Nuove precisazioni fornite dall’INPS in riferimento all’indennità di disoccupazione NASpI compatibile con alcune attività lavorative e con alcune tipologie di reddito.
In particolare, il documento di prassi dell’isitituto previdenziale chiarisce quanto segue:
- le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali come i premi per fini di studio o di addestramento professionale sono cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto a inviare all’INPS comunicazioni sull’attività e le relative remunerazioni.
- coloro che beneficiano dell’indennità NASpI in qualità di titolarii di borse di studio e assegni di ricerca sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 9 del D.Lgs. 22/2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato.
- I premi e i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica sono cumulabili con l’indennità NASpI, senza che vi sia obbligo di comunicazione.
- Chi beneficia dell’indennità NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di 5.000 € per anno civile.
- è consentita la compatibilità dell’indennità NASpI con i redditi derivanti da attività professionale prestata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse. Il limite di reddito entro cui è da considerarsi ammessa l’attività in questione è pari a 4.800 €
- ulteriori precisazioni riguardano la compatibilità dell’indennità con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario. In aggiunta, sono oggetto di trattazione anche gli effetti dell’iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di partita IVA.
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