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Rapporto annuale 2014 dell’attività di vigilanza sul lavoro: imprese irregolari e violazioni per la sicurezza del lavoro

Con il  “Rapporto annuale 2014 dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione socialediffuso in data 27 febbraio 2015, la Direzione Generale per l’attività ispettiva ha rilevato su un campione di 140.173 aziende ispezionate, oltre a numeri ancora troppo elevati di lavoratori irregolari (73.508) e lavoratori totalmente in nero (41.030), gravi mancanze nell’operato delle imprese in termini di sicurezza del lavoro.

In quest’ambito si registra, infatti, un tasso di irregolarità delle imprese pari al 68,48%, con un incremento percentuale di quasi  3 punti rispetto al 2013.

In seguito all’approfondimento svolto nel settore dell’Edilizia, si evidenzia che il 37% delle violazioni riscontrate sono correlate al rischio di caduta dall’alto mentre il 19% si riferisce a rischio elettrico, utilizzo di attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi.

L’analisi dei dati ha rilevato inoltre una scarsa attenzione nel rispetto dei principali obblighi in capo ai datori di lavoro: sull’intero campione delle aziende ispezionate, si evidenziano carenze nella realizzazione di una corretta e completa valutazione dei rischi aziendali ed interferenziali (circa il 7% delle violazioni riscontrate) e violazioni in termini di sorveglianza sanitaria del personale (12%) e mancata informazione e formazione 8108 dei lavoratori (12%).

 

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Periodicità, contenuti e durata dei corsi per Addetto Antincendio

I corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio vengono normati dalle specifiche contenute nella circolare con oggetto “Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D. Lgs. 81/2008). Corsi di aggiornamento.”, emanata nel 2011 dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

 

Il D.M. del 10 marzo 1998, normativa di riferimento per la lotta antincendio, riporta solamente la periodicità dei corsi antincendio, che hanno validità triennale (art. 5 del D.M. del 10 marzo 1998), ma non le indicazioni relative ai contenuti ed alla durata dei corsi di aggiornamento per addetti antincendio.

 

La circolare del 2011 colma quindi un vuoto normativo, specificando contenuti e durata della formazione antincendio per ciascuna fascia di rischio dell’attività lavorativa.

 

 

  • Corso di aggiornamento antincendio rischio basso (2 ore)

 

Contenuti: presa visione del registro antincendio ed istruzioni sull’uso degli estintori. L’aggiornamento relativo alle competenze pratiche della lotta antincendio può essere svolto anche avvalendosi di sussisidi audiovisivi.

 

  • Corso di aggiornamento antincendio rischio medio (5 ore)

 

Contenuti: prevenzione e protezione antincendio e procedure da adottare (la combustione, le sostanze estinguenti, misure comportamentali, evacuazione e chiamata ai soccorsi). La prova pratica di 3 ore che comprende esercitazioni sull’uso degli estintori portatili deve essere erogata obbligatoriamente in presenza da un professionista abilitato.

 

  • Corso di aggiornamento antincendio rischio alto (8 ore)

 

Contenuti: prevenzione e protezione antincendio e procedure da adottare (la combustione, le sostanze estinguenti, misure comportamentali, evacuazione, sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza e rapporti con i Vigili del fuoco). La prova pratica di 3 ore che comprende esercitazioni sull’uso degli estintori portatili deve essere erogata obbligatoriamente in presenza da un professionista abilitato.

 

In caso di attività con fascia di rischio alto, il corso deve essere integrato obbligatoriamente da un esame di abilitazione alla mansione che dovrà essere sostenuto presso un Comando dei Vigili del Fuoco sul territorio nazionale.

 

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La formazione degli addetti all’antincendio: disposizioni, validità e durata

Al Datore di lavoro spettano, tra gli obblighi previsti  in materia di sicurezza sul lavoro, quelli della valutazione del rischio incendio, finalizzata ad adottare, all’interno della propria azienda “idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori” (artt. 18 del D.lgs 81/08) e della designazione e formazione degli Addetti alla Prevenzione Incendi.

