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Aggiornamento RLS obbligatorio

Il decreto legislativo 81/2008 è una normativa che si occupa di salute e sicurezza sul lavoro. La legge prevede che ogni anno ci debba essere un aggiornamento obbligatorio nella formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale: il famoso corso di aggiornamento RLS.

OPS S.r.l. è una società di Milano che organizza numerosi corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con particolare riferimenti ai corsi di aggiornamento RLS, OPS propone due diverse soluzioni: un corso di 4 ore o di 8 ore.

I corsi si svolgono in aula a Roma e a Milano. I docenti sono estremamente specializzati e vengono selezionati solo tra professionisti iscritti ai rispettivi albi che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza concreta.
Il programma del corso offerte per l’anno 2012 si divide in più giornate (8 ore di corso, o mezza giornata per chi sceglie il corso da 4 ore).

Per qualunque informazione è possibile utilizzare il form di contatto presente sul sito AggiornamentoRLS.com.

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L’obbligo di formazione e informazione nell’ambito dell’attuale decreto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2/2)

L’articolo 37 identifica i contenuti minimi previsti per la formazione di diversi soggetti tra i quali i lavoratori, gli RLS, i dirigenti e preposti. Partendo da queste ultime figure ricordiamo che il dirigente, persona che ha il compito di attuare le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa in quanto tali devono essere destinatari di appositi corsi di formazione in materia di salute sicurezza sul lavoro e comunque questi in generale, nei confronti degli altri lavoratori, hanno l’obbligo di adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento nei confronti dei lavoratori a loro sottoposti. Il dirigente ha infatti dovere di predisporre l’attività formativa e comunque di dare operatività alle proposte fatte dal responsabile del servizio di prevenzione protezione.

Il preposto, nuova figura formalmente introdotta da questo dettato normativo, ha un compito estremamente importante in quanto si trova ad essere il lungo braccio del datore di lavoro nei confronti dei propri colleghi ed essendo sempre presente in prima linea sarà il soggetto che ha il compito di ritornare al proprio dirigente o al proprio datore di lavoro le necessità formative che eventualmente individuerà nell’ambito dello svolgimento del proprio lavoro. I dirigenti ed i preposti hanno, per legge, un percorso formativo in comune stabilito dall’articolo 37 comma 7 che comunque non indica una durata minima pertanto l’importante è che vengano trattati i contenuti minimi con sufficiente profondamente. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha un ruolo fondamentale per l’azienda e deve frequentare un corso RLS che ha durata minima di 32 ore si pone come obiettivo quello di permettere al lavoratore di raggiungere elevati livelli di competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro così che questo soggetto possa visualizzare le problematiche inerenti è sicurezza ed eventualmente anche quelle più conflittuali (ricordiamoci che il RLS deve frequentare anche un modulo che riguarda gli aspetti della comunicazione aziendale) prima che possono degenerare e prima che diventino fonte di incidenti. Il RLS quindi attraverso un’adeguata formazione sarà quel soggetto in grado di far da tramite tra le maestranze ed il datore di lavoro e i dirigenti è proprio in virtù del adeguata formazione ricevuta sarà in grado di determinare se il tema oggetto di contestazione risulta essere una rimostranza fondata oppure semplice lamentela prima di collegamento con l’attuale dettato normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tra gli obblighi del RLS vige anche quello di frequentare un corso aggiornamento RLS con cadenza annuale secondo un programma avente una durata variabile in funzione del numero di lavoratori effettivamente presenti in azienda.

Gli addetti alle emergenze sono quei lavoratori che hanno l’importante compito di dover gestire una eventuale situazione di pericolo o di emergenza all’interno dell’azienda ed in particolare il richiamo due soggetti principali ovvero gli addetti al pronto soccorso dovranno frequentare un corso di primo soccorso e gli addetti alla gestione dell’emergenza per i propri che dovranno frequentare un corso antincendio. La durata di questi percorsi formativi è stabilita due dettati normativi ed in particolare per quanto riguarda primo soccorso di norma si deve frequentare un corso primo soccorso della durata di 12 ore mentre per quanto riguarda l’antincendio il decreto ministeriale 10 marzo 1998 prevede diverse tipologie di corsi in base alla classificazione dei rischi incendio che sia esso basso, medio oppure elevato. Nel primo caso si dovrà frequentare un corso antincendio di 4 ore (basso rischio) oppure 8 ore (medio rischio) oppure 16 ore (alto rischio).

