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Decreto Dignità modifica la disciplina sul contratto a termine

Nella seduta del 2 luglio 2018 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Dignità, che ha modificato la normativa del contratto di lavoro a termine prevedendo il ritorno alle causali che ne legittimano l’uso.

Di svincolato c’è solo il primo contratto di durata massima a 12 mesi. Le successive proroghe o i rinnovi vengono ammessi solo se in presenza di esigenze in forma temporanea e oggettiva, estranea all’ordinaria attività del datore di lavoro; per esigenze sostitutive o legate a incrementi temporanei dell’atitvità di lavoro o relative ad attività stagionali nonchè a picchi di attività.

Ma vediamo insieme quali alte novità vengono apportate sui contratti di lavoro.

Atto scritto

Secondo il nuovo Decreto Dignità il termine dovrà risultare da atto scritto, con effetti sostanziali, tale per cui in mancanza del contratto sarà da intendersi a tempo indeterminato fin dall’inizio. Gli unici ad essere esclusi sono solo i contratti di durata non superiore a 12 giorni.

Una copia del contratto deve essere data e consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione  e, in caso di proroga del suddetto contratto bisognerà specificare le specifiche esigenze che l’hanno determinata.

Proroghe

Calano da 5 a 4 le ipotetiche proroghe: se il periodo iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi, il contratto consentirà una proroga di un massimo di 4 volte nell’arco dei 24 mesi e non più di 5 volte. Nel caso in cui si dovesse superare tale limite, il contratto passerà a tempo indeterminato.

Al fine di disincentivare l’utilizzo del contratto a termine e per consentire una maggiore tutela ai lavoratori dipendenti sono state introdotte due ulteriori misure.

Nello specifico, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, il contributo di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92,ha visto un incremento dello 0,5 % in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato anche in somministrazione. Il termine poi per impugnare il contratto a termine cessato si è elevato a 180 giorni.

Ambito di applicazione

Le nuove disposizioni del Decreto Dignità trovano applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato di nuova sottoscrizione e, in casi di nuovo rinnovo a tempo determinato, ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Contratto di somministrazione

Il nuovo testo del Decreto Dignità non interviene sulla somministrazione a tempo indeterminato e tantomeno sui criteri di computo presso l’utilizzatore.

Lo schema di decreto in esame prevede che in caso di assunzione a tempo determinato, il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo determinato.Il termine iniziale apposto al contratto di lavoro vede la proroga, sempre tramite consenso del lavoratore dipendente e tramite formula iscritta, nei casi e per la durata prevista dal CCNL applicato dal somministratore, ma nei limiti introdotti dal decreto-legge in commento, vale a dire con un massimo di 4 volte e con l’indicazione delle causali.

Licenziamento ingiustificato

Aumenta da 24 a 36 mesi l’indennità massima in caso di licenziamento ingiusitifcato mentre la minima passa da 4 a 6 mesi.

 

Per maggiori e ulteriori dettagli potete visitare il sito di Studio Borghi, studio di consulenti del lavoro a Milano e che opera nel campo della consulenza del lavoro e dell’amministrazione del personale da oltre trent’anni di attività.

 

 

 

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Privacy: videosorveglianza su autoveicoli e mail aziendali

Ai fini della privacy viene considerato illegittimo il controllo massivo e la conservazione illimitata delle email aziendali da parte del datore di lavoro e lo ha reso noto il Garante Privacy con la circolare del 29 marzo 2018.

Tale controllo viene considerato illegittimo laddove non è stata consegnata o comunicata ai lavoratori dipendenti alcuna informazione sulle modalità e finalità di raccolta  e su come i dati personali vengono conservati relativamente alla posta elettronica nè a mezzo informativa nè attraverso la policy dell’azienda. Inoltre, in mancanza di un Codice Privacy l’azienda non può conservare in modo sistematico i dati esterni e le mail scambiate tra i dipendenti per tutta la durata del rapporto di lavoro e anche dopo la sua interruzione. Questo costituisce la violazione delle norme previste dallo Statuto dei lavoratori.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro è bene ricordare che vanno disattivate le caselle di posta e rimosse. Conseguentemente si possono attivare eventuali account alternativi.

In riferimento invece all’uso di strumentazione dedita alla videosorveglianza su autoveicoli il Garante Privacy ha comunicato importanti novità in materia in riferimento al 1° marzo 2018.

Al fine di ritenere legittimo il trattamento dei dati personali il Garante Privacy ha raccomandato che i dati raccolti in occasione di un sinistro verranno conservati fino alla scadenza del termine di prescrizione di eventuali azioni correlate al verificarsi di incidenti durante l’effettuazione del servizio di trasporto pubblico; non potrà esser fatto uso delle informazioni di geolocalizzazione per effetto del GPS; sono da informare utenti  e terzi tramite la predisposizione di un modello semplificato di dati utili al trattamento dei dati personali mediante il rilevamento delle immagini in caso di incidente; sarà consentito l’accesso dei dati solo a quei soggetti che possono prenderne conoscenza in maniera legittima; inoltre l’aziendà dovrà notificare il trattamento al Garante riferendosi nello specifico ai dati relativi alla localizzazione qualora il trattamento possa effettivamente avere inizio prima del 25 maggio 2018.