 

Al lavoratore che è stato nominato come addetto antincendio spetta il compito di attuare le misure di prevenzione e lotta agli incendi, evacuazione del posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e di tutela degli altri lavoratori (art.43 del D.lgs 81/08).

 

La normativa vigente in materia di formazione antincendio è contenuta nell’Allegato IX del D.M. del 10 marzo 1998, che definisce i contenuti minimi e la durata dei corsi antincendio in relazione alla fascia di rischio della specifica attività lavorativa.

 

  • Il corso per Addetto antincendio rischio basso ha una durata complessiva di 4 ore e l’acquisizione delle competenze pratiche della lotta antincendio può avvenire anche online e/o avvalendosi di sussisidi audiovisivi;
  • Il corso per Addetto antincendio rischio medio ha una durata complessiva di 8 ore, 3 delle quali devono essere erogate obbligatoriamente in presenza di un formatore qualificato, per l’acquisizione delle competenze tecnico-pratiche della lotta antincendio;
  • Il corso per Addetto antincendio rischio alto ha una durata complessiva di 16 ore, 4 delle quali devono essere erogate obbligatoriamente in presenza di un formatore qualificato, per l’acquisizione delle competenze tecnico-pratiche della lotta antincendio in caso di rischio elevato. Il corso deve essere poi integrato da un esame di abilitazione alla mansione che dovrà essere sostenuto presso un Comando dei Vigili del Fuoco sul territorio nazionale.

 

Il corso antincendio ha una validità di tre anni, in seguito il personale addetto dovrà effettuare lo specifico corso di aggiornamento, sempre sulla base della fascia di rischio dell’attività lavorativa.

 

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Corsi di aggiornamento per RSPP Datore di Lavoro: durata, contenuti e periodicità

Con l’Accordo Stato-Regioni del 21.11.2011, tra le altre cose, vengono stabilite le specifiche relative ai corsi di aggiornamento per RSPP Datore di Lavoro e vengono definiti i dettagli in merito ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

 

In base a quanto sancito dall’Accordo, l’aggiornamento per l’RSPP ha periodicità quinquennale e una durata che varia a seconda della fascia di rischio dell’azienda:

 

  • Attività lavorative a Rischio Basso (Uffici e servizi, Commercio, Artigianato, Turismo): 6 ore
  • Attività lavorative a Rischio Medio (Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio): 10 ore
  • Attività lavorative a Rischio Alto (Costruzioni, Industrie Alimentari, Tessili, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffineria, Chimica, Sanità, Servizi residenziali): 14 ore

 

Per quanto riguarda i contenuti, la normativa stabilisce che “i corsi di aggiornamento dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, le applicazioni pratiche e/o gli approfondimenti” nei seguenti ambiti:

  • tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
  • fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
  • sistemi di gestione e processi organizzativi;
  • tecniche di comunicazione volte a migliorare l’informazione e la formazione ai lavoratori.

 

L’Accordo inoltre autorizza l’ erogazione della formazione per l’aggiornamento anche in modalità e-learning, frequentando specifici corsi di aggiornamento RSPP online.

 

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I Corsi per RSPP Datore effettuati interamente online sono validi?

Durante la Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 è stato stabilito l’Accordi che chiarisce, per quanto riguarda la formazione per RSPP Datore di Lavoro,  che solamente i moduli 1 e 2 possono essere erogati in modalità e-learning.

Va quindi puntualizzato che non è possibile ricoprire l’incarico di RSPP con il solo attestato relativo ai moduli 1 e 2 online; la formazione deve essere necessariamente completata con i moduli 3 e 4, che devono essere effettuati obbligatoriamente con formazione in presenza.

Attestati e certificazioni per RSPP rilasciati a datori di lavoro, amministratori delegati e lavoratori autonomi a seguito di corsi in cui i moduli 3 e 4 sono stati erogati online sono da considerarsi non legalmente validi e quindi passibili di sanzione dagli enti di ispezione e controllo, in quanto non riconosciuti.
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Quando si parla di sicurezza sul lavoro, chi è il datore di lavoro e quali sono i suoi obblighi?

