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Ministero Salute, vantaggi delle prescrizioni dematerializzate nell’ultimo anno

Farmacie - la ricetta elettonica fa risparmiare tempo e protegge l'ambiente

Ministero Salute, vantaggi delle prescrizioni dematerializzate nell’ultimo anno

Roma, 22 gennaio – Il decreto del 30 dicembre 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio scorso,
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-15&atto.codiceRedazionale=21A00160&elenco30giorni=true
ha fornito al ministero della Salute il pretesto per ripercorrere, in una nota pubblicata sul suo sito istituzionale,   http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5281
il percorso di potenziamento del processo di dematerializzazione delle prescrizioni di farmaci.

A dare particolare impulso alla dematerializzazione delle ricette mediche è stata la situazione di emergenza determinata dalla pandemia. Per assicurare la disponibilità di farmaci ai soggetti più fragili e, in generale, ridurre l’afflusso di pazienti negli studi medici, al fine di non esporre a situazioni di potenziale rischio sia i professionisti che i pazienti, sono state infatti messe in atto diverse misure per la dematerializzazione delle prescrizioni e del promemoria cartaceo.

L’Ordinanza del Capo della Protezione civile del 19 marzo 2020   https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73722

ha introdotto modalità alternative al promemoria cartaceo per limitare gli accessi presso gli studi dei medici del Ssn; il decreto interministeriale del 25 marzo 2020
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73790
ha previsto l’estensione della ricetta dematerializzata ai farmaci con piano terapeutico Aifa, ai medicinali distribuiti per conto del Servizio sanitario nazionale e ha esteso le modalità elettroniche alternative al promemoria cartaceo oltre la fase emergenziale.  Il già ricordato decreto del 30 dicembre scorso estende la dematerializzazione delle ricette mediche alla prescrizione di farmaci non a carico del Ssn e prevede modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da Covid-19.

Sul decreto del 30 dicembre è opportunamente intervenuta la Fofi, realizzando una sorta di “baedeker” delle modalità operative previste dal provvedimento per l’erogazione delle ricetta e per il rilascio del promemoria da parte del medico prescrittore,  sia in regime ordinario sia nella fase emergenziale dovuta alla pandemia,  aperto da una fondamentale precisando in via preliminare che la ricetta dematerializzata bianca si affianca a quella cartacea, senza però “mandarla in pensione”. I medici potranno pertanto continuare a effettuare prescrizioni anche con la ricetta cartacea.

 

Il “baedeker” della Fofi sulla gestione della ricetta dematerializzata bianca

REGIME ORDINARIO

Generazione ricetta e Nrbe
Il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni di farmaci non a carico del Ssn, secondo le medesime modalità previste per le ricette Ssn (dm 2 novembre 2011), riportando almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente, la prestazione e la data della prescrizione, nonché le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità e non ripetibilità dell’erogazione dei farmaci prescritti.
La ricetta è individuata univocamente dal Numero di ricetta bianca elettronico (Nrbe, assegnato dal SAC in fase di compilazione della ricetta da parte del medico prescrittore, secondo le medesime modalità di cui al decreto 2 novembre 2011, eventualmente anche tramite SAR.
Il medico rilascia all’assistito il promemoria cartaceo, secondo il modello pubblicato sul portale del SAC (www.sistemats.it).
Su richiesta dell’assistito, tale promemoria può essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui all’art. 3-bis del decreto 2 novembre 2011. In merito, si rammenta che il promemoria può essere reso disponibile per il paziente:a) nel portale del SAC www.sistemats.it anche tramite SAR; b) nel Fse dell’assistito, solo a fronte del rilascio del consenso all’alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico; c) tramite posta elettronica; d) tramite sms.
A tal proposito, si precisa che il cittadino non potrà inviare, tramite posta elettronica o sms il suddetto promemoria alla farmacia, in quanto il decreto, all’art. 3, stabilisce espressamente le modalità di utilizzo del promemoria da parte del cittadino stesso (vedi paragrafo successivo).
La farmacia invia i dati della prestazione erogata con le medesime modalità di cui al decreto 2 novembre 2011. Il SAC, anche tramite SAR, verifica le condizioni di ripetibilità della vendita del farmaco, sulla base di quanto previsto dal medico, nonché della normativa di riferimento.

Promemoria della ricetta elettronica. Modalità a regime della disponibilità attraverso altri canali

