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Bando ISI 2014 per il miglioramento della sicurezza sul lavoro

Con il bando ISI 2014 l’Inai mette a disposizione 267.427.404 euro come finanziamenti a fondo perduto per progetti di miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro consentendo ad imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,di presentare domanda per ricevere un contributo pari al 65% dell’investimento in sicurezza, per un massimo di 130.000

La domanda potrà essere presentata dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015.

I finanziamenti verranno assegnati in seguito alla verifica tecnico-amministrativa ed alla realizzazione del progetto, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, e

devono prevedere almeno uno dei seguenti interventi:

 

  1. ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi eventuali interventi impiantistici;
  2. acquisto o sostituzione di macchine;
  3. acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati;
  4. installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici, antincendio, di aspirazione e ventilazione.

 

Avranno accesso al bando solo le imprese in linea con i versamenti previdenziali e con tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza del lavoro, tra cui documenti e corsi 8108 obbligatori.

 

Per visionare il bando per ciascuna Regione:

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2014/Avvisipubbliciregionali/index.html

 

Documenti e corsi 8108 obbligatori

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Nuovi requisiti minimi per la formazione della gente di mare

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 8 Maggio 2015, un nuovo schema di decreto legislativo relativo ai requisiti minimi per la formazione della gente di mare. Il nuovo decreto ha lo scopo di adeguare la formazione del personale di bordo alle disposizioni internazionali in materia di salute e sicurezza nella navigazione marittima, mettendo in atto la direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE riguardante i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

 

Devono essere presenti, a bordo di tutte le navi in arrivo o in partenza dai nostri porti, lavoratori marittimi in possesso di certificati specifici di formazione, tra cui quelli attestanti l’avvenuta formazione per il coordinamento delle attività in situazioni di emergenza, ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione e del contenimento dell’inquinamento marino.

 

La responsabilità di questi obblighi ricade sulle compagnie di navigazione e sul comandante della nave, la mancanza del loro adempimento comporta sanzioni, in base al un nuovo meccanismo sanzionatorio dedicato, che colma le attuali lacune del nostro codice della navigazione, a cui oggi si fa riferimento per questo ambito, in quanto a tale materia non si applica la disciplina del Testo Unico sulla Sicurezza.
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Norme UNI 10779 e UNI 9494-3 per la Sicurezza Antincendio

La Commissione tecnica “Protezione attiva contro gli incendi” dell’UNI ha recentemente pubblicato due norme importanti per la sicurezza antincendio: la nuova Uni 10779 e la Uni 9494-3.

La Uni 10779:2014, “Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti – Progettazione, installazione ed esercizio”, in sostituzione della vecchia edizione del 2007, viene applicata agli impianti da installare o da modificare in attività sia industriali che civili, a seguito della valutazione del rischio di incendio. La Uni 10779:2014 elenca i requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti destinate all’alimentazione di apparecchi antincendio. Questi requisiti, in assenza di specifiche disposizioni legislative, definiscono quindi le caratteristiche che deve avere una rete di idranti e le modalità con le quali deve essere realizzata e gestita.

La norma Uni 9494-3 “Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 3: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore” stabilisce le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore (SEFC).

In caso di incendio, i SEFC generano e mantengono al di sopra del pavimento uno strato libero da fumo ed eliminano i gas caldi rilasciati dall’incendio, favorendo l’evacuazione delle persone dalle strutture e limitando i danni degli edifici. La norma Uni 9494-3 si applica ai sistemi realizzati secondo le Uni 9494-1 e Uni 9494-2 e fornisce indicazioni sufficienti affinchè i SEFC siano sempre funzionanti, affidabili e mantenuti in stato di efficienza.

 

Visita la pagina dei nostri corso antincendio online

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Torna allo Stato la competenza esclusiva in materia di sicurezza sul lavoro e HACCP

Tramite l’ applicazione di importanti modifiche al Titolo V della Costituzione torna allo Stato la competenza esclusiva in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare .

 

E’ stata infatti approvata la modifica dell’articolo 117 nella dizione “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e funzioni” ed alla lettera m) sono aggiunte le “norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza sul lavoro”.