In base alla definizione riportata dall’art.2 del Testo Unico della Sicurezza,  si intende per datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

 

Nello svolgimento della specifica attività professionale, il Datore di lavoro dovrà adoperarsi per garantire la massima sicurezza tecnologicamente possibile (art. 2087 c.c.) ed adottare tutte le misure dettate:

 

  • dalle peculiarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati i rischi specifici;
  • dall’esperienza, in base alla quale dovrà saper prevedere le conseguenze dannose sulla base di eventi già verificatisi;
  • dalla tecnica, in base alle nuove conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso tecnico-scientifico.

 

Tra gli obblighi del datore di lavoro, il Testo Unico della Sicurezza ne individua due indelegabili (art. 17 comma 1):

 

  1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
  2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

 

Se non espressamente esclusa, la delega di funzioni è consentita in presenza delle seguenti condizioni (art. 16 D. Lgs 81/08):

  1. che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  2. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  4. che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

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Accordo Stato Regioni del 22/02/2012: abilitazione e patentino obbligatori per operatori macchine

Con la Direttiva Macchine, contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012, viene stabilito l’obbligo di una specifica abilitazione degli operatori di macchine da lavoro.

Con il fine di garantire l’utilizzo corretto ed in piena sicurezza delle attrezzature da lavoro, l’accordo richiede obbligatoriamente per ciascun lavoratore nell’esercizio della propria attività sul mezzo:

 

Il patentino potrà essere rilasciato esclusivamente da soggetti formatori dopo specifica formazione, suddivisa tra parte teorica e parte tecnico pratica.

Quanto stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni per gli operatori macchine, va ad integrare (e non a sostituire) l’obbligo di informazione e formazione dei lavoratori già a carico del Datore di Lavoro (art. 36, 37 D. Lgs 8108).
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RSPP esterno: compiti, responsabilità, requisiti e formazione.

Nell’ambito delle attività di promozione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, un ruolo fondamentale, accanto a quello del datore di lavoro, è svolto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

 

Le funzioni del RSPP, qualora esterno, sono di natura consulenziale collabora quindi con il datore di lavoro e lo supporta, secondo l’art. 33 D.Lgs. 81/08:

 

  • nell’individuazione dei fattori di rischio, nella valutazione dei rischi e nell’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
  • nell’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • nella predisposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • nell’elaborazione delle misure preventive e protettive.

 

Egli inoltre partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed alla riunione periodica annuale.

 

La collaborazione tra datore di lavoro e RSPP è fondamentale poichè quest’ ultimo possiede la specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale, necessaria affinché il datore di lavoro riesca meglio ad identificare e valutare i rischi, nonché a suggerire le misure ed i comportamenti idonei a garantire i più elevati livelli di sicurezza in azienda.

 

Quali sono i requisiti obbligatori per un RSPP?

  • Il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
  • L’attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative

 

Pertanto, chiunque intenda assumere il ruolo di RSPP e gestire gli ambiti relativi alla salute e alla sicurezza di altre aziende dovrà partecipare ad un corso di formazione, che prevede l’effettuazione dei Moduli A, B e C.

 

Il Modulo A costituisce il corso generale di base ed ha una durata minima di 28 ore. La partecipazione al corso costituisce credito formativo permanente (non necessita di aggiornamenti).

 

Il Modulo B di specializzazione è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. La sua durata varia da 12 a 68 ore a seconda del macrosettore ATECO di riferimento. Necessita di un aggiornamento ogni cinque anni.

Il RSPP che è stato formato per un macrosettore può esercitare le rispettive funzioni solo all’interno di detto macrosettore. In caso di nomina in azienda di macrosettore diverso da quello di formazione, dovrà essere effettuata la formazione specifica.

Il Modulo C di specializzazione riguarda la formazione sulla prevenzione e protezione dai rischi di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative, e tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Ha una durata di 24 ore e, come il modulo A, costituisce credito formativo permanente.

 

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Il Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

Un ruolo fondamentale per la garanzia della sicurezza dei cantieri temporanei e mobili è ricoperto dal Coordinatore per la Sicurezza. E’ la figura di coordinamento, appunto, tra i committenti, i progettisti, le imprese e i lavoratori impiegati nell’attività. Nello svolgere i suoi compiti, il CSE opera sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione sono due ruoli distinti e possono pertanto essere ricoperti anche da due professionisti diversi.

