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La valutazione del rischio incendio e la formazione della squadra antincendio

Ad oggi la principale normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro è rappresentata dal D.Lgs. 81/2008 e dalle successive sue modifiche ed integrazioni. Tale normativa, che ha interamente sostituito il più famoso D.Lgs. 626/94, è altresì nota con il nome di “Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro” poichè ha puntato a realizzare l’unificazione all’interno di un unico testo normativo la pregressa legislazione in materia.
Da un’attenta lettura del Decreto Legislativo in analisi si evince tuttavia una carenza relativa ad un aspetto fondamentale della prevenzione dei rischi in azienda ossia all’adozione di una serie di misure per la prevenzione e la protezione dei lavoratori dal rischio di incendio.

Il D.Lgs.81/2008 introduce l’obbligo per il datore di lavoro di procedere alla valutazione di tutti i rischi per i lavoratori e di redigere uno specifico documento di valutazione dei rischi (documento valutazione rischi Roma) tuttavia, a differenza di altri rischi specifici adeguatamente trattati nel corpo del testo, non specifica quali siano gli elementi da considerare per condurre un’adeguata valutazione del rischio incendio.
In tal caso la normativa di riferimento è invece il Decreto Ministeriale n° 64 del 10 marzo 1998  “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, all’allegato I del quale sono indicate le linee guida per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro.

Le fasi necessarie ad una corretta valutazione del rischio incendio sono le seguenti:

  1. identificazione dei pericoli di incendio (materiali combustibili ed infiammabili, adesivi infiammabili, gas infiammabili, grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio, materiali plastici, grandi quantità di manufatti infiammabili, prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio, prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio, vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili);
  2. identificazione delle sorgenti di innesco (presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura, presenza di sorgenti di calore causate da attriti, presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica, uso di fiamme libere, presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica);
  3. identificazione e caratterizzazione dei soggetti esposti, con riferimento non solo ai lavoratori, ma anche a tutti i soggetti che a vario titolo (pubblico, appaltatori, etc.) possono essere presenti all’interno dell’area di lavoro;
  4. eliminazione e/o riduzione dei pericoli di incendio attraverso l’eliminazione diretta delle fonti di pericolo o la loro sostituzione con elementi meno pericolosi.

Al termine di questi step è possibile valutare il rischio di incendio residuo che può essere classificato esclusivamente in tre differenti livelli:

  • rischio di incendio basso: luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propaga-zione dello stesso è da ritenersi limitata;
  • rischio di incendio medio: luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;
  • rischio di incendio elevato: luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti pro-babilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

All’esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate in primis alla prevenzione del rischio stesso e quindi a garantire la protezione di tutti i soggetti esposti.

Tra le principali misure di protezione, obbligo sancito altresì dal D.Lgs.81/2008 vi è quella di costituire una squadra di addetti al servizio antincendio ossia una squadra di lavoratori designati dal datore di lavoro che previa adeguata formazione dovranno intervenire per fronteggiare l’emergenza e garantire l’evaquazione dei lavoratori e di tutti i soggetti esposti.

Tali corsi di formazione (corso addetto antincendio Roma) hanno una durata che è funzione del livello di rischio valutato in azienda ossia:

  • corso per addetti antincendio in attivita’ a rischio di incendio basso – durata 4 ore;
  • corso per addetti antincendio in attivita’ a rischio di incendio medio – durata 8 ore;
  • corso per addetti antincendio in attivita’ a rischio di incendio elevato – durata 16 ore;

gli argomenti di ciascun corso sono poi dettagliati all’allegato IX dello stesso Decreto Ministeriale.

Si segnala tuttavia come la formazione dei soli addetti antincendio non è l’unica attività di formazione che deve essere erogata dal Datore di Lavoro per garantire un’adeguata prevenzione e protezione dal rischio incendio.

Il datore di lavoro ha altresì l’obbligo nell’ambito dei corsi di formazione organizzati ai sensi dell’art. 37comma 2 del D.Lgs.81/2008 (formazione lavoratori Roma) di formare tutti i lavoratori sul rischio in esame e sulle misure di prevenzione e protezione predisposte in azienda.

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