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Attestazione SOA

L’attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori.

L’attestazione SOA è un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000.

L’attestato SOA attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.

Ha validità quinquennale e viene rilasciata a seguito di un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall’impresa da appositi Organismi di Attestazione, ovvero società autorizzate ad operare dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).

Il decreto correttivo del Codice degli appalti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 – decreto milleproroghe) prevede la possibilità, a partire dal 17 ottobre 2008 e fino al 31 marzo 2011, di dimostrare i requisiti tecnici considerando i lavori degli ultimi 10 anni e i requisiti economici (fatturato, costo del personale ed attrezzature) scegliendo i migliori 5 anni degli ultimi 10.

L’attestazione SOA qualifica l’impresa ad eseguire appalti per categorie di opere e classifiche di importi. Le categorie di opere a cui si può richiedere di essere attestati sono 48: 13 di esse sono opere generali (edilizia civile e industriale, strade, fogne e acquedotti, restauri di beni immobili etc.) e 35 di esse sono opere specializzate (restauri di superfici decorate, impianti, scavi, demolizioni, arginature, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, etc.).

Le classifiche di importi a cui si può richiedere di essere attestati (inizialmente 8, riportate in lire nel DPR 25 gennaio 2000, n. 34, e successivamente 10, inserite arrotondate nel DPR 5 ottobre 2010, n. 207 art. 61 comma 4), sono, in euro:

1. I fino a € 258.000
2. II fino a € 516.000
3. III fino a € 1.033.000
4. III-bis fino a € 1.500.000
5. IV fino a € 2.582.000
6. IV-bis fino a € 3.500.000
7. V fino a € 5.165.000
8. VI fino a € 10.329.000
9. VII fino a € 15.494.000
10. VIII per importi oltre € 15.494.000 (convenzionalmente stabilito in € 20.658.000, relativamente al rispetto dei requisiti)

Esse abilitano l’impresa a partecipare ad appalti per importi pari alla relativa classifica accresciuta di un quinto (cioè incrementata del 20%).

La classifica di importo è ovviamente commisurata alla capacità tecnica ed economica dell’impresa.

Per Qualificazioni in classifiche maggiori alla II è necessario dimostrare il possesso di un Sistema di Qualità aziendale, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.

L’Organismo di Attestazione, in sede di istruttoria di qualificazione, è tenuto a verificare la veridicità e la sostanza di tutte le dichiarazioni e di tutti i documenti prodotti dall’impresa prima del rilascio dell’Attestazione SOA, sia attraverso l’interrogazione di sistemi informativi, sia contattando direttamente l’Ente competente.

REQUISITI SOA DI ORDINE GENERALE

Regolarità ai fini della normativa antimafia e requisiti di moralità professionale(assenza di condanne incidenti sulla moralità professionale per i titolari, i rappresentanti legali, i direttori tecnici, i soci di società di persone ecc. la verifica riguarda anche i soggetti cessati dalla carica nell ’anno antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA).

Iscrizione al Registro delle Imprese e assenza di procedure concorsuali(fallimento, concordato preventivo, ecc.).

Regolarità e assenza di gravi violazioni nello svolgimento della attività d’impresa(assenza di errori gravi nell’esecuzione di lavori pubblici, di irregolarità fiscali (non devono esserci cartelle esattoriali notificate oltre i 5000 euro di importo e non rateizzate) , di false dichiarazioni, di gravi infrazioni in materia di sicurezza, assenza di sanzioni interdittive, ecc.).
Non aver prodotto false dichiarazioni con dolo o colpa grave.

Regolarità ai fini della norma che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

REQUISITI SOA DI ORDINE SPECIALE

Idonee referenze bancarie.

Cifra d’affari in lavori pari al 100% degli importi delle classifiche richieste nelle varie categorie.

Patrimonio netto di valore positivo riferito all’ultimo bilancio depositato (solo per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio).

Idonea attrezzatura tecnica non inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori (attrezzatura in proprietà, in leasing o in noleggio); l’ammontare dell’attrezzatura a nolo non può superare il 60% del valore totale.

Idoneo organico medio annuo dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori, di cui il 40% per il personale operaio; in alternativa il costo del personale assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d’affari in lavori, di cui l’80% riferito a personale tecnico laureato o diplomato. In caso di società di persone o imprese individuali è possibile usufruire della “retribuzione convenzionale INAIL, solo pero’ nel caso sia prevista la presenza di un socio o piu soci lavoratore dalle scritture contabili”.

