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Il patrimonio edilizio ed i principi di risparmio energetico nelle caldaie

L’attuale patrimonio degli edifici presenti sul nostro territorio nazionale presenta un problema molto grave per quanto concerne gli aspetti energetici in particolare per quanto riguarda il riscaldamento degli edifici. L’introduzione del decreto relativo all’ attestato di certificazione energetica degli edifici ha permesso l’avvio di una importante fase di censimento attraverso la quale le regioni stanno prendendo atto di una situazione disastrosa dal punto di vista energetico. Per quanto concerne gli aspetti delle riscaldamento si presentano le due soluzioni classiche ovvero la caldaia autonoma ed il riscaldamento centralizzato. La prima soluzione seppure possa sembrare molto efficiente dal punto di vista dei consumi perché può essere semplice la gestione individuale del calore presenta comunque dei problemi molto evidenti in quanto la singola caldaia moltiplicata per il numero di appartamenti che compongono un edificio (specie se di ampie dimensioni ) produce valori di inquinamento nettamente superiori a caldaia centralizzate. Gli edifici che invece adottano la soluzione opposta ovvero quella della caldaia centralizzata hanno per la maggior parte impianti termici obsoleti e sovradimensionati che causano consumi sproporzionati specie se paragonate al più moderne tecnologie per il riscaldamento degli edifici. L’aspetto peggiore di tutto questo ambito è che manca una vera propria cultura del risparmio energetico perché pochi sanno che una singola caldaia centralizzata in grado di offrire alti rendimenti termici è notevolmente più economica e meno inquinante della vecchia caldaia centralizzata ancora presente nella maggior parte degli edifici presenti sul territorio. Le moderne tecnologie per il riscaldamento degli edifici infatti riescono ad accoppiare ai tradizionali combustibili fossili anche le fonti pulite ovvero rinnovabili a costi di installazione che vengono ripagati nel corso di pochi anni. In questo ambito rientra anche il discorso collegato a certificazione energetica degli edifici, un documento molto in voga negli ultimi tempi che è entrato sempre più a far parte il dizionario comune per via del fatto che si rende necessario per diversi scopi. Capofila del certificazione energetica è stata la regione Lombardia che sin dal lontano 2008 ha introdotto l’obbligo di certificazione, per mezzo di professionisti abilitati, degli edifici. Inizialmente si rendeva necessario produrre certificato energetico nel caso di trasferimento titolo oneroso delle villette, successivamente si è esteso l’obbligo anche le singole unità mobiliari ed ora, da giorno 1 luglio 2010 quest’obbligo di certificazione energetica è stato esteso anche ai casi di affitto (certificazione energetica affitto). Ogni regione ha una propria normativa in materia e pertanto il certificatore energetico, ovvero il professionista della certificazione energetica, dovrà operare secondo le normative presenti la singola regione dove è situato l’immobile. Vale la pena di menzionare che in alcune regioni vige una normativa di carattere nazionale che manleva il proprietario dell’immobile da questa specifica incombenza permettendogli di fare una autocertificazione attraverso la quale dichiara l’edificio a prestazioni termiche assolutamente scarse. Per sapere se si rientra in questo tipo di obbligo è necessario verificare presso la propria ragione l’emanazione di direttiva apposita per quanto concerne gli aspetti della certificazione energetica degli edifici.

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La certificazione energetica: obiettivi del certificato energetico

