Comunicati

Nomina RLS e obbligo di comunicazione all’INAIL.

La figura del RLS, Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza, è stata regolamentata dal Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs 81/08) per garantire una maggiore tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori, definendola come  la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” (D.Lgs. 81/08, art. 2).

 

E’ obbligatorio nominare il RLS  per tutte le aziende: l’art. 47 del D.Lgs 81/08 dispone che la sua designazione avvenga in modo diretto nelle aziende fino a 15 dipendenti, oppure tramite i rappresentati sindacali interni per le aziende con oltre 15 dipendenti.

 

Il lavoratore nominato per ricoprire il ruolo di Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza deve ottenere l’attestato del corso per RLS della durata minima di 32 ore, così come sancito dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dalla Conferenza Stato-Regioni del  21.12.2011.

 

In seguito all’elezione, il Datore di Lavoro o il Dirigente Delegato ha l’obbligo di effettuare la comunicazione della nomina del RLS all’INAIL, ai sensi dell’art.18 lettera aa) del D.Lgs. 81/08 successivamente modificato dall’articolo 13, lettera f) del decreto legislativo106/2009.

 

Sul Datore di Lavoro o Dirigente che non abbia provveduto a comunicare all’INAIL la nomina del RLS ricade una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 54,80 a 328,80 euro (art. 55 comma 5, lettera l del D.Lgs. 81/08).

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