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Disegno di Legge Europea 2014: le novità per la sicurezza nei cantieri

Con il nuovo Disegno di Legge Europea 2014, approvato recentemente dalla Camera, vengono  introdotte modifiche sostanziali in merito alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.

 

Le novità che verranno apportate dal DDL europea 2014 al D.Lgs. 81/08 sono state necessarie per dare piena attuazione alla Direttiva Europea 92/57/CEE, in merito alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, e far cessare la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea per il mancato recepimento della  stessa.

 

Pertanto la XI Commissione Permanente per il lavoro pubblico e privato, ha sancito l’estensione  “ del campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all’interno di cantieri temporanei o mobili di durata inferiore ai dieci giorni, fatta eccezione per talune fattispecie di lavoro individuate dall’allegato X del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008…”.

 

L’art. 88 del D.Lgs 81/08 lettera g-bis, sarà quindi sostituito dall’art. 14 del DDL europea 2014 che comprende i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile specificati dall’allegato X del D.Lgs 81/08.

 

Per rendere effettivo questo cambiamento si dovrà quindi attendere l’approvazione del DDL da parte del Senato, prevista nei prossimi mesi.

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Primo Soccorso: obblighi e formazione

In merito alla tutela della sicurezza dei lavoratori, la nomina e la formazione degli Addetti al Primo Soccorso fanno parte degli obblighi in capo al Datore di lavoro. (artt. 18 e 43 del D. Lgs. 8108).

 

Il D.M. n° 388 del 2003 stabilisce i criteri della formazione prevista per il lavoratore designato a ricoprire questo incarico. Tale decreto prevede un percorso formativo specifico in relazione alla fascia di rischio dell’attività lavorativa svolta.

 

  • corso primo soccorso rischio basso:  è disciplinato dall’allegato 3 del D.M. 388/03 ed è rivolto ai lavoratori di aziende del gruppo C (rischio basso). Il corso ha una durata di 12 ore e prevede, oltre alla formazione teorica, una formazione tecnico-pratica di 4 ore per l’acquisizione delle capacità di intervento pratico.
  • corso primo soccorso rischio medio: è regolamentato dall’allegato 4 del D.M. 388/03 ed è destinato ai lavoratori di aziende del gruppo B (rischio medio). La formazione ha una durata di 12 ore e prevede una formazione teorica di 4 ore e una formazione tecnico-pratica per l’acquisizione delle capacità di intervento pratico.
  • corso primo soccorso rischio alto: è disciplinato dall’allegato 4 del D.M. 388/03 ed è rivolto ai lavoratori di aziende del gruppo A (rischio alto). La formazione ha una durata di 16 ore e consta di una formazione teorica di 6 ore e una formazione tecnico-pratica per l’acquisizione delle capacità di intervento pratico.

 

Il modulo tecnico-pratico, in ogni caso, deve essere erogato da personale qualificat ed obbligatoriamente attraverso formazione in presenza. Tale formazione non può essere in nessun caso sostituita da corsi online o da video su supporti audiovisivi.

 

Tra il personale qualificato all’erogazione della formazione tecnico- pratica ritroviamo Medici con specializzazione in Medicina del Lavoro e Infiermieri iscritti all’Albo o personale in possesso di abilitatazione alle manovre di primo soccorso e BLSD.

 

L’attestato di primo soccorso rilasciato in seguito al completamento della formazione ha una validità triennale: scaduti i tre anni, l’Addetto dovrà frequentare lo specifico corso di aggiornamento di primo soccorso, sempre in base alla fascia di rischio aziendale.

 

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Bando ISI 2014 per il miglioramento della sicurezza sul lavoro

Con il bando ISI 2014 l’Inai mette a disposizione 267.427.404 euro come finanziamenti a fondo perduto per progetti di miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro consentendo ad imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,di presentare domanda per ricevere un contributo pari al 65% dell’investimento in sicurezza, per un massimo di 130.000

La domanda potrà essere presentata dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015.

I finanziamenti verranno assegnati in seguito alla verifica tecnico-amministrativa ed alla realizzazione del progetto, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, e

devono prevedere almeno uno dei seguenti interventi:

 

  1. ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi eventuali interventi impiantistici;
  2. acquisto o sostituzione di macchine;
  3. acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati;
  4. installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici, antincendio, di aspirazione e ventilazione.