REQUISITI SOA DI ORDINE TECNICO

Idonea direzione tecnica, il direttore tecnico deve essere in possesso di idoneo titolo di studio o, per classifiche fino alla III-bis, di esperienza professionale quinquennale come direttore di cantiere; deve possedere i requisiti generali previsti dalla norma ; il ruolo di direttore tecnico può essere ricoperto dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dal socio, dall’amministratore, da un dipendente o da un professionista esterno in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato.

Per imprese individuali costituite ante Marzo 2000, il ruolo del direttore tecnico può essere svolto dal titolare d’impresa senza occorrenza di dimostrazioni ulteriori.

Esecuzioni di lavori nell’arco temporale degli ultimi 15 anni, nelle singole categorie di importo non inferiore al 90%di quello della classifica richiesta.

Lavori di punta:esecuzione di un lavoro o, in alternativa, di due lavori o, in alternativa, di tre lavori in ogni categoria richiesta di importo rispettivamente pari al 40% (1 lavoro), al 55% (2 lavori), al 65% (3 lavori) di quello della classifica richiesta.

 

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Che cosa è l’attestazione SOA

L’attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000.

L’attestato SOA attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.

Ha validità quinquennale e viene rilasciata a seguito di un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall’impresa da appositi Organismi di Attestazione, ovvero società autorizzate ad operare dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).

Il decreto correttivo del Codice degli appalti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 – decreto milleproroghe) prevede la possibilità, a partire dal 17 ottobre 2008 e fino al 31 marzo 2011, di dimostrare i requisiti tecnici considerando i lavori degli ultimi 10 anni e i requisiti economici (fatturato, costo del personale ed attrezzature) scegliendo i migliori 5 anni degli ultimi 10.

L’attestazione SOA qualifica l’impresa ad eseguire appalti per categorie di opere e classifiche di importi. Le categorie di opere a cui si può richiedere di essere attestati sono 48: 13 di esse sono opere generali (edilizia civile e industriale, strade, fogne e acquedotti, restauri di beni immobili etc.) e 35 di esse sono opere specializzate (restauri di superfici decorate, impianti, scavi, demolizioni, arginature, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, etc.).

Le classifiche di importi a cui si può richiedere di essere attestati (inizialmente 8, riportate in lire nel DPR 25 gennaio 2000, n. 34, e successivamente 10, inserite arrotondate nel DPR 5 ottobre 2010, n. 207 art. 61 comma 4), sono, in euro:

  1. I fino a € 258.000
  2. II fino a € 516.000
  3. III fino a € 1.033.000
  4. III-bis fino a € 1.500.000
  5. IV fino a € 2.582.000
  6. IV-bis fino a € 3.500.000
  7. V fino a € 5.165.000
  8. VI fino a € 10.329.000
  9. VII fino a € 15.494.000
  10. VIII per importi oltre € 15.494.000 (convenzionalmente stabilito in € 20.658.000, relativamente al rispetto dei requisiti)

Esse abilitano l’impresa a partecipare ad appalti per importi pari alla relativa classifica accresciuta di un quinto (cioè incrementata del 20%).

La classifica di importo è ovviamente commisurata alla capacità tecnica ed economica dell’impresa.

Per Qualificazioni in classifiche maggiori alla II è necessario dimostrare il possesso di un Sistema di Qualità aziendale, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.

L’Organismo di Attestazione, in sede di istruttoria di qualificazione, è tenuto a verificare la veridicità e la sostanza di tutte le dichiarazioni e di tutti i documenti prodotti dall’impresa prima del rilascio dell’Attestazione SOA, sia attraverso l’interrogazione di sistemi informativi, sia contattando direttamente l’Ente competente.

Requisiti SOA di Ordine Generale

Regolarità ai fini della normativa antimafia e requisiti di moralità professionale(assenza di condanne incidenti sulla moralità professionale per i titolari, i rappresentanti legali, i direttori tecnici, i soci di società di persone ecc. la verifica riguarda anche i soggetti cessati dalla carica nell ’anno antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA).

Iscrizione al Registro delle Imprese e assenza di procedure concorsuali(fallimento, concordato preventivo, ecc.).