Per ulteriori necessità è possibile consultare l’informativa sul portale dei consulenti del lavoro di Studio Borghi, sede Milano.

 

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Sim aziendali, controlli e tutela privacy

Con la newsletter n. 437 del 26 gennaio 2018 il Garante per la Privacy ha reso noto che in riferimento all’argomento delle sim aziendali il datore di lavoro può, attraverso un opportuno sistema di controllo del traffico telefonico aziendale, nel rispetto di precise misure a tutela della riservatezza dei dipendenti.

Allo scopo esclusivo di ridurre i costi dell’azienda e valutare l’adeguatezza del contratto sottoscritto con il fornitore dei servizi telefonici, l’azienda può trattare alcuni dati desunte dalla fatturazione relative alle chiamate in uscita dei dipendenti assegnatari di una o più sim aziendali. In particolare, il Garante ha prescritto che le informazioni sul traffico telefonico vengano trattate solo se necessario, pertinenti e non eccedenti. Rispetto ai numeri delle chiamate in uscita e, laddove consentito nei casi in entrata, viene attuato il mascheramento delle ultime quattro cifre.

Qualora si dovessero verificare consumi eccedenti e anomali, la società provvederà a inviduarne le cause e dove necessario, sottolineerà al diretto interessato l’esigenza di rientrare nei costi aziendali, tenendo comunque conto che i dati non potranno essere trattati a fini disciplinari. I dati, sulla base del Codice sulla Privacy, potranno essere conservati entro un limite di tempo di sei mesi e non più di un anno. La società dovrà rendere noto adeguatamente ai propri dipendenti e utilizzare un codice disciplinare interno, specificando le condizioni di utilizzo delle sim telefoniche aziendali.

Per approfondire la news, è possibile collegarsi al sito di Studio Borghi, studio paghe milano, esperto nel mondo dell’elaborazione delle buste paga e della consulenza del lavoro.

Si ricorda ai lettori che settimanalmente vengono pubblicate sul portale dello Studio paghe le ultime news e circolari in materia di lavoro e di amministrazione del personale dipendente.

 

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NASpI: riconosciuto l’anticipo per attività libero professionale

Nuove precisazioni fornite dall’INPS in riferimento all’indennità di disoccupazione NASpI compatibile con alcune attività lavorative e con alcune tipologie di reddito.

In particolare, il documento di prassi dell’isitituto previdenziale chiarisce quanto segue:

  • le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali come i premi per fini di studio o di addestramento professionale sono cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto a inviare all’INPS comunicazioni sull’attività e le relative remunerazioni.
  • coloro che beneficiano dell’indennità NASpI in qualità di titolarii di borse di studio e assegni di ricerca sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 9 del D.Lgs. 22/2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato.
  • I premi e i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica sono cumulabili con l’indennità NASpI, senza che vi sia obbligo di comunicazione.
  • Chi beneficia dell’indennità NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di 5.000 € per anno civile.
  • è consentita la compatibilità dell’indennità NASpI con i redditi derivanti da attività professionale prestata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse. Il limite di reddito entro cui è da considerarsi ammessa l’attività in questione è pari a 4.800 €
  • ulteriori precisazioni riguardano la compatibilità dell’indennità con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario. In aggiunta, sono oggetto di trattazione anche gli effetti dell’iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di partita IVA.

Per chi volesse approfondire, può scaricare intelgramente la circolare sul sito di Studio Borghi, studio elaborazione paghe milano. I nostri consulenti del lavoro restano a disposizione di tutte quelle aziende che necessitassero supporto in termini di consulenza del lavoro e amministrazione del proprio personale dipendente.

L’iscrizione al sito per accedere all’area news aggiornata in materia di lavoro è riservato esclusivamente alle imprese.

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Novità: Inail, comunicazione d’infortunio

Un nuovo adempimento sulla comunicazione d’infortunio, annunciato dall’Inail con circolare del 12 ottobre 2012 n. 42, impone al datore di lavoro di far presente all’INAIL anche gli infortuni di un giorno, oltre al giorno dell’evento, entro 48 ore la presentazione del certificato medico.

Ulteriori precisazioni e chiarimenti sono stati forniti dall’Inail. Noi di Studio Borghi, esperto in paghe e contributi Milano, vi precisiamo le principali.

La comunicazione vale ai fini puramente statistici. Perciò in caso di infortuni oltre i 3 giorni dovrà essere inviata la denuncia d’infortunio, la quale assolve alla comunicazione ai fini statisitici. Il servizio online è stato integrato con la nuova comunicazione che riporta i dati statistici dell’infortunio senza l’indicazione delle retribuzioni. Dalla piattaforma online sarà possibile accedere nel menù dell’applicativo “Comunicazione di infortunio” e accedere all’area “Comunicazioni inviate”,ricercare la comunicazione inoltrata e usare la funzione “Converti in denuncia” in corrispondenza della segnalazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della “Denuncia/Comunicazione d’infortunio”.. Certamente, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro, in caso di infortunio, i riferimenti del certificato medico a lui rilasciato comprensivo di numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. Nel caso invece in cui il lavoratore dipendente non disponga di numero identificato apposto sopra il certificato medico, sarà tenuto a fornire al proprio datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

Si ricorda infine che l’omissione o il ritardo nell’adempimento prevedono sanzioni amministrative pecuniarie a partire da € 548 fino a un massimo di 1972,80 €.

