettato nell’ambito di una indagine; ovviamente la persona sottoposta ad indagini preliminari, nel caso ne sia conosciuta l’identità, ma anche le persone offese dal reato (per esempio i parenti di sequestrati).

Gli Operatori di Giustizia si affidano quindi alle interpretazioni della dottrina e della giurisprudenza. La tendenza dominante prevede che le intercettazioni siano attuabili nei confronti di tutti coloro che si trovano coinvolti a qualche titolo nelle indagini, anche se inizialmente non indagati. A tal proposito Saverio Emolo: “… il decreto che autorizza le intercettazioni riguardo a soggetti estranei alle indagini in itere, acquista piena validità e legittimazione, a condizione che le anzidette persone si ritrovino coinvolte nel meccanismo investigativo in atto, cioè vi sia un evidente legame di continuità con l’indagato”.

1.5 In Pratica

Gli strumenti a disposizione del Pubblico Ministero, per quanto riguarda l’impiego delle intercettazioni telefoniche, sono estremamente potenti. Può sottoporre ad intercettazione non solo tutti gli indagati nell’ambito dell’inchiesta, ma anche tutte le persone che, a qualunque titolo, abbiano conversazioni telefoniche o qualsiasi altro tipo di relazione con uno di essi.

Inoltre, il Pubblico Ministero può decidere di sottoporre ad intercettazione chiunque egli ritenga, per qualche ragione, associabile all’indagine in corso. Al più le intercettazioni acquisite inizialmente non potranno essere utilizzate, perché non interviene la convalida del Giudice per le Indagini Preliminari, oppure per mancanza di rilevanza penale.

Data una qualsiasi inchiesta, è possibile per il Pubblico Ministero sottoporre ad intercettazione tutte le persone o numerazioni desiderate, per poi (in seguito) analizzare e decidere se il contenuto delle conversazioni sia degno di attenzione nel contesto dell’indagine. Il punto fondamentale è che può accadere che degli individui vengano prima intercettati per poi verificare se le loro conversazioni con l’indagato hanno qualche rilevanza penale.

1.6 I Numeri

Il Ministero di Grazia e Giustizia fornisce i dati annuali sul numero di intercettazioni telefoniche (ed anche ambientali e di altro tipo, presumibilmente informatiche) che provengono dalle Procure della Repubblica.

Risalire al numero di individui le cui comunicazioni telefoniche sono state intercettate dai dati forniti non è possibile. I dati infatti sono riferiti al numero di bersagli, intesi come utenze telefoniche, fisse oppure mobili. Per i telefoni cellulari l’utenza può riferirsi sia alle SIM (quindi a diversi numeri telefonici mobili) sia ai numeri di IMEI, che identificano diversi telefoni cellulari.

Nel 2007 sono state intercettate 112.623 utenze, ma quanti sono gli individui? Un indagato può disporre di diversi numerazioni fisse (telefono fisso di casa, ufficio, fax), svariati numeri (carte SIM) e più telefoni cellulari (anche decine, come nel caso di un’indagine sull’ex Governatore della Sicilia, Totò Cuffaro). Il numero di individui intercettati è quindi di molto inferiore, probabilmente vicino ai 20.000.

1.7 Intercettazioni Legali e Società

In termini di tutela della privacy, l’impianto legislativo, le sue lacune, le interpretazioni, la consuetudine ed altri fattori contingenti costituiscono un quadro potenzialmente devastante, consentendo quella che agli occhi dei difensori della privacy è una forma (discrezionale) di sorveglianza preventiva sulle conversazioni degli individui.

La disciplina normativa è figlia degli anni del terrorismo e risponde in effetti a criteri di emergenza eccezionale. Visto con occhi di culture straniere, lo stato di fatto del mondo delle intercettazioni legali italiano è aberrante.

Tuttavia sono molte le persone, anche di livello culturale elevato, disposte ad accettare che le Forze di Polizia possano ascoltare le proprie conversazioni telefoniche e violare la propria privacy, pur di mettere questo potente strumento nelle mani della Giustizia.

2 Intercettazioni Legali Negli USA

Per alcuni aspetti, il settore delle intercettazioni legali Italiano è probabilmente uno dei meglio regolamentati. Per esempio, solo la Magistratura può autorizzare l’esecuzione di intercettazioni.

Negli USA al contrario, vi sono due distinte legislazioni, Title III e FISA, che si occupano di intercettazioni legali per fini di giustizia e di sicurezza nazionale rispettivamente.

Le intercettazioni per fini di giustizia devono essere autorizzate da un Membro del Dipartimento di Giustizia con la funzione minima di Assistente di Procuratore Generale (quindi da un ente centralizzato degli Stati Uniti), a seguito di una domanda inoltrata da un Procuratore di uno degli stati federali.

Le intercettazioni per fini di sicurezza nazionale devono invece essere autorizzate dalla Corte per la Sorveglianza di Intelligence Straniera, composta di undici Giudici di Corte Distrettuale che sono nominati dal Giudice Capo della Corte Suprema.

Nel contesto della legislazione FISA e nel clima post undici settembre, il Congresso nel 2007 ha modificato le norme per potere permettere più intercettazioni senza un mandato.