Regolarità e assenza di gravi violazioni nello svolgimento della attività d’impresa(assenza di errori gravi nell’esecuzione di lavori pubblici, di irregolarità fiscali (non devono esserci cartelle esattoriali notificate oltre i 5000 euro di importo e non rateizzate) , di false dichiarazioni, di gravi infrazioni in materia di sicurezza, assenza di sanzioni interdittive, ecc.).

Non aver prodotto false dichiarazioni con dolo o colpa grave.

Regolarità ai fini della norma che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Regolarità del DURC(Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Requisiti SOA di Ordine Speciale

Idonee referenze bancarie.

Cifra d’affari in lavori pari al 100% degli importi delle classifiche richieste nelle varie categorie.

Patrimonio netto di valore positivo riferito all’ultimo bilancio depositato (solo per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio).

Idonea attrezzatura tecnica non inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori (attrezzatura in proprietà, in leasing o in noleggio); l’ammontare dell’attrezzatura a nolo non può superare il 60% del valore totale.

Idoneo organico medio annuo dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori, di cui il 40% per il personale operaio; in alternativa il costo del personale assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d’affari in lavori, di cui l’80% riferito a personale tecnico laureato o diplomato. In caso di società di persone o imprese individuali è possibile usufruire della “retribuzione convenzionale INAIL, solo pero’ nel caso sia prevista la presenza di un socio o piu soci lavoratore dalle scritture contabili”.

Requisiti SOA di capacità tecnica e direttore tecnico

Idonea direzione tecnica, il direttore tecnico deve essere in possesso di idoneo titolo di studio o, per classifiche fino alla III-bis, di esperienza professionale quinquennale come direttore di cantiere; deve possedere i requisiti generali previsti dalla norma ; il ruolo di direttore tecnico può essere ricoperto dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dal socio, dall’amministratore, da un dipendente o da un professionista esterno in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato.

Per imprese individuali costituite ante Marzo 2000, il ruolo del direttore tecnico può essere svolto dal titolare d’impresa senza occorrenza di dimostrazioni ulteriori.

Esecuzioni di lavori nell’arco temporale degli ultimi 15 anni, nelle singole categorie di importo non inferiore al 90%di quello della classifica richiesta.

Lavori di punta:esecuzione di un lavoro o, in alternativa, di due lavori o, in alternativa, di tre lavori in ogni categoria richiesta di importo rispettivamente pari al 40% (1 lavoro), al 55% (2 lavori), al 65% (3 lavori) di quello della classifica richiesta.

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Cosa è l’Attestazione SOA

L’attestazione SOA è il documento, rilasciato dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), che dimostra il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 della Legge 11/02/1994, n. 109.

Il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA è sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori di importo superiore a euro 150.000, nonché a garantire la stazione appaltante in ordine all’affidabilità dell’impresa certificata.

Le tipologie di imprese che possono richiedere ed eventualmente ottenere l’attestazione di qualificazione sono : le imprese individuali, le società di persone ( S.n.c., S.a.s), le società di capitali ( S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.), le società cooperative, i consorzi tra cooperative di p. l., i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili. La validità dell’attestazione è di tre anni, come detta il D.P.R.34/2000 ed è rinnovabile.

L’Attestazione viene rilasciata da apposite Società Organismo di Attestazione (SOA) che accertano ed attestano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi, economico-finanziari.

Di fatto, in luogo dell’iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori (oggi abolito) e in virtù della nuova normativa in ambito di appalti pubblici, l’Attestazione SOA è oggi un documento necessario per comprovare la capacità dell’Impresa a sostenere ogni appalto pubblico di fornitura e posa in opera con importo a base d’asta superiore a €. 150.000,00 (sia esso in appalto o in subappalto).

Tale certificazione, che ha validità quinquennale (a condizione che ne venga richiesta conferma al terzo anno di rilascio), viene valutata sulla base di un’analisi degli ultimi cinque anni di attività dell’Impresa, precedenti alla richiesta di attestazione. L’Attestazione SOA qualifica l’Impresa ad eseguire appalti per categorie di opere e classifiche di importi.

Le categorie di opere in cui si potrà ottenere la Qualificazione sono 52:

> 13 di esse rappresentano opere di carattere generale (edilizia civile e industriale, fogne e acquedotti, strade, restauri, etc.)
> 39 di esse sono riconducibili ad opere specializzate (impianti, restauri di superfici decorate, scavi, demolizioni, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, arginature etc.).
La categoria di opere è legata all’attività aziendale ed alla tipologia dei lavori eseguiti dall’impresa durante il suddetto periodo di riferimento.