Per chi volesse approfondire tale informativa, è possibile scaricare il formato in pdf dal sito ufficiale di Studio Borghi, studio di outsourcing payroll e consulenza del lavoro a Milano, nell’area riservata alle circolari mensili in materia di lavoro. Sul sito vengono aggiornate con cadenza settimanale tutte le informative principali per le aziende in materia di lavoro.

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La Consulenza del Lavoro si adatta alle PMI?

Aziende di dimensione medio/grande hanno sfide di business più elevate e necessitano di valorizzare il loro bene più importante, le Risorse Umane.

In un mercato competitivo come quello odierno, è sempre più importante offrire un servizio completo, che non riguardi esclusivamente la gestione dell’elaborazione buste paga e amministrazione del personale.

All’interno di questo contesto sempre più complesso, infatti, l’azienda deve necessariamente ottimizzare i propri processi di gestione, al fine di poter coordinare e monitorare una più ampia forza lavoro. Ed è a questo punto che l’azienda deve essere, oggi più che mai, supportata da un Team di professionisti e Consulenti del Lavoro in grado di indirizzare al meglio le strategie di business aziendali fornendo le migliori soluzioni in materia di Consulenza del Lavoro.

Altro fattore fondamentale è affidarsi a sistemi informatici e piattaforme sempre più tecnologici e all’avanguardia, con l’obiettivo di rendere l’intero processo di gestione dei processi più scorrevole ed efficace, aiutando così gli HR manager ad aumentare la propria produttività in un’ottica anche di riduzione dei costi.

Il compito fondamentale di un consulente del lavoro a Milano, così come nel resto d’Italia, non si limita alla produzione e monitoraggio delle buste paga e dei cedolini aziendali ma si interessa e tiene conto di tutti gli elementi contabili e giuridici ma anche di tutti i contesti in cui è inserita l’azienda di riferimento (assicurativo, previdenziale, sociale, economico).

Per le PMI Studio Borghi, studio in Consulenza del Lavoro,  è il partner affidabile per la gestione dei payroll in outsourcing e la risoluzione di problematiche inerenti le pratiche giuslavoristiche. Il servizio offerto in elaborazione buste paghe e consulenza del lavoro a Milano è veloce, modulabile secondo le specifiche esigenze dell’azienda e sempre aggiornato. I consulenti del lavoro interni e un gruppo di avvocati giuslavoristi è a supporto degli HR Manager e AD per la crescita del loro business aziendale, raggiungibile attraverso la semplificazione dei processi innovativi dei sistemi.

Per informazioni aggiuntive e per scoprire nello specifico tutti i servizi in materia di elaborazione buste paga e consulenza del lavoro è possibile visitare il sito www.studio-borghi.it.

 

 

 

 

 

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Ulteriori chiarimenti in materia di distacco transnazionale

Nuovi chiarimenti riguardanti il tema del distacco transanzionale sono stati forniti dall’Ispettorato nazionale del lavoro nel caso in cui il distacco stesso interessi una pluralità di operatori economici e faccia riferimento agli stand temporanei in contesti come fiere, mostre, manifestazioni commerciali ed eventi congressuali.

Per ritenere che un distacco transanzionale sia lecito è fondamentale che vi siano in essere rapporti contrattuali ben definiti tra impresa straniera distaccante, soggetto distaccatario e destinario finale della prestazione. E’ inoltre fondamentale che rispetto a quanto precisato che vi sia un effettivo rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l’impresa straniera distaccante.

In riferimento allo stand temporaneo allestito in occasione di ferie, mostre, manifestazioni  commerciali ed eventi congressuali non può essere qualificato come sede o filiale in Italia dell’azienda straniera. In tali casi non è applicabile il D. Lgs. 136/2016. Il decreto, invece, è applicabile nell’ipotesi di esecuzione di appalti per montaggio, smontaggio dello stand, eventuale realizzazione delle strutture espositive e invio di lavoratori in Italia da parte dell’allestitore straniero.

La normativa del decreto viene applicata senza alcuna eccezione, anche al di sotto degli 8 giorni, per i lavori di costruzione, montaggio e smontaggio, vale a dire per i lavori edili riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o eliminazione di edifici.

Per ulteriori informazioni riguardo alla tematica sopra esposta, è possibile scaricare l’intera circolare sul distacco transanzionale presente sul sito di Studio Borghi, studio di elaborazione buste paga e consulenza del lavoro a Milano con un team payroll e di esperti consulenti del lavoro a supporto delle strategie di business delle aziende clienti.

 

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