 

Avranno accesso al bando solo le imprese in linea con i versamenti previdenziali e con tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza del lavoro, tra cui documenti e corsi 8108 obbligatori.

 

Per visionare il bando per ciascuna Regione:

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2014/Avvisipubbliciregionali/index.html

 

Documenti e corsi 8108 obbligatori

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Nuovi requisiti minimi per la formazione della gente di mare

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 8 Maggio 2015, un nuovo schema di decreto legislativo relativo ai requisiti minimi per la formazione della gente di mare. Il nuovo decreto ha lo scopo di adeguare la formazione del personale di bordo alle disposizioni internazionali in materia di salute e sicurezza nella navigazione marittima, mettendo in atto la direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE riguardante i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

 

Devono essere presenti, a bordo di tutte le navi in arrivo o in partenza dai nostri porti, lavoratori marittimi in possesso di certificati specifici di formazione, tra cui quelli attestanti l’avvenuta formazione per il coordinamento delle attività in situazioni di emergenza, ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione e del contenimento dell’inquinamento marino.

 

La responsabilità di questi obblighi ricade sulle compagnie di navigazione e sul comandante della nave, la mancanza del loro adempimento comporta sanzioni, in base al un nuovo meccanismo sanzionatorio dedicato, che colma le attuali lacune del nostro codice della navigazione, a cui oggi si fa riferimento per questo ambito, in quanto a tale materia non si applica la disciplina del Testo Unico sulla Sicurezza.
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Norme UNI 10779 e UNI 9494-3 per la Sicurezza Antincendio

La Commissione tecnica “Protezione attiva contro gli incendi” dell’UNI ha recentemente pubblicato due norme importanti per la sicurezza antincendio: la nuova Uni 10779 e la Uni 9494-3.

La Uni 10779:2014, “Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti – Progettazione, installazione ed esercizio”, in sostituzione della vecchia edizione del 2007, viene applicata agli impianti da installare o da modificare in attività sia industriali che civili, a seguito della valutazione del rischio di incendio. La Uni 10779:2014 elenca i requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti destinate all’alimentazione di apparecchi antincendio. Questi requisiti, in assenza di specifiche disposizioni legislative, definiscono quindi le caratteristiche che deve avere una rete di idranti e le modalità con le quali deve essere realizzata e gestita.

La norma Uni 9494-3 “Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 3: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore” stabilisce le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore (SEFC).

In caso di incendio, i SEFC generano e mantengono al di sopra del pavimento uno strato libero da fumo ed eliminano i gas caldi rilasciati dall’incendio, favorendo l’evacuazione delle persone dalle strutture e limitando i danni degli edifici. La norma Uni 9494-3 si applica ai sistemi realizzati secondo le Uni 9494-1 e Uni 9494-2 e fornisce indicazioni sufficienti affinchè i SEFC siano sempre funzionanti, affidabili e mantenuti in stato di efficienza.

 

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Rapporto annuale 2014 dell’attività di vigilanza sul lavoro: imprese irregolari e violazioni per la sicurezza del lavoro

Con il  “Rapporto annuale 2014 dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione socialediffuso in data 27 febbraio 2015, la Direzione Generale per l’attività ispettiva ha rilevato su un campione di 140.173 aziende ispezionate, oltre a numeri ancora troppo elevati di lavoratori irregolari (73.508) e lavoratori totalmente in nero (41.030), gravi mancanze nell’operato delle imprese in termini di sicurezza del lavoro.

In quest’ambito si registra, infatti, un tasso di irregolarità delle imprese pari al 68,48%, con un incremento percentuale di quasi  3 punti rispetto al 2013.

In seguito all’approfondimento svolto nel settore dell’Edilizia, si evidenzia che il 37% delle violazioni riscontrate sono correlate al rischio di caduta dall’alto mentre il 19% si riferisce a rischio elettrico, utilizzo di attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi.

L’analisi dei dati ha rilevato inoltre una scarsa attenzione nel rispetto dei principali obblighi in capo ai datori di lavoro: sull’intero campione delle aziende ispezionate, si evidenziano carenze nella realizzazione di una corretta e completa valutazione dei rischi aziendali ed interferenziali (circa il 7% delle violazioni riscontrate) e violazioni in termini di sorveglianza sanitaria del personale (12%) e mancata informazione e formazione 8108 dei lavoratori (12%).