Le classifiche di qualificazione a cui si può richiedere di essere attestati sono 8, ovvero in Euro:

> I pari a €. 258.228,00
> II pari a €. 516.457,00
> III pari a €. 1.032.913,00
> IV pari a €. 2.582.284,00
> V pari a €. 5.164.569,00
> VI pari a €. 10.329.138,00
> VII pari a €. 15.493.707,00
> VIII Per importi illimitati

ed abilitano l’Impresa a partecipare ad appalti con importi pari alla relativa classifica, accresciuta del 20%. La classifica di importi sarà commisurata alla capacità economica e tecnica dell’Impresa.

Le Società Organismi di Attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato con forma giuridica di S.p.A., autorizzati dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, che accertano l’esistenza nei soggetti esecutori di Lavori Pubblici degli elementi di qualificazione, ovvero della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di Lavori Pubblici, riassunti nel Regolamento per il Sistema di Qualificazione, Decreto del Presidente della Repubblica 25.01.1000, n. 34.

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Attestazione SOA e requisiti giuridici

L’attestazione SOA è un documento che costituisce condizione necessaria e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori.

L’attestato SOA ha una validità di 5 anni e viene rilasciata dopo un’istruttoria di validazione eseguita sui documenti prodotti dall’operatore economico riguardanti gli ultimi 10 anni di lavori compiuti e, tra essi, i migliori cinque esercizi amministrativi.

Le aziende possono presentare la richiesta per essere qualificate ad appaltare dei lavori per categoria generale di opere ed importi (come gli acquedotti, la viabilità, le strade, la rete fognaria e l’edilizia civile e industriale) oppure per delle opere specialistiche (come le demolizioni, le escavazioni, gli impianti e le ristrutturazioni di superfici decorate).

La valutazione viene effettuata dagli Organismi di Attestazioni competenti, ovvero che vengono autorizzati dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).

Le imprese vengono qualificate secondo una classifica di dieci posizioni, che vengono espresse da un numero romano da “I” a “VIII” e corrispondono ad un importo crescente espresso in Euro:

  • I pari a € 258.000;
  • II pari a € 516.000;
  • III pari a € 1.033.000;
  • III bis pari a € 1.500.000;
  • IV pari a € 2.582.000;
  • IV bis pari a € 3.500.000;
  • V pari a € 5.165.000;
  • VI pari a € 10.329.000;
  • VII pari a € 15.494.000;
  • VIII per importi oltre € 15.494.000 (convenzionalmente stabilito in € 20.658.000, relativamente al rispetto dei requisiti).

La classificazione autorizza l’operatore economica a partecipare alle gare d’appalto per valori equivalenti, incrementati di un quinto (20%): per aggiudicarsi delle qualifiche che rientrano nelle categorie superiori alla “II”, l’azienda deve dimostrare anche l’adozione di un Sistema di Qualità certificato secondo la normativa UNI EN ISO 9001.

I requisisti ordinati dall’Organismo di Attestazioni per il conseguimento dell’attestazione SOA possono essere dimostrati per mezzo di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, documenti fiscali, atti approvati da processi qualitativi oppure certificazioni rilasciate dagli organi istituzionali (come la Camera di Commercio e l’Agenzia delle Entrate).
  • la regolarità ai fini antimafia e l’assenza di condanne incidenti o pendenti sulla moralità professionale delle cariche rappresentative dell’azienda;
  • l’iscrizione al “Registro delle Imprese” e la derivante scongiura di procedure fallimentari o concordatarie in esecuzione;
  • la mancanza di violazioni che possono essere sanzionate per dolo o colpa nell’esecuzione dei lavori, irregolarità fiscali, dichiarazioni false o infrazioni pesanti;
  • il rispetto della vigente normativa sul diritto al lavoro delle persone con disabilità motorie;
  • l’ineccepibilità del “Documento Unico di Regolarità Contributiva” (DURC);

L’art.18 del decreto Bargone prevede che l’impresa sia in possesso, in misura adeguata, anche dei seguenti requisiti di ordine speciale:

  • capacità economico-finanziaria;
  • idoneità tecnica e organizzativa;
  • dotazione di attrezzature tecniche;
  • organico medio annuo.
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Attestazione SOA: di cosa si tratta e a cosa serve

L’attestazione SOA è il documento che dimostra il possesso dei requisiti a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori.