Nel 2008 il Presidente Bush ha firmato una direttiva sulla sicurezza nazionale che ha ampliato la sorveglianza del traffico Internet da e verso gli Stati Uniti. In seguito a questi atti, il Presidente Bush, il Vice Presidente Dick Cheney, altri membri dello staff della Casa Bianca e la National Security Agency sono stati citati in giudizio dalla Electronic Frontier Foundation, una associazione per la tutela della privacy della California, per avere permesso intercettazioni illegali.

2.1 Ammissibilità

Le intercettazioni dei cittadini americani residenti che comunicano fra loro all’interno degli Stati Uniti (purché la conversazione non transiti al di fuori del territorio nazionale) sono limitate dalla legislazione Title III ad una serie di reati, fra cui omicidio, rapimento, estorsione, gioco d’azzardo, contraffazione, vendita di marijuana.

Per rispettare il Quarto Emendamento della costituzione degli Stati Uniti, deve essere emesso un mandato prima dell’inizio di una intercettazione.

2.2 Autorizzazione

Per ottenere un mandato, l’investigatore (Procuratore) di uno degli stati federali prepara una relazione giurata con fatti oggettivi, che mostrano che c’è una Probable Cause (una ragionevole certezza) di credere che il dispositivo obiettivo – un telefono, un fax, un Personal Computer – sia utilizzato per facilitare un crimine.

La richiesta viene quindi esaminata dal Giudice (del Dipartimento di Giustizia) per verificare che:

Ci sia una ragionevole certezza per ritenere che un individuo stia commettendo o si accinga a commettere un crimine perseguibile;

Ci sia una ragionevole certezza per ritenere che le comunicazioni in merito al crimine saranno ottenute attraverso le intercettazioni;

Le normali procedure e metodi investigativi sono stati tentati e sono falliti, o appaia improbabile che possano avere successo, o siano troppo pericolosi;

Ci sia una ragionevole certezza per ritenere che i dispositivi soggetti a sorveglianza siano utilizzati o saranno utilizzati per commettere un crimine.

Solo se tutti questi criteri sono soddisfatti, il Giudice autorizzerà la richiesta di intercettazione.

2.3 In Pratica

L’intercettazione di un cittadino americano all’interno del territorio degli Stati Uniti è una questione che viene affrontata in maniera rigorosa.

Il Procuratore, l’investigatore che conduce le indagini, deve richiedere l’autorizzazione ad un ente del governo federale di Washington. I vincoli cui è soggetta l’autorizzazione sono stringenti. Per il Procuratore americano vi sono quattro requisiti che debbono essere soddisfatti contemporaneamente.

2.4 I Numeri

L’Ufficio Amministrativo delle Corti degli Stati Uniti (Administrative Office of the United States Courts) rende pubblici una serie di rapporti molto più dettagliati di quelli forniti dal Ministero di Grazia e Giustizia. Tuttavia, Whitfield Diffie e Susan Landau non mancano di evidenziare lacune circa la comprensibilità e l’utilità dei dati.

Nella tabella 2 è riportato il numero totale di autorizzazioni rilasciate dai Giudici del Dipartimento di Giustizia di Washington (sempre esclusivamente nell’ambito della legislazione Title III), che per l’anno 2007 sono state 2.208. I dati riportano anche il numero di “intercettazioni installate” che si riferisce alle autorizzazioni per cui una o più tipologie di intercettazioni sono state effettivamente eseguite.

In questo caso nei rapporti si evidenziano anche i dispositivi – fissi residenziali, fissi lavorativi e mobili – sottoposti ad intercettazione.

2.5 Intercettazioni Legali e Società

Nella società americana il dibattito sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali è sempre stato molto acceso, sia per il tradizionale senso della privacy che caratterizza le culture anglosassoni, sia per gli episodi che si sono verificati negli anni.

Gli usi illegali delle intercettazioni per vantaggio politico e personale hanno dato origine a scandali devastanti, fra cui le dimissioni del presidente Nixon ed il caso del capo della CIA Edgar Hoover che ha sorvegliato per anni leader politici e movimenti civili, arrivando alla realizzazione di archivi con le abitudini sessuali di presidenti e politici.

Conclusioni

La disciplina normativa e la prassi nel mondo delle intercettazioni telefoniche sono molto diverse in Italia ed all’estero, in particolare se il raffronto avviene con paesi di cultura anglosassone.

I numeri pubblicati dalle rispettive autorità lo dimostrano, nonostante differenze sostanziali nelle legislazioni.

Anche la mentalità ed i pareri delle rispettive opinioni pubbliche sono piuttosto differenti. In Italia il favore verso l’uso delle intercettazioni telefoniche, anche a dispetto della privacy personale, è un dato di fatto.

La normativa di disciplina delle intercettazioni è figlia di uno stato di emergenza, quello del terrorismo rosso degli anni settanta – ottanta. Una riforma è probabilmente necessaria. A patto che, ancora una volta, l’opinione pubblica non consideri il momento attuale uno stato di emergenza.

Considerando anche solo i dati di Transparency International  e quelli della Corte dei Conti sui tassi di corruzione nella Pubblica Amministrazione, assieme ai dati sul cattivo funzionamento della Giustizia, i sostenitori del mantenimento della disciplina attuale hanno valide ragioni per affermare che la legge non vada modificata, almeno per il momento.

Allo stesso modo, i difensori della privacy possono sostenere che i numeri in gioco spostano oggettivamente la ragione dalla loro parte.

Articolo Originale su www.intercettazioni.info

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