Anche gli edifici così come gli elettrodomestici devono garantire delle prestazioni energetiche efficienti ovvero devono garantire dei livelli di consumo di combustibile tali da non impattare eccessivamente sull’ambiente che ci circonda. I valori di consumo degli immobili vengono stabiliti, in linea generale, dal decreto ministeriale 26 giugno 2009 che un provvedimento normativo che completa quanto stabilito dal decreto legislativo 192/2005 che a sua volta deriva da una direttiva per ed in particolare da 2002/91/CE. La certificazione energetica assume diversi aspetti in funzione delle singole regioni nelle quali si trova l’immobile ma in linea di massima questo documento, la cui durata legale è di 10 anni, deve essere redatto da un professionista abilitato ed iscritto ad un apposito albo professionale. Il certificatore energetico, questo è il nome del professionista della certificazione energetica, eseguirà una sede di calcoli sull’immobile con lo scopo di inserirlo all’interno di una classe energetica di consumo che parte dalla lettera A+ fino ad arrivare alla lettera G. Questo documento deve essere prodotto in diversi casi quali ad esempio il trasferimento di zone rosa dell’immobile oppure, dal giorno 1 luglio 2010, anche nei casi di affitto. I costi di questa operazione variano e cadono sempre comunque sulla testa del venditore che deve garantire la rispondenza dell’immobile, attraverso una serie di documenti, che devono essere per forza consegnati all’acquirente oppure al locatario. La pratica della certificazione energetica mediante la quale viene prodotto il certificato energetico , nonostante ad uno scopo molto nobile, di rivista come una vera e propria tassa specie in un ambito in cui le Istituzioni cercano di dribblare le proprie responsabilità come ad esempio la regione Lombardia che, se da un lato si presenta come regione virtuosa avendo applicato per prima gli obblighi imposti dalla comunità europea relativamente alla certificazione energetica degli edifici proprio nel mese di agosto si è resa protagonista dell’ennesima proroga connessa agli adempimenti normativi ed in particolare il 4 agosto 2010 è stato concesso un anno di tempo in più per quanto riguarda la certificazione energetica degli edifici pubblici oppure adibiti ad uso pubblico con superficie superiore ai 1000 m quadri che sarebbe dovuto entrare in vigore proprio nel mese di luglio del medesimo anno. Detta proroga sarà peraltro molto probabilmente rinnovata dal momento che la normativa non prevede sanzioni di alcun tipo in caso di mancata certificazione energetica degli edifici stessi.

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Certificazione energetica e affitti: le nuove procedure da luglio 2010

Alla fine ci siamo arrivati. Trascorsi molti anni dalla sua introduzione e passate numerose vicissitudini, la certificazione energetica è diventata dal giorno 1 luglio 2010 operativa a tutti gli effetti estendendo l’obbligo di certificazione anche per quegli immobili che sono oggi oggetto di un contratto di affitto. Ripercorriamo però qualche piccolo passo e precisiamo innanzitutto che cosa intende la normativa per certificazione energetica o in generale per certificazione energetica edifici. La certificazione energetica è, in parole semplici, un documento cartaceo che attesta il valore di consumo di un determinato immobile oggetto della valutazione e viene prodotta da un professionista abilitato mediante un primo sopralluogo volto a rilevare alcuni dati tecnici dell’edificio al quale segue una fase di calcoli nella quale vengono elaborati i dati rilevati nella prima fase. Il processo di calcolo è il primo aspetto del quale discutere in quanto, se fino a questo punto il discorso poteva sembrare semplice lineare, da qui in poi le cose si complicano notevolmente in quanto esistono numerose varianti a questo metodo di calcolo ed in particolare esistono differenze a livello regionale ed a livello nazionale. Alcune regioni quali ad esempio la Lombardia (per esempio il discorso che riguarda certificazione energetica milano è molto complesso) ed il Piemonte utilizzano un proprio procedimento di calcolo, altre regioni ne utilizzano un altro. Logica conseguenza di questa discrepanza nel metodo di calcolo è che a fronte degli stessi dati inseriti otterrò un valore di consumo diverso da regione a regione anche a parità di immobile. Ciò è anche vero da un certo punto di vista in quanto un edificio situato a Milano dovrà fisiologicamente consumare più energia di un edificio situato a Roma per via delle diverse condizioni climatiche ma ciò che è fondamentalmente diverso è proprio il modello di calcolo che produce valori differenti proprio sul singolo immobile. Dal giorno 1 luglio 2010 è scattato l’obbligo che riguarda la certificazione energetica afitto ovvero quel procedimento tale per cui il documento cartaceo, che viene comunque registrato all’interno di un catasto regionale, deve essere prodotto ed allegato in occasione della stipula o del rinnovo di contratti di affitto o in generale di contratti di locazione. Le tipologie edilizie soggette a questo tipo di obbligo sono tutte: dagli appartamenti (anche monolocali) agli uffici fino ai capannoni ed agli edifici industriali. Non esistono particolari deroghe o possibilità in quanto la certificazione energetica nel caso di affitto deve essere prodotta sempre nel caso in cui vi sia un impianto termico. In alcune regioni tuttavia è possibile produrre una autocertificazione o autodichiarazione per la certificazione energetica attraverso la quale il proprietario stabilisce che l’immobile si trova in una classe energetica ad alto consumo e il discorso finisce così. Al di là dei rischi connessi ad una autocertificazione, troppo spesso sottovalutati, questa procedura è consentita solo in alcune regioni ma ad esempio non è permessa nella regione Lombardia dove la certificazione energetica, anche per gli affitti, è in vigore a tutti gli effetti.

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