In aggiunta, attraverso l’abrogazione del comma 3 dell’articolo, che cancella le “materie di legislazione concorrente”, viene tolta alle Regioni la possibilità di emettere provvedimenti di qualsiasi natura nel campo della sicurezza sul lavoro ed HACCP, mettendo fine alla poca chiarezza in materia dovuta al proliferare di leggi, decreti, regolamenti diversi di Regione in Regione.

L’iter di revisione costituzionale è solo agli inizi e molto probabilmente non si concluderà prima della  fine del 2015. Nonostante questo, gli esperti massimi nel settore ritengono che le modifiche dell’articolo 117 rappresentino un passo importante che inciderà nella sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare anche nel breve periodo. E’ convinzione comune, infatti, che a livello regionale sarà fin d’ora messa a punto una gestione efficace e costruttiva del tempo che ci separa dall’applicazione dell’atto legislativo.

Sull’argomento, il dott. Antonello Dionisi commenta: “Finalmente viene messo un freno alle tante interpretazioni della norma: un gioco al revisionismo senza controllo che negli ultimi anni ha affrancato poteri forti e discutibili che hanno avuto gioco facile nel camuffare atti ad personam con normative di carattere regionale. Con il definitivo passaggio delle compentenze allo Stato la sicurezza del lavoro si libera con coraggio di ogni servitù territoriale e relativismo a danno della certezza della norma, ricreando così le premesse per una Legislazione moderna, nazionale ed efficace. Tutti i soggetti – pubblici e privati- coinvolti nella Sicurezza del Lavoro non possono che vedere con favore questo provvedimento che restituisce dignità alle competenze che il Paese mette in campo per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.”

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Periodicità, contenuti e durata dei corsi per Addetto Antincendio

I corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio vengono normati dalle specifiche contenute nella circolare con oggetto “Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D. Lgs. 81/2008). Corsi di aggiornamento.”, emanata nel 2011 dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

 

Il D.M. del 10 marzo 1998, normativa di riferimento per la lotta antincendio, riporta solamente la periodicità dei corsi antincendio, che hanno validità triennale (art. 5 del D.M. del 10 marzo 1998), ma non le indicazioni relative ai contenuti ed alla durata dei corsi di aggiornamento per addetti antincendio.

 

La circolare del 2011 colma quindi un vuoto normativo, specificando contenuti e durata della formazione antincendio per ciascuna fascia di rischio dell’attività lavorativa.

 

 

  • Corso di aggiornamento antincendio rischio basso (2 ore)

 

Contenuti: presa visione del registro antincendio ed istruzioni sull’uso degli estintori. L’aggiornamento relativo alle competenze pratiche della lotta antincendio può essere svolto anche avvalendosi di sussisidi audiovisivi.

 

  • Corso di aggiornamento antincendio rischio medio (5 ore)

 

Contenuti: prevenzione e protezione antincendio e procedure da adottare (la combustione, le sostanze estinguenti, misure comportamentali, evacuazione e chiamata ai soccorsi). La prova pratica di 3 ore che comprende esercitazioni sull’uso degli estintori portatili deve essere erogata obbligatoriamente in presenza da un professionista abilitato.

 

  • Corso di aggiornamento antincendio rischio alto (8 ore)

 

Contenuti: prevenzione e protezione antincendio e procedure da adottare (la combustione, le sostanze estinguenti, misure comportamentali, evacuazione, sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza e rapporti con i Vigili del fuoco). La prova pratica di 3 ore che comprende esercitazioni sull’uso degli estintori portatili deve essere erogata obbligatoriamente in presenza da un professionista abilitato.

 

In caso di attività con fascia di rischio alto, il corso deve essere integrato obbligatoriamente da un esame di abilitazione alla mansione che dovrà essere sostenuto presso un Comando dei Vigili del Fuoco sul territorio nazionale.

 

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La formazione degli addetti all’antincendio: disposizioni, validità e durata

Al Datore di lavoro spettano, tra gli obblighi previsti  in materia di sicurezza sul lavoro, quelli della valutazione del rischio incendio, finalizzata ad adottare, all’interno della propria azienda “idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori” (artt. 18 del D.lgs 81/08) e della designazione e formazione degli Addetti alla Prevenzione Incendi.

 

Al lavoratore che è stato nominato come addetto antincendio spetta il compito di attuare le misure di prevenzione e lotta agli incendi, evacuazione del posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e di tutela degli altri lavoratori (art.43 del D.lgs 81/08).

