La CISL nazionale ha interpellato il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per fare chiarezza sulle modalità con cui il Medico Competente è tenuto a svolgere le visite nei luoghi di lavoro, attività che fa parte dei vari obblighi in capo a questa figura (art. 25 del D.lgs 81/08), chiedendo se “egli è tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l’attività, al di là della presenza specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, o deve limitare i sopralluoghi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la mansione.”
L’art. 25, comma 1 del D.Lgs. 81/08, sancisce che è compito del Medico Competente svolgere la visita nei luoghi di lavoro almeno una volta all’anno. Una periodicità diversa da quella annuale può essere deliberata sulla base della valutazione dei rischi e deve essere comunicata al Datore di Lavoro per essere inserita sul Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali risponde al quesito della CISL con l’interpello n° 8/2015 del 2 novembre 2015, chiarendo che, dato che la visita del Medico Competente è strettamente collegata alla valutazione dei rischi, è necessario estenderla a tutti i luoghi di lavoro che possono essere rilevanti per la collaborazione tra Datore di Lavoro e il servizio di prevenzione e protezione, finalizzata alla “valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione ed informazione nei confronti del lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.”
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