I lavoratori sono infine l’ultimo anello di questa catena i quali comunque non possono rifiutarsi di partecipare all’attività formative in materia di igiene e sicurezza del lavoro predisposte dal datore di lavoro. Aspetto interessante riguarda l’informazione e formazione dei lavoratori somministrati e la relativa ripartizione degli oneri tra l’agenzia di somministrazione di lavoro e l’impresa utilizzatrice ricordando che l’agenzia di somministrazione di lavoro deve informare i lavoratori con il rapporto di lavoro somministrato sui rischi materia di sicurezza e igiene del lavoro derivanti in via generale dall’attività produttive sono destinati e deve formarli ed addestrati all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie per svolgere l’attività per la quale vengono assunti. Tale obbligo può essere adempiuto dall’impresa utilizzatrice previa esplicita pattuizione nel contratto per prestazioni di lavoro somministrato.restano invece carico delle imprese utilizzatrici tutti gli obblighi di prevenzione protezione incluso sottoporre lavoratore che svolge mansioni rischio a specifica sorveglianza sanitaria a cura del proprio medico competente.

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L’aggiornamento periodico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: comprendere il dettato normativo 81/2008 e s.m.i

Tra le tante modifiche introdotte dal testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i) spiccano gli aspetti della formazione e dei relativi aggiornamenti periodici con particolare riferimento all’obbligo di aggiornamento periodico della formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

L’articolo 37 comma 11 stabilisce infatti che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito anche RLS) segua, con cadenza almeno annuale, un corso aggiornamento RLS la cui durata è variabile in funzione del numero di lavoratori presenti in azienda e di altri aspetti che andremo ad analizzare.

In particolare la prima ed importante suddivisione è tra aziende che contano tra i 15 ed i 50 lavoratori e le aziende che contano oltre 50 lavoratori. Per la prima tipologia vige un obbligo di aggiornamento annuale che deve essere compiuto mediante frequentazione di un corso la cui durata non deve essere inferiore alle 4 ore o comunque in linea con gli accordi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dello specifico settore in cui opera l’azienda, per la seconda tipologia la durata dei corsi di aggiornamento RLS non deve essere inferiore alle 8 ore annuali.

Ambito attualmente poco chiaro della normativa riguarda l’obbligo, presunto o stabilito per legge, di aggiornamento per le aziende che occupano fino a 15 lavoratori. Sebbene non esista formale obbligo così come stabilito nell’ambito dell’articolo 37 comma 11 si ritiene che in dette aziende ci si debba rifare ai casi previsti dall’articolo 37, comma 6 e cioè che la formazione debba essere eseguita in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi e che pertanto venga eseguita sulla base dei rischi contenuti nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro (in collaborazione con il RLS stesso). Questa linea guida è stata di recente consolidata anche da un’interpretazione del Ministero del Lavoro.

Circa i contenuti minimi che debbano essere trattati nel corso RLS per l’aggiornamento annuale ci troviamo nuovamente nell’ambito di un vuoto legislativo che, informalmente, lascia al datore di lavoro o al RLS stesso la scelta degli argomenti in relazione ai quali eseguire la formazione periodica (ciò a condizione che non sia stato stabilito nulla in sede di contrattazione collettiva nazionale, caso in cui si deve prendere in esame quanto stabilito dal proprio contratto di lavoro).

Un ulteriore argomento di difficile interpretazione riguarda la casistica in cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale non abbia seguito con rigoroso rispetto delle scadenze, nel corso degli anni successivi all’entrata in vigore del decreto legislativo 81/2008, la formazione periodica imposta dal dettato normativo. In questo caso si ritiene di doversi rifare a quanto stabilito in altri ambiti della legge con particolare riferimento alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ove viene stabilito che il mancato aggiornamento nei termini previsti per legge comporta l’annullamento totale della formazione pregressa pertanto raccomandiamo con forza il rispetto delle scadenze e soprattutto di ricordare l’importanza del corso aggiornamento RLS che deve essere visto non come un mero adempimento normativo ma bensì come un momento di crescita personale e professionale per quanto concerne la padronanza delle proprie competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche alla luce di un testo di legge estremamente tecnico soggetto a diverse modifiche occorse dalla propria emanazione originale.

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