Con l’attuazione D.Lgs. 81/08 viene stabilito l’obbligo di istituire in tutti i luoghi di lavoro il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi lavorativi. A capo di questo servizio c’è il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), figura nominata esclusivamente dal datore di lavoro.
Ma chi può ricoprire il ruolo di RSPP?
- Un consulente esterno
- Il datore di lavoro stesso
- Un dipendente dell’azienda
Qualora sia il Datore di lavoro stesso a ricoprire questo ruolo, l’art. 34 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che “il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi […]nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II.”
Allegato II D.Lgs. 81/08
- Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori
- Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
- Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
- Altre aziende fino a 200 lavoratori
Nel caso in cui l’azienda rientri tra quelle sopraelencate, il datore di lavoro che intende ricoprire il ruolo di RSPP deve essere in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore e partecipare ad un corso per RSPP di durata variabile da 16 a 48 ore in funzione del settore ATECO cui l’azienda appartiene.
Il corso di formazione deve rispettare tutti i criteri stabiliti dalla Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, che ne disciplina la durata minima del corso in funzione del rischio (rischio basso 16 ore, rischio medio 32 ore, rischio alto 48 ore), il programma formativo e l’obbligo di aggiornamento quinquennale.
Corso RSPP datore online su http://www.impresa8108.it/rspp-datore-di-lavoro