 

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Periodicità, contenuti e durata dei corsi per Addetto Antincendio

I corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio vengono normati dalle specifiche contenute nella circolare con oggetto “Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D. Lgs. 81/2008). Corsi di aggiornamento.”, emanata nel 2011 dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

 

Il D.M. del 10 marzo 1998, normativa di riferimento per la lotta antincendio, riporta solamente la periodicità dei corsi antincendio, che hanno validità triennale (art. 5 del D.M. del 10 marzo 1998), ma non le indicazioni relative ai contenuti ed alla durata dei corsi di aggiornamento per addetti antincendio.

 

La circolare del 2011 colma quindi un vuoto normativo, specificando contenuti e durata della formazione antincendio per ciascuna fascia di rischio dell’attività lavorativa.

 

 

  • Corso di aggiornamento antincendio rischio basso (2 ore)

 

Contenuti: presa visione del registro antincendio ed istruzioni sull’uso degli estintori. L’aggiornamento relativo alle competenze pratiche della lotta antincendio può essere svolto anche avvalendosi di sussisidi audiovisivi.

 

  • Corso di aggiornamento antincendio rischio medio (5 ore)

 

Contenuti: prevenzione e protezione antincendio e procedure da adottare (la combustione, le sostanze estinguenti, misure comportamentali, evacuazione e chiamata ai soccorsi). La prova pratica di 3 ore che comprende esercitazioni sull’uso degli estintori portatili deve essere erogata obbligatoriamente in presenza da un professionista abilitato.

 

  • Corso di aggiornamento antincendio rischio alto (8 ore)

 

Contenuti: prevenzione e protezione antincendio e procedure da adottare (la combustione, le sostanze estinguenti, misure comportamentali, evacuazione, sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza e rapporti con i Vigili del fuoco). La prova pratica di 3 ore che comprende esercitazioni sull’uso degli estintori portatili deve essere erogata obbligatoriamente in presenza da un professionista abilitato.

 

In caso di attività con fascia di rischio alto, il corso deve essere integrato obbligatoriamente da un esame di abilitazione alla mansione che dovrà essere sostenuto presso un Comando dei Vigili del Fuoco sul territorio nazionale.

 

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La formazione degli addetti all’antincendio: disposizioni, validità e durata

Al Datore di lavoro spettano, tra gli obblighi previsti  in materia di sicurezza sul lavoro, quelli della valutazione del rischio incendio, finalizzata ad adottare, all’interno della propria azienda “idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori” (artt. 18 del D.lgs 81/08) e della designazione e formazione degli Addetti alla Prevenzione Incendi.

 

Al lavoratore che è stato nominato come addetto antincendio spetta il compito di attuare le misure di prevenzione e lotta agli incendi, evacuazione del posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e di tutela degli altri lavoratori (art.43 del D.lgs 81/08).

 

La normativa vigente in materia di formazione antincendio è contenuta nell’Allegato IX del D.M. del 10 marzo 1998, che definisce i contenuti minimi e la durata dei corsi antincendio in relazione alla fascia di rischio della specifica attività lavorativa.

 

  • Il corso per Addetto antincendio rischio basso ha una durata complessiva di 4 ore e l’acquisizione delle competenze pratiche della lotta antincendio può avvenire anche online e/o avvalendosi di sussisidi audiovisivi;
  • Il corso per Addetto antincendio rischio medio ha una durata complessiva di 8 ore, 3 delle quali devono essere erogate obbligatoriamente in presenza di un formatore qualificato, per l’acquisizione delle competenze tecnico-pratiche della lotta antincendio;
  • Il corso per Addetto antincendio rischio alto ha una durata complessiva di 16 ore, 4 delle quali devono essere erogate obbligatoriamente in presenza di un formatore qualificato, per l’acquisizione delle competenze tecnico-pratiche della lotta antincendio in caso di rischio elevato. Il corso deve essere poi integrato da un esame di abilitazione alla mansione che dovrà essere sostenuto presso un Comando dei Vigili del Fuoco sul territorio nazionale.

 

Il corso antincendio ha una validità di tre anni, in seguito il personale addetto dovrà effettuare lo specifico corso di aggiornamento, sempre sulla base della fascia di rischio dell’attività lavorativa.

