Con il Decreto Legislativo 30/2021, entrato in vigore in data 13 marzo 2021, sono state introdotte alcune misure urgenti per far fronte alla diffusione del COVID 19 e interventi a sostegno dei genitori quali lavoratori dipendenti con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
Venendo alle misure introdotte a sostegno delle famiglie, tale Decreto ha disposto che il genitore di figlio che convive e con età inferiore ai 16 anni, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità smart working (lavoro agile) per una durata che corrisponde totalemente o in parte al periodo della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da COVID 19 del figlio e alla durata del periodo di quarantena del figlio che viene disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Nelle singole ipotesi in cui la prestazione di lavoro non possa essere fruita tramite smart working (lavoro agile), il genitore lavorotore dipendente di figlio che convive e di età inferiore ai 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o parziale alla durata effettiva della sospensione dell’attività didattica in presenza dcel figlio, alla durata dell’infezione da COVID 19 del figlio, nonchè della durata della quarantena del figlio.
Il beneficio viene riconosciuto anche a tutti quei genitori lavoratori dipendenti con figli disabili in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per i periodi di astenzione che vengono fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennita’ pari al 50% della retribuzione calcolata con le regole previste per il trattamento economico delle assenze in caso di congedo di maternità.
Nel caso in cui i figli fossero compresi tra 14 e i 16 anni di età, uno dei genitori, in alternativa all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per leggere l’informativa integralmente è possibile accedere al sito di Studio Borghi, esperto in elaborazione paghe e Consulenza del Lavoro a Milano.
No Comments Found