 

La normativa vigente in materia di formazione antincendio è contenuta nell’Allegato IX del D.M. del 10 marzo 1998, che definisce i contenuti minimi e la durata dei corsi antincendio in relazione alla fascia di rischio della specifica attività lavorativa.

 

  • Il corso per Addetto antincendio rischio basso ha una durata complessiva di 4 ore e l’acquisizione delle competenze pratiche della lotta antincendio può avvenire anche online e/o avvalendosi di sussisidi audiovisivi;
  • Il corso per Addetto antincendio rischio medio ha una durata complessiva di 8 ore, 3 delle quali devono essere erogate obbligatoriamente in presenza di un formatore qualificato, per l’acquisizione delle competenze tecnico-pratiche della lotta antincendio;
  • Il corso per Addetto antincendio rischio alto ha una durata complessiva di 16 ore, 4 delle quali devono essere erogate obbligatoriamente in presenza di un formatore qualificato, per l’acquisizione delle competenze tecnico-pratiche della lotta antincendio in caso di rischio elevato. Il corso deve essere poi integrato da un esame di abilitazione alla mansione che dovrà essere sostenuto presso un Comando dei Vigili del Fuoco sul territorio nazionale.

 

Il corso antincendio ha una validità di tre anni, in seguito il personale addetto dovrà effettuare lo specifico corso di aggiornamento, sempre sulla base della fascia di rischio dell’attività lavorativa.

 

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I Corsi per RSPP Datore effettuati interamente online sono validi?

Durante la Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 è stato stabilito l’Accordi che chiarisce, per quanto riguarda la formazione per RSPP Datore di Lavoro,  che solamente i moduli 1 e 2 possono essere erogati in modalità e-learning.

Va quindi puntualizzato che non è possibile ricoprire l’incarico di RSPP con il solo attestato relativo ai moduli 1 e 2 online; la formazione deve essere necessariamente completata con i moduli 3 e 4, che devono essere effettuati obbligatoriamente con formazione in presenza.

Attestati e certificazioni per RSPP rilasciati a datori di lavoro, amministratori delegati e lavoratori autonomi a seguito di corsi in cui i moduli 3 e 4 sono stati erogati online sono da considerarsi non legalmente validi e quindi passibili di sanzione dagli enti di ispezione e controllo, in quanto non riconosciuti.
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Quando si parla di sicurezza sul lavoro, chi è il datore di lavoro e quali sono i suoi obblighi?

In base alla definizione riportata dall’art.2 del Testo Unico della Sicurezza,  si intende per datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

 

Nello svolgimento della specifica attività professionale, il Datore di lavoro dovrà adoperarsi per garantire la massima sicurezza tecnologicamente possibile (art. 2087 c.c.) ed adottare tutte le misure dettate:

 

  • dalle peculiarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati i rischi specifici;
  • dall’esperienza, in base alla quale dovrà saper prevedere le conseguenze dannose sulla base di eventi già verificatisi;
  • dalla tecnica, in base alle nuove conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso tecnico-scientifico.

 

Tra gli obblighi del datore di lavoro, il Testo Unico della Sicurezza ne individua due indelegabili (art. 17 comma 1):

 

  1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
  2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

 

Se non espressamente esclusa, la delega di funzioni è consentita in presenza delle seguenti condizioni (art. 16 D. Lgs 81/08):

  1. che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  2. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  4. che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

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RSPP esterno: compiti, responsabilità, requisiti e formazione.

Nell’ambito delle attività di promozione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, un ruolo fondamentale, accanto a quello del datore di lavoro, è svolto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

 

Le funzioni del RSPP, qualora esterno, sono di natura consulenziale collabora quindi con il datore di lavoro e lo supporta, secondo l’art. 33 D.Lgs. 81/08:

 

  • nell’individuazione dei fattori di rischio, nella valutazione dei rischi e nell’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
  • nell’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • nella predisposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • nell’elaborazione delle misure preventive e protettive.

 

Egli inoltre partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed alla riunione periodica annuale.

 

La collaborazione tra datore di lavoro e RSPP è fondamentale poichè quest’ ultimo possiede la specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale, necessaria affinché il datore di lavoro riesca meglio ad identificare e valutare i rischi, nonché a suggerire le misure ed i comportamenti idonei a garantire i più elevati livelli di sicurezza in azienda.