Se la tua azienda desidera partecipare alle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici con un importo maggiore di 150.000 Euro hai bisogno di sapere come ottenere l’attestazione SOA (Società Organismo di Attestazioni), il documento che viene rilasciato dagli enti autorizzati alle imprese ritenute abili e conformi a partecipare a tali gare.

Prima di tutto è necessario specificare che nel settore dei contratti di diritto pubblico, ogni azienda che partecipa alle aste pubbliche per l’appalto o il subappalto di lavori pubblici con valore maggiore ai 150.000 Euro è obbligata a certificare la propria attività d’impresa, cioè verificare la conformità dei processi ai requisiti generali, tecnici, economici, finanziari ed organizzativi che assicurano l’idoneità della società all’eventuale assegnazione della gara.

Le aziende possono presentare la richiesta per essere qualificate ad appaltare dei lavori per categoria generale di opere ed importi (come gli acquedotti, la viabilità, le strade, la rete fognaria e l’edilizia civile e industriale) oppure per delle opere specialistiche (come le demolizioni, le escavazioni, gli impianti e le ristrutturazioni di superfici decorate).

La procedura serve a tutelare l’Ente Pubblico garantendo le qualità dell’operatore economico aggiudicatosi la gara e, quindi, l’efficacia del contratto in sede di stipulazione con la Pubblica Amministrazione: infatti, il conseguimento dell’attestazione SOA certifica l’idoneità dell’impresa del settore costruzioni all’esecuzione dei lavori pubblici, nonché il possesso di tutti i requisiti indicati dalla normativa vigente in tema di contratti pubblici.

In altre parole, vengono comprovate le conoscenze tecniche, le competenze organizzative, la solvibilità finanziaria e l’assenza di procedimenti penali compromettenti.

L’impresa dovrà fornire certificazioni di idoneità tecnica (ovvero documenti riassuntivi inerenti ai lavori svolti e contabilizzati nei sessanta mesi precedenti alla sottoscrizione dell’impegno con la SOA), secondo i seguenti parametri: per un valore almeno pari al 90% dell’importo della relativa attestazione richiesta con la dimostrazione di singole commesse (lavori di punta) di importi almeno pari a:

– almeno un lavoro pari al 40% dell’importo richiesto in ogni singola categoria;
– la somma di 2 pari al 55% dell’importo richiesto in ogni singola categoria;
– oppure la somma di 3 pari al 65% dell’importo richiesto in ogni singola categoria.

Il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 costituisce per tutti requisito premiante.

Tale certificazione, che ha validità quinquennale (a condizione che ne venga richiesta conferma al terzo anno dal rilascio), viene valutata sulla base di un’analisi degli ultimi cinque anni di attività dell’impresa, precedenti alla richiesta di attestazione.

L’Attestazione SOA qualifica l’impresa ad eseguire appalti per categorie di opere e classifiche di importi. Le categorie di opere a cui si può richiedere di essere attestati sono 48: 13 di esse sono opere generali (edilizia civile e industriale, strade, fogne e acquedotti, restauri di beni immobili etc.) e 35 di esse sono opere specializzate (restauri di superfici decorate, impianti, scavi, demolizioni, arginature, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, etc.).

Le classifiche di importi a cui si può richiedere di essere attestati (inizialmente 8, riportate in lire nel DPR 25 gennaio 2000, n. 34, e successivamente 10, inserite arrotondate nel DPR 5 ottobre 2010, n. 207 art. 61 comma 4), sono, in euro:

– I pari a € 258.000;
– II pari a € 516.000;
– III pari a € 1.033.000;
– III bis pari a € 1.500.000;
– IV pari a € 2.582.000;
– IV bis pari a € 3.500.000;
– V pari a € 5.165.000;
– VI pari a € 10.329.000;
– VII pari a € 15.494.000;
– VIII per importi oltre € 15.494.000 (convenzionalmente stabilito in € 20.658.000, relativamente al rispetto dei requisiti).

Esse abilitano l’impresa a partecipare ad appalti con importi pari alla relativa classifica, accresciuta del 20%. La classifica di importi sarà commisurata alla capacità economica e tecnica dell’impresa. Il costo minimo dell’attestazione sarà commisurato al numero di Categorie ottenute ed alle rispettive Classifiche.

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