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RLS: ruolo, funzioni e formazione specifica

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”, così viene definito, dal D.Lgs. 81/08 all’art. 2, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) .

L’art. 47 del D.Lgs 81/08 ne disciplina  il numero minimo di RLS previsto nelle aziende e le modalità di elezione.

L’elezione del RLS, per le aziende fino a 15 dipendenti avviene direttamente da parte dei lavoratori, mentre nel caso di aziende con più di 15 dipendenti, l’elezione del RLS viene svolta da “lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda”.

Anche il numero dei RLS cambia in relazione al numero dei lavoratori presenti in azienda:

  • 1 RLS per aziende fino a 200 lavoratori;
  • 3 RLS per aziende che vanno dai 201 a 1000 lavoratori;
  • fino a 6 RLS nel caso di aziende con più di 1000 dipendenti.

L’art. 50 del D.lgs 81/08 stabilisce i compiti e le funzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Il RLS:

  • a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • b) é consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  • c) é consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • d) é consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
  • e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  • f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
  • h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali é, di norma, sentito;
  • l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  • n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e la Conferenza Stato-Regioni del  21.12.2011 normano gli aspetti relativi alla formazione dei RLS: il corso RLS ha una durata di 32 ore, a prescindere dal livello di rischio dell’attività lavorativa, e ha una validità annuale. Scaduto l’anno, la formazione necessita del suo specifico aggiornamento.

 

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