 

Quali sono i requisiti obbligatori per un RSPP?

  • Il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
  • L’attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative

 

Pertanto, chiunque intenda assumere il ruolo di RSPP e gestire gli ambiti relativi alla salute e alla sicurezza di altre aziende dovrà partecipare ad un corso di formazione, che prevede l’effettuazione dei Moduli A, B e C.

 

Il Modulo A costituisce il corso generale di base ed ha una durata minima di 28 ore. La partecipazione al corso costituisce credito formativo permanente (non necessita di aggiornamenti).

 

Il Modulo B di specializzazione è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. La sua durata varia da 12 a 68 ore a seconda del macrosettore ATECO di riferimento. Necessita di un aggiornamento ogni cinque anni.

Il RSPP che è stato formato per un macrosettore può esercitare le rispettive funzioni solo all’interno di detto macrosettore. In caso di nomina in azienda di macrosettore diverso da quello di formazione, dovrà essere effettuata la formazione specifica.

Il Modulo C di specializzazione riguarda la formazione sulla prevenzione e protezione dai rischi di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative, e tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Ha una durata di 24 ore e, come il modulo A, costituisce credito formativo permanente.

 

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Il Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

Un ruolo fondamentale per la garanzia della sicurezza dei cantieri temporanei e mobili è ricoperto dal Coordinatore per la Sicurezza. E’ la figura di coordinamento, appunto, tra i committenti, i progettisti, le imprese e i lavoratori impiegati nell’attività. Nello svolgere i suoi compiti, il CSE opera sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione sono due ruoli distinti e possono pertanto essere ricoperti anche da due professionisti diversi.

Il “Titolo IV Cantieri temporanei e mobile – Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” del D.Lgs. 8108 distingue infatti i compiti e le responsabilita delle due figure.

Il CSE in fase di progettazione:

  • Redige il piano di sicurezza e di coordinamento;
  • Predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera […] contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica […]. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria[…].

Il CSE in fase di esecuzione:

  • Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento […] e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento […] assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento […] e il fascicolo […] in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni […] alle prescrizioni del piano […] e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
  • sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.

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RSPP Datore di Lavoro: in quali casi, requisiti e durata del corso

Con l’attuazione D.Lgs. 81/08 viene stabilito l’obbligo di istituire in tutti i  luoghi di lavoro il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi lavorativi. A capo di questo servizio c’è il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), figura nominata esclusivamente dal datore di lavoro.

 

Ma chi può ricoprire il ruolo di RSPP?

  • Un consulente esterno
  • Il datore di lavoro stesso
  • Un dipendente dell’azienda

Qualora sia il Datore di lavoro stesso a ricoprire questo ruolo, l’art. 34 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che “il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi […]nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II.”

 

Allegato II D.Lgs. 81/08

  • Aziende artigiane e industriali  fino a 30 lavoratori
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
  • Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
  • Altre aziende fino a 200 lavoratori

 

Nel caso in cui l’azienda rientri tra quelle sopraelencate, il datore di lavoro che intende ricoprire il ruolo di RSPP deve essere in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore e partecipare ad un corso per RSPP di durata variabile da 16 a 48 ore in funzione del settore ATECO cui l’azienda appartiene.

 

Il corso di formazione deve rispettare tutti i criteri stabiliti dalla Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, che ne disciplina la durata minima del corso in funzione del rischio (rischio basso 16 ore, rischio medio 32 ore, rischio alto 48 ore), il programma formativo e l’obbligo di aggiornamento quinquennale.

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La sicurezza delle gru: obblighi di formazione e addestramento per gli operatori

 

Tutti gli operatori addetti alla gru devono conoscere e rispettare alcune fondamentali norme e prescrizioni. Tra queste vi è l’obbligo di ricevere una formazione e un addestramento specifici in relazione al mezzo che si andrà a manovrare.

L’ operatività del mezzo e la sua gestione sono responsabilità esclusive del gruista in ogni fase di lavoro, dalla fase di trasferimento in cantiere, durante le attività di lavoro e durante la gestione e manutenzione del mezzo. E’ necessario quindi che l’operatore conosca le caratteristiche strutturali del mezzo, i suoi componenti, i dispositivi di comando e di sicurezza e le corrette manovre di lavoro, allo scopo di prevenire i rischi connessi ad ognuno di questi elementi.

