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PMI: SEMPLIFICAZIONI AMBIENTALI

Segreteria Nazionale
Dipartimento Ambiente
Avv. Francesca Lalli

Il 3 marzo 2011 è stato approvato in Consiglio dei Ministri, e dovrà essere emanato dal Presidente della Repubblica, il Regolamento che prevede semplificazioni degli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le PMI.

Sono interessati gli scarichi di acque reflue e l’inquinamento acustico.


IN MATERIA DI ACQUE REFLUE:

In primo luogo, viene previsto che sono assimilate alle acque reflue domestiche, e quindi beneficiano del medesimo regime di queste ultime:

– le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative di cui alla Tabella 1 dell’Allegato A del Regolamento; e cioè che non contengano le sostanze elencate in quantità superiori ai limiti previsti; per le sostanze non previste valgono i limiti del T.U.A. per le emissioni in acque superficiali e in fognatura (Tab. 3, All. 5, Parte Terza, T.U.A.);

– le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella Tabella 2 dell’Allegato A del Regolamento.


Le attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche di cui alla citata Tabella 2,
sono:

1) Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi;

2) Attività ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina;

3) Attività ricreativa;

4) Attività turistica;

5) Attività scolastica;

6) Attività sportiva;

7) Attività culturale;

8) (Lo schema di regolamento non reca il punto 8);

9) Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare;

10) Attività informatica;

11) Pubblica amministrazione e difesa;

12) Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m al momento di massima attività;

13) Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno;

14) Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio;

15) Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con scarichi inferiori a 2000 mc/anno;

16) Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree dì parcheggio;

17) Case di riposo (senza cure mediche);

18) Bar, caffé, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche-bottiglierie con somministrazione;

19) Mense;

20) Asili nido, istruzione primaria e secondaria dì primo e secondo grado, istruzione universitaria;

21) Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili;

22) Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali);

23) Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l’igiene della persona;

24) Piscine – Stabilimenti idropinici ed idrotermali;

25) Vendita al minuto di generi di cura della persona;

26) Palestre;

27) Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno;

28) Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca;

29) Ospedali, case o istituti di cura con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca;

30) Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione;

31) Macellerie sprovviste del reparto di macellazione;

32) Agenzie di viaggio;

33) Call center;

34) Attività di intermediazione assicurativa;

35) Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria;

36) Riparazione di beni di consumo;

37) Ottici;

38) Studi audio video registrazioni;

39) Gestori di carburanti senza impianti di autolavaggi;

40) Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio;

41) Liuteria;

42) Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.

Tali criteri di assimilazione dettati nel nuovo Regolamento (che è stato adottato previa ricognizione delle leggi regionali), verranno applicati in assenza di disciplina regionale a cui rinvia l’art. 101, D.lgs. 152/2006 T.U.A.

In secondo luogo, sempre in materia di acque reflue, il Regolamento prevede che per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, qualora non si siano verificate modificazioni dei presupposti dell’autorizzazione concessa e gli scarichi non contengano sostanze pericolose di cui all’art. 108, T.U.A., è sufficiente presentare, sei mesi prima della scadenza, una istanza con autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti la sussistenza delle condizioni richieste (lett. a-e, art. 2, Regolamento). In precedenza era necessario ottenere una nuova autorizzazione e il termine era di 1 anno prima della scadenza.

IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO, il Regolamento prevede che alcune attività (di cui all’Allegato B[1]), definite a bassa rumorosità, non sono soggette all’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico prevista all’art. 8, commi 2, 3 e 4 della L. 447/1995. Sono invece assoggettati: ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, attività culturali, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Le attività di cui all’Allegato B al Regolamento, escluse dall’obbligo della documentazione, sono:

1. Attività alberghiera;

2. Attività agro-turistica;

3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar);

4. Attività ricreative;

5. Attività turistica;

6. Attività sportiva;

7. Attività culturale;

8. Palestre;

9. Stabilimenti balneari;

10. Agenzie di viaggio;

11. Sale da gioco;

12. Attività di supporto alle imprese;

13. Call center;

14. Attività di intermediazione monetaria;

15. Attività di intermediazione finanziaria;

16. Attività di intermediazione Immobiliare;

17. Attività di intermediazione Assicurativa;

18. Attività di informatica – software;

19. Attività di informatica – house;

20. Attività di informatica – intemet point;

21. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere);

22. Istituti di bellezza;

23. Estetica;

24. Centro massaggi e solarium;

25. Piercing e tatuaggi;

26. Laboratori veterinari;

27. Studi odontoiatrici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca;

28. Case di riposo senza cure mediche;

29. Lavanderie e stirerie;

30. Attività di vendita al dettaglio di generi vari;

31. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi;

32. Laboratori artigianali per la produzione di gelati;

33. Laboratori artigianali per la produzione di pane;

34. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti;

35. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi;

36. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione;

37. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio;

38. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria;

39. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria;

40. Liuteria;

41. Laboratori di restauro artistico;

42. Riparazione di beni di consumo;

43. Ottici;

44. Fotografi;

45. Grafici

Per le altre attività, diverse da quelle di cui all’elenco, le cui emissioni non superano i limiti della classificazione acustica comunale o, in mancanza, quelli previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, la documentazione di impatto acustico può essere resa con autocertificazione ex D.P.R. 447/2000.

Le istanze per il rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi e la documentazione acustica dovranno essere presentate allo Sportello unico per le attività produttive dell’amministrazione competente.

Le previsioni del regolamento in itinere, che semplificano la vita ad una serie di attività artigianali e commerciali, danno concreta attuazione dei principi dettati dal D.L. 78/2010 conv. con modif. dalla L. 122/2010, in ordine alla proporzionalità degli adempimenti amministrativi o alla eliminazione di quelli non necessari, in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività coinvolti.

Avv. Francesca Lalli (Responsabile Dipartimento Ambiente dei Popolari Glocalizzati,
Avvocato massimo esperto di diritto ambientale)


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