L’assistito può accedere al SAC, anche tramite SAR, con Spid o CNS, ad una apposita area del portale www.sistemats.it, al fine di: a) consultare e scaricare le proprie ricette elettroniche generate dai medici prescrittori e i relativi promemoria dematerializzati; b) selezionare la farmacia di propria fiducia alla quale inviare il promemoria per il successivo ritiro dei farmaci prescritti.
Qualora non fosse dotato di Spid o Cns, il cittadino può accedere ad un’area libera del portale del Sistema Ts inserendo il Nre, il suo codice fiscale e la data di scadenza della tessera sanitaria. In tale contesto, il cittadino potrà accedere alla sola ricetta inserita e svolgere le stesse attività di cui alle lettere a) e b).
Il SAC, anche tramite SAR, a fronte della richiesta da parte del cittadino, invia una notifica alla farmacia prescelta dall’assistito.
Nel caso in cui i farmaci siano disponibili ed erogabili, la farmacia accetta la richiesta dell’assistito e provvede alla «presa in carico» e alla successiva erogazione dei farmaci.
Il SAC provvede a darne immediata notifica all’assistito che provvede al ritiro presso la farmacia.
Ad avviso della Fofi, tale disposizione – così come tutte quelle inserite nel sopraindicato articolo 3 – pur richiamando solo l’acronimo Nre, relativo alle ricette Ssn, debba considerarsi riferita sia alle prescrizioni di medicinali a carico del Ssn sia a quelle di medicinali con oneri a carico del privato. Diversamente, infatti, si genererebbe un vulnus normativo, in quanto mancherebbe la disciplina dell’invio del promemoria dematerializzato delle ricette bianche da parte del cittadino alla farmacia. La Federazione ha, pertanto, chiesto conferma al ministero della Salute di tale interpretazione eavrà cura di fornire indicazioni non appena perverranno dal Dicastero.Divieto di utilizzo di applicativi o canali non previsti per la trasmissione del promemoria
Si ribadisce, pertanto, che le uniche modalità previste per l’utilizzo del promemoria da parte del cittadino sono quelle sopra elencate e, pertanto, quest’ultimo potrà utilizzare il promemoria esclusivamente recandosi di persona in farmacia ovvero attraverso il sistema SAC, anche tramite SAR. In regime ordinario, non è ammessa la trasmissione del promemoria dal cittadino alla farmacia tramite sms o posta elettronica ovvero attraverso il ricorso ad ulteriori applicazioni informatiche.FASE EMERGENZIALE PANDEMICAPromemoria della ricetta elettronica. Modalità di utilizzo presso le farmacie nella fase emergenziale
Fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (al momento fissata al 30 aprile 2021), l’assistito che ha ricevuto la ricetta elettronica farmaceutica da parte del medico prescrittore con le modalità di cui all’art. 1 dell’ordinanza PC n. 651/2020 (messaggio di posta elettronica – SMS o altra applicazione di messaggistica – comunicazione telefonica – cfr circolare federale n. 12066 del 20.3.2020) può inoltrare gli estremi della ricetta alla farmacia prescelta.
A tal fine, oltre alle modalità sopra indicate, l’assistito individua la farmacia e le comunica i dati della ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell’assistito a cui la ricetta stessa è intestata, secondo le seguenti modalità:
a) via posta elettronica, inviando in allegato il promemoria, ricevuto dal medico tramite e-mail oppure estratto dal proprio fascicolo sanitario elettronico, ovvero, inviando il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell’assistito a cui la ricetta stessa è intestata;
b) via sms o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, inoltrando il messaggio ricevuto dal medico di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) dell’ordinanza PC n. 651/2020;
c) laddove abbia ricevuto telefonicamente dal medico il numero di ricetta elettronica, lo comunica alla farmacia con il codice fiscale a cui è intestata la ricetta elettronica.
Pertanto, l’invio del promemoria dal cittadino alla farmacia secondo tali canali alternativi è consentita esclusivamente fino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria e non in regime ordinario.
Restano ferme le iniziative per le persone più fragili tramite i servizi telefonici:
a) del ministero della Salute;
b) di ciascuna Regione e Provincia autonoma, eventualmente attivate.
Nei casi sopra considerati, la farmacia individuata per l’erogazione del farmaco, imposta la corrispondente ricetta elettronica nello stato di «presa in carico» nel SAC, anche tramite SAR, e provvede alla erogazione dei farmaci dandone informativa all’assistito per il ritiro presso la farmacia.
Sempre nel periodo emergenziale, laddove possibile, la farmacia provvede a recapitare i farmaci all’indirizzo indicato dall’assistito in fase di richiesta telematica di erogazione farmaci.
Deleghe alla trasmissione delle ricette
Con riferimento alla tematica della delega del paziente al medico per l’invio del promemoria direttamente alla farmacia dallo stesso prescelta, si precisa che, a seguito delle osservazioni formulate dalla Federazione degli Ordini, è stata soppressa la disposizione – inizialmente inserita nella prima versione del decreto – che consentiva tale prassi.
Non è, pertanto, ammessa la suddetta delega al medico da parte del paziente.Adempimento obblighi relativi alla dispensazione
Come è noto, l’art. 89, comma 3, del D.Lgs. 219/2006 stabilisce che le ricette mediche non ripetibili “devono essere ritirate dal farmacista, che è tenuto a conservarle per sei mesi”.
In considerazione della dematerializzazione di tali prescrizioni e per un completo processo di gestione elettronica delle ricette, la scrivente ritiene che il suddetto obbligo possa considerarsi correttamente adempiuto mediante la conservazione elettronica della ricetta bianca DEM chiusa sul SAC, senza la necessità che il farmacista proceda alla stampa del promemoria cartaceo ai fini della conservazione.
Anche a tal proposito, si segnala che è stata richiesta al ministero della Salute la conferma del suddetto orientamento interpretativo e la Federazione provvederà a fornire aggiornamenti in merito non appena possibile.FONTE: rifday.it
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