 

Il principale riferimento normativo che obbliga l’operatore gruista ad effettuare una formazione specifica è l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 che ha individuato le attrezzature da lavoro per le quali è obbligatoria una specifica abilitazione degli operatori.

 

Nello specifico  l’Accordo distingue tre differenti corsi per le seguenti tipologie di gru:

  • gru a torre, della durata minima di 12 o 14 ore, in funzione che la formazione sia rivolta ad operatori di gru a rotazione in basso/in alto o di entrambe le tipologie;
  • gru per autocarro, della durata minima di 12 ore;
  • gru mobili, della durata minima di 14 ore, rivolto agli operatori di gru mobili autocarrate e semoventi su ruote, con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso; in caso di gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile è necessario svolgere un modulo aggiuntivo di 14 ore, per un monte ore complessivo pari a 22.

 

I corsi sopra citati prevedono lo svolgimento di una parte teorica in cui vengano affrontati gli argomenti della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, i principali componenti del mezzo, nozioni elementari di fisica, modalità di utilizzo in sicurezza, analisi dei rischi connessi, ecc., ed una parte pratica che preveda l’esercitazione operativa sul campo.

 

L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato e del patentino di abilitazione; questi ultimi hanno validità quinquennale, è obbligatorio  quindi aggiornare la formazione partecipando ad un corso di almeno 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti attinenti alla formazione tecnico-pratica.
Corso e patentino online per gru e gru a torre su Impresa8108

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Piattaforme aeree: abilitazione e patentino obbligatorio per PLE

Per eseguire lavori in quota nei cantieri è sempre più frequente l’utilizzo delle piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE in gergo tecnico “cestello”), utilizzato sia nelle attività ad altezze elevate, in alternativa ad opere provvisionali (es. ponteggi), sia per eseguire attività a quote basse, in sostituzione di scale e trabattelli.

 

A partire dal 12 marzo 2013 tutti i manovratori di piattaforme di lavoro elevabili, per poter operare devono essere in possesso dell’attestato e patentino di abilitazione per PLE.

Questo quanto stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2012 con un Accordo in cui vengono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

 

L’Accordo prevede la partecipazione ad un corso di formazione teorica e l’addestramento ad un uso corretto della macchina, strutturato nei moduli giuridico-normativo, modulo tecnico e modulo pratico, diverso in funzione del tipo di PLE:

  • modulo teorico (3 ore)
  • modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore), oppure
  • modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore), oppure
  • modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori (6 ore).

 

L’abilitazione prevede un aggiornamento periodico attraverso la partecipazione ad un corso di almeno 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti attinenti alla formazione tecnico-pratica.

 

corso e patentino piattaforme aeree online su: http://impresa8108.it/store/products/addetti-uso-delle-piattaforme-aeree

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Obbligo abilitazione e patentino muletto per carrellisti

Con l’entrata in vigore, a partire dal 12 marzo 2013, dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 vengono individuate le attrezzature da lavoro per le quali è obbligatoria una abilitazione specifica degli operatori. Nello specifico, l’Accordo obbliga gli operatori macchine a svolgere un corso specifico che comprende una formazione sia teorica che tecnico-pratica, al fine di sensibilizzare i lavoratori a prevenire i rischi e di conseguenza a ridurre drasticamente gli infortuni correlati ad un uso improprio delle macchine.
Tra le varie attrezzature di lavoro per le quali viene richiesta l’abilitazione è presente il carrello elevatore, più comunemente definito “muletto”.
Per il carrellista/mulettista, l’accordo prevede l’obbligo di partecipazione ad un corso che comprende:

– modulo teorico (4 ore)
– modulo pratico: carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore), oppure
– modulo pratico: carrelli industriali semoventi (4 ore), oppure
-modulo pratico: carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore), oppure
– modulo pratico: carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (8 ore).

Il corso prevede un modulo pratico differente in funzione della tipologia di carrello per cui si intende ottenere l’abilitazione.

L’attestato ed il patentino di abilitazione ottenuti dopo il superamento del corso hanno una validità di cinque anni; trascorso tale termine gli operatori dovranno svolgere un corso di aggiornamento di 4 ore, di cui almeno 3 ore relative ai moduli pratici.

 

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