 

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Corsi di aggiornamento per RSPP Datore di Lavoro: durata, contenuti e periodicità

Con l’Accordo Stato-Regioni del 21.11.2011, tra le altre cose, vengono stabilite le specifiche relative ai corsi di aggiornamento per RSPP Datore di Lavoro e vengono definiti i dettagli in merito ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

 

In base a quanto sancito dall’Accordo, l’aggiornamento per l’RSPP ha periodicità quinquennale e una durata che varia a seconda della fascia di rischio dell’azienda:

 

  • Attività lavorative a Rischio Basso (Uffici e servizi, Commercio, Artigianato, Turismo): 6 ore
  • Attività lavorative a Rischio Medio (Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio): 10 ore
  • Attività lavorative a Rischio Alto (Costruzioni, Industrie Alimentari, Tessili, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffineria, Chimica, Sanità, Servizi residenziali): 14 ore

 

Per quanto riguarda i contenuti, la normativa stabilisce che “i corsi di aggiornamento dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, le applicazioni pratiche e/o gli approfondimenti” nei seguenti ambiti:

  • tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
  • fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
  • sistemi di gestione e processi organizzativi;
  • tecniche di comunicazione volte a migliorare l’informazione e la formazione ai lavoratori.

 

L’Accordo inoltre autorizza l’ erogazione della formazione per l’aggiornamento anche in modalità e-learning, frequentando specifici corsi di aggiornamento RSPP online.

 

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Quando si parla di sicurezza sul lavoro, chi è il datore di lavoro e quali sono i suoi obblighi?

In base alla definizione riportata dall’art.2 del Testo Unico della Sicurezza,  si intende per datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

 

Nello svolgimento della specifica attività professionale, il Datore di lavoro dovrà adoperarsi per garantire la massima sicurezza tecnologicamente possibile (art. 2087 c.c.) ed adottare tutte le misure dettate:

 

  • dalle peculiarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati i rischi specifici;
  • dall’esperienza, in base alla quale dovrà saper prevedere le conseguenze dannose sulla base di eventi già verificatisi;
  • dalla tecnica, in base alle nuove conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso tecnico-scientifico.

 

Tra gli obblighi del datore di lavoro, il Testo Unico della Sicurezza ne individua due indelegabili (art. 17 comma 1):

 

  1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
  2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

 

Se non espressamente esclusa, la delega di funzioni è consentita in presenza delle seguenti condizioni (art. 16 D. Lgs 81/08):

  1. che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  2. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  4. che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

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RSPP esterno: compiti, responsabilità, requisiti e formazione.

Nell’ambito delle attività di promozione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, un ruolo fondamentale, accanto a quello del datore di lavoro, è svolto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

 

Le funzioni del RSPP, qualora esterno, sono di natura consulenziale collabora quindi con il datore di lavoro e lo supporta, secondo l’art. 33 D.Lgs. 81/08:

 

  • nell’individuazione dei fattori di rischio, nella valutazione dei rischi e nell’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
  • nell’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • nella predisposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • nell’elaborazione delle misure preventive e protettive.

 

Egli inoltre partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed alla riunione periodica annuale.

 

La collaborazione tra datore di lavoro e RSPP è fondamentale poichè quest’ ultimo possiede la specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale, necessaria affinché il datore di lavoro riesca meglio ad identificare e valutare i rischi, nonché a suggerire le misure ed i comportamenti idonei a garantire i più elevati livelli di sicurezza in azienda.

 

Quali sono i requisiti obbligatori per un RSPP?

  • Il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
  • L’attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative

 

Pertanto, chiunque intenda assumere il ruolo di RSPP e gestire gli ambiti relativi alla salute e alla sicurezza di altre aziende dovrà partecipare ad un corso di formazione, che prevede l’effettuazione dei Moduli A, B e C.

 

Il Modulo A costituisce il corso generale di base ed ha una durata minima di 28 ore. La partecipazione al corso costituisce credito formativo permanente (non necessita di aggiornamenti).

 

Il Modulo B di specializzazione è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. La sua durata varia da 12 a 68 ore a seconda del macrosettore ATECO di riferimento. Necessita di un aggiornamento ogni cinque anni.

Il RSPP che è stato formato per un macrosettore può esercitare le rispettive funzioni solo all’interno di detto macrosettore. In caso di nomina in azienda di macrosettore diverso da