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RLS: ruolo, funzioni e formazione specifica

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”, così viene definito, dal D.Lgs. 81/08 all’art. 2, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) .

L’art. 47 del D.Lgs 81/08 ne disciplina  il numero minimo di RLS previsto nelle aziende e le modalità di elezione.

L’elezione del RLS, per le aziende fino a 15 dipendenti avviene direttamente da parte dei lavoratori, mentre nel caso di aziende con più di 15 dipendenti, l’elezione del RLS viene svolta da “lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda”.

Anche il numero dei RLS cambia in relazione al numero dei lavoratori presenti in azienda:

L’art. 50 del D.lgs 81/08 stabilisce i compiti e le funzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Il RLS:

L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e la Conferenza Stato-Regioni del  21.12.2011 normano gli aspetti relativi alla formazione dei RLS: il corso RLS ha una durata di 32 ore, a prescindere dal livello di rischio dell’attività lavorativa, e ha una validità annuale. Scaduto l’anno, la formazione necessita del suo specifico aggiornamento.

 

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