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Decreto Dignità modifica la disciplina sul contratto a termine

Nella seduta del 2 luglio 2018 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Dignità, che ha modificato la normativa del contratto di lavoro a termine prevedendo il ritorno alle causali che ne legittimano l’uso.

Di svincolato c’è solo il primo contratto di durata massima a 12 mesi. Le successive proroghe o i rinnovi vengono ammessi solo se in presenza di esigenze in forma temporanea e oggettiva, estranea all’ordinaria attività del datore di lavoro; per esigenze sostitutive o legate a incrementi temporanei dell’atitvità di lavoro o relative ad attività stagionali nonchè a picchi di attività.

Ma vediamo insieme quali alte novità vengono apportate sui contratti di lavoro.

Atto scritto

Secondo il nuovo Decreto Dignità il termine dovrà risultare da atto scritto, con effetti sostanziali, tale per cui in mancanza del contratto sarà da intendersi a tempo indeterminato fin dall’inizio. Gli unici ad essere esclusi sono solo i contratti di durata non superiore a 12 giorni.

Una copia del contratto deve essere data e consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione  e, in caso di proroga del suddetto contratto bisognerà specificare le specifiche esigenze che l’hanno determinata.

Proroghe

Calano da 5 a 4 le ipotetiche proroghe: se il periodo iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi, il contratto consentirà una proroga di un massimo di 4 volte nell’arco dei 24 mesi e non più di 5 volte. Nel caso in cui si dovesse superare tale limite, il contratto passerà a tempo indeterminato.

Al fine di disincentivare l’utilizzo del contratto a termine e per consentire una maggiore tutela ai lavoratori dipendenti sono state introdotte due ulteriori misure.

Nello specifico, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, il contributo di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92,ha visto un incremento dello 0,5 % in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato anche in somministrazione. Il termine poi per impugnare il contratto a termine cessato si è elevato a 180 giorni.

Ambito di applicazione

Le nuove disposizioni del Decreto Dignità trovano applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato di nuova sottoscrizione e, in casi di nuovo rinnovo a tempo determinato, ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Contratto di somministrazione

Il nuovo testo del Decreto Dignità non interviene sulla somministrazione a tempo indeterminato e tantomeno sui criteri di computo presso l’utilizzatore.

Lo schema di decreto in esame prevede che in caso di assunzione a tempo determinato, il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo determinato.Il termine iniziale apposto al contratto di lavoro vede la proroga, sempre tramite consenso del lavoratore dipendente e tramite formula iscritta, nei casi e per la durata prevista dal CCNL applicato dal somministratore, ma nei limiti introdotti dal decreto-legge in commento, vale a dire con un massimo di 4 volte e con l’indicazione delle causali.

Licenziamento ingiustificato

Aumenta da 24 a 36 mesi l’indennità massima in caso di licenziamento ingiusitifcato mentre la minima passa da 4 a 6 mesi.

 

Per maggiori e ulteriori dettagli potete visitare il sito di Studio Borghi, studio di consulenti del lavoro a Milano e che opera nel campo della consulenza del lavoro e dell’amministrazione del personale da oltre trent’anni di attività.

 

 

 

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Sim aziendali, controlli e tutela privacy

Con la newsletter n. 437 del 26 gennaio 2018 il Garante per la Privacy ha reso noto che in riferimento all’argomento delle sim aziendali il datore di lavoro può, attraverso un opportuno sistema di controllo del traffico telefonico aziendale, nel rispetto di precise misure a tutela della riservatezza dei dipendenti.

Allo scopo esclusivo di ridurre i costi dell’azienda e valutare l’adeguatezza del contratto sottoscritto con il fornitore dei servizi telefonici, l’azienda può trattare alcuni dati desunte dalla fatturazione relative alle chiamate in uscita dei dipendenti assegnatari di una o più sim aziendali. In particolare, il Garante ha prescritto che le informazioni sul traffico telefonico vengano trattate solo se necessario, pertinenti e non eccedenti. Rispetto ai numeri delle chiamate in uscita e, laddove consentito nei casi in entrata, viene attuato il mascheramento delle ultime quattro cifre.

Qualora si dovessero verificare consumi eccedenti e anomali, la società provvederà a inviduarne le cause e dove necessario, sottolineerà al diretto interessato l’esigenza di rientrare nei costi aziendali, tenendo comunque conto che i dati non potranno essere trattati a fini disciplinari. I dati, sulla base del Codice sulla Privacy, potranno essere conservati entro un limite di tempo di sei mesi e non più di un anno. La società dovrà rendere noto adeguatamente ai propri dipendenti e utilizzare un codice disciplinare interno, specificando le condizioni di utilizzo delle sim telefoniche aziendali.

Per approfondire la news, è possibile collegarsi al sito di Studio Borghi, studio paghe milano, esperto nel mondo dell’elaborazione delle buste paga e della consulenza del lavoro.

Si ricorda ai lettori che settimanalmente vengono pubblicate sul portale dello Studio paghe le ultime news e circolari in materia di lavoro e di amministrazione del personale dipendente.

 

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Studio Borghi srl comunica le novità riguardanti il Programma Garanzia Giovani

Studio Borghi Srl opera da più di 30 anni nel campo della consulenza del lavoro, dell’elaborazione delle paghe e contributi e dell’amministrazione del personale insieme al proprio team di esperti di settore e consulenti del lavoro.

Lo studio di consulenti del lavoro, in particolare, informa sulle nuove istruzioni per fruire dell’incentivo in riferimento al Programma Garanzia Giovani.

Anche a seguito delle modifiche regolamentari, viene confermato che l’incentivo può essere fruito nel rispetto del regime del De minimis.
L’Istituto previdenziale evidenzia che è possibile comunque la fruizione dell’incentivo oltre tale limite del De minimis però solo se l’assunzione riguarda un giovane da 16 a 24 anni che ha comportato un incremento occupazionale netto.

Studio Borghi Srl, che si avvale del proprio  centro di elaborazione paghe per lo sviluppo delle payroll, comunica che altre news sono presenti sul sito direttamente all’indirizzo www.studio-borghi.it nell’apposita area.

Studio Borghi Srl

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