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Studio Legale di Andrea Mascetti: cosa cambia con l’attuazione della Direttiva PIF

Nuovo focus dello Studio Legale di Andrea Mascetti in materia di Protezione di Interessi Finanziari dopo l’adozione del d.lgs. 75/2020.

Studio Legale di Andrea Mascetti: le modifiche al D.lgs. n. 231 del 2001

Lo scorso 15 luglio il Governo italiano ha adottato il decreto legislativo 75/2020, avente ad oggetto l’attuazione della Direttiva UE 2017/1371 riguardante la Protezione di Interessi Finanziari. L’avvocato Monica Alberti, dello Studio Legale fondato da Andrea Mascetti, ha realizzato un’analisi sulla cosiddetta Direttiva PIF e sulle modifiche che quest’ultima ha comportato nell’ordinamento penale italiano. In primis, è stato ampliato il numero dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001. Sono state infatti introdotte nelle ipotesi di reato la frode nelle pubbliche forniture di cui all’art. 356 c.p., la frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo, il reato di peculato di cui all’art. 314, c.1, c.p. (è escluso il peculato d’uso), di peculato mediante profitto dell’errore altrui ex art. 316 c.p. e infine di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. Il focus dello Studio Legale di Andrea Mascetti evidenzia anche le novità nel novero dei reati tributari: sono stati aggiunti i reati di dichiarazione infedele, art. 4 d.lgs. 74 del 2000, ma solo in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. 74 del 2000, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere e di indebita compensazione ex art. 10 quater in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere nonché di contrabbando (D.P.R. 43 del 1973) di cui al nuovo art. 25 sexiesdecies.

Studio Legale di Andrea Mascetti: le novità su fattispecie di reato e leggi speciali

Il decreto 75/2020 è intervenuto con importanti modifiche anche su diverse fattispecie di reato presenti nel Codice Penale e in diverse leggi speciali, con il risultato di averne inasprito le sanzioni. Con l’attuazione della direttiva PIF, spiega la collaboratrice dello Studio Legale di Andrea Mascetti, sono infatti previste nuove aggravanti in caso di offesa degli interessi finanziari dell’Unione Europea o quando il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000: la novità riguarda i delitti di cui all’art. 316 c.p. – peculato mediante profitto dell’errore altrui -, art. 316 ter c.p. – indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – e art. 319 quater c.p. – induzione indebita a dare o promettere utilità. Modifiche anche per l’art. 322 bis c.p. e l’art. 640 c.p.: la punibilità è stata infatti estesa anche in caso di attività illecite ai danni dell’Unione Europea. Inoltre, il decreto di luglio ha portato cambiamenti al T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. 43/1973), introducendo due nuove circostanze aggravanti al reato di contrabbando, mentre in tema di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva (l. n. 898 del 1986) sono state aumentate le pene previste dall’art. 2. Infine, secondo lo Studio Legale di Andrea Mascetti, le novità più importanti hanno riguardato d.lgs. n. 74 del 2000 in tema di reati tributari. Adesso le ipotesi di reato previste nell’art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti, mediante altri artifici e dichiarazione infedele) sono punibili a titolo di tentativo qualora siano compiute anche nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

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