Dal 1° febbraio 2007, se si subisce un incidente con un altro veicolo che abbia causato danni alle cose trasportate di tua proprietà, al veicolo e/o lesioni non gravi alla tua persona e non sei responsabile o lo sei solo in parte devi rivolgerti direttamente al tuo assicuratore che è tenuto a risarcire il danno.
Questa nuova procedura non si applica a tutte le casistiche.
La richiesta di risarcimento diretto potrà essere consegnata a mano al tuo assicuratore oppure inviata mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo telegramma, telefax o eventualmente posta elettronica.
Ricorda che il tuo assicuratore è obbligato a formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Se si dichiara di accettare la somma che viene offerta, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni.
In caso di sinistro il conducente ha l’obbligo di informare per iscritto il tuo assicuratore nel caso tu abbia subito o provocato un incidente stradale. A tal proposito la compilazione del modulo di denuncia (modulo blu di constatazione amichevole) e la consegna al tuo assicuratore adempie agevolmente a tale obbligo. È quindi tuo interesse informare la compagnia assicuratrice anche nel caso tu ritenga di non avere responsabilità. In base al contratto rc auto la compagnia è titolare della gestione della lite, può cioè procedere, in caso di sinistro non rientrante nella procedura di indennizzo diretto, alla trattazione con la controparte, in presenza di una richiesta di risarcimento. Approfondimenti sul sito dell’ISVAP.
Il sito Rete Assicurazioni offre tante utili informazioni sul mondo delle assicurazioni online.
www.reteassicurazioni.com
No Comments Found