Il “Titolo IV Cantieri temporanei e mobile – Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” del D.Lgs. 8108 distingue infatti i compiti e le responsabilita delle due figure.

Il CSE in fase di progettazione:

  • Redige il piano di sicurezza e di coordinamento;
  • Predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera […] contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica […]. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria[…].

Il CSE in fase di esecuzione:

  • Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento […] e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento […] assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento […] e il fascicolo […] in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni […] alle prescrizioni del piano […] e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
  • sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.

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RSPP Datore di Lavoro: in quali casi, requisiti e durata del corso

Con l’attuazione D.Lgs. 81/08 viene stabilito l’obbligo di istituire in tutti i  luoghi di lavoro il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi lavorativi. A capo di questo servizio c’è il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), figura nominata esclusivamente dal datore di lavoro.

 

Ma chi può ricoprire il ruolo di RSPP?

  • Un consulente esterno
  • Il datore di lavoro stesso
  • Un dipendente dell’azienda

Qualora sia il Datore di lavoro stesso a ricoprire questo ruolo, l’art. 34 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che “il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi […]nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II.”

 

Allegato II D.Lgs. 81/08

  • Aziende artigiane e industriali  fino a 30 lavoratori
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
  • Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
  • Altre aziende fino a 200 lavoratori

 

Nel caso in cui l’azienda rientri tra quelle sopraelencate, il datore di lavoro che intende ricoprire il ruolo di RSPP deve essere in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore e partecipare ad un corso per RSPP di durata variabile da 16 a 48 ore in funzione del settore ATECO cui l’azienda appartiene.

 

Il corso di formazione deve rispettare tutti i criteri stabiliti dalla Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, che ne disciplina la durata minima del corso in funzione del rischio (rischio basso 16 ore, rischio medio 32 ore, rischio alto 48 ore), il programma formativo e l’obbligo di aggiornamento quinquennale.

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RLS: ruolo, funzioni e formazione specifica

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”, così viene definito, dal D.Lgs. 81/08 all’art. 2, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) .

L’art. 47 del D.Lgs 81/08 ne disciplina  il numero minimo di RLS previsto nelle aziende e le modalità di elezione.

L’elezione del RLS, per le aziende fino a 15 dipendenti avviene direttamente da parte dei lavoratori, mentre nel caso di aziende con più di 15 dipendenti, l’elezione del RLS viene svolta da “lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda”.

Anche il numero dei RLS cambia in relazione al numero dei lavoratori presenti in azienda:

  • 1 RLS per aziende fino a 200 lavoratori;
  • 3 RLS per aziende che vanno dai 201 a 1000 lavoratori;
  • fino a 6 RLS nel caso di aziende con più di 1000 dipendenti.

L’art. 50 del D.lgs 81/08 stabilisce i compiti e le funzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Il RLS:

  • a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • b) é consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  • c) é consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • d) é consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
  • e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  • f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
  • h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali é, di norma, sentito;
  • l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  • n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e la Conferenza Stato-Regioni del  21.12.2011 normano gli aspetti relativi alla formazione dei RLS: il corso RLS ha una durata di 32 ore, a prescindere dal livello di rischio dell’attività lavorativa, e ha una validità annuale. Scaduto l’anno, la formazione necessita del suo specifico aggiornamento.

 

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Quali sono i corsi 8108 obbligatori per le imprese?

Vediamo che cosa richiede il Testo Unico della Sicurezza (D. Lgs. 8108), integrato dalle disposizioni della Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011, per tutte le attività che impiegano, oltre al Datore di Lavoro, almeno un lavoratore (inteso non solo come lavoratore dipendente ma anche come socio lavoratore, occasionale, collaboratore a progetto, stagista ecc).

  • Corso RSPP Datore di Lavoro: corso per Datori di Lavoro che possono ricoprire l’incarico di RSPP della propria attività. Il corso ha una  validità di cinque anni e una durata di 16, 32, 48 ore a seconda della fascia di rischio dell’attività (rispettivamente per rischio basso, medio, alto);
  • Corso per Addetto Antincendio: corso per Lavoratori nominati come Addetti alla Prevenzione Incendi. Il corso ha una validità triennale e una durata di 4, 8, 16 ore a seconda della fascia di rischio dell’attività (rispettivamente per rischio basso, medio, alto);
  • Corso per Addetto al Primo Soccorso: corso per Lavoratori designati come Addetti al Primo Soccorso Aziendale. Il corso ha validità triennale e una durata di 12, 14, 16 ore a seconda della fascia di rischio dell’attività (rispettivamente per rischio basso, medio, alto);
  • Corso RLS: corso per Lavoratori nominati come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Il corso ha validità annuale ed una durata di 32 ore ed è obbligatorio per attività con più di un lavoratore;
  • Corso Base 8108: corso di formazione per Lavoratori sulla sicurezza 8108. Il corso ha validità quinquennale e una durata di 8, 12, 16 ore a seconda della fascia di rischio dell’attività (rispettivamente per rischio basso, medio, alto).

Due semplici strumenti possono aiutarti nella rilevazione degli adempimenti 8108 per la tua attività:

  • con codiceateco.it è possibile individuare la fascia di rischio della tua attività, attraverso il codice Ateco;
  • con il check-up 8108, in due click riceverai la lista dei corsi e degli adempimenti obbligatori per la sicurezza 8108.
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Piattaforme aeree: abilitazione e patentino obbligatorio per PLE

Per eseguire lavori in quota nei cantieri è sempre più frequente l’utilizzo delle piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE in gergo tecnico “cestello”), utilizzato sia nelle attività ad altezze elevate, in alternativa ad opere provvisionali (es. ponteggi), sia per eseguire attività a quote basse, in sostituzione di scale e trabattelli.

 

A partire dal 12 marzo 2013 tutti i manovratori di piattaforme di lavoro elevabili, per poter operare devono essere in possesso dell’attestato e patentino di abilitazione per PLE.

Questo quanto stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2012 con un Accordo in cui vengono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

 

L’Accordo prevede la partecipazione ad un corso di formazione teorica e l’addestramento ad un uso corretto della macchina, strutturato nei moduli giuridico-normativo, modulo tecnico e modulo pratico, diverso in funzione del tipo di PLE:

  • modulo teorico (3 ore)
  • modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore), oppure
  • modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore), oppure
  • modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori (6 ore).

 

L’abilitazione prevede un aggiornamento periodico attraverso la partecipazione ad un corso di almeno 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti attinenti alla formazione tecnico-pratica.

 

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Obbligo abilitazione e patentino muletto per carrellisti

Con l’entrata in vigore, a partire dal 12 marzo 2013, dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 vengono individuate le attrezzature da lavoro per le quali è obbligatoria una abilitazione specifica degli operatori. Nello specifico, l’Accordo obbliga gli operatori macchine a svolgere un corso specifico che comprende una formazione sia teorica che tecnico-pratica, al fine di sensibilizzare i lavoratori a prevenire i rischi e di conseguenza a ridurre drasticamente gli infortuni correlati ad un uso improprio delle macchine.
Tra le varie attrezzature di lavoro per le quali viene richiesta l’abilitazione è presente il carrello elevatore, più comunemente definito “muletto”.
Per il carrellista/mulettista, l’accordo prevede l’obbligo di partecipazione ad un corso che comprende:

– modulo teorico (4 ore)
– modulo pratico: carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore), oppure
– modulo pratico: carrelli industriali semoventi (4 ore), oppure
-modulo pratico: carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore), oppure
– modulo pratico: carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (8 ore).

Il corso prevede un modulo pratico differente in funzione della tipologia di carrello per cui si intende ottenere l’abilitazione.

L’attestato ed il patentino di abilitazione ottenuti dopo il superamento del corso hanno una validità di cinque anni; trascorso tale termine gli operatori dovranno svolgere un corso di aggiornamento di 4 ore, di cui almeno 3 ore relative ai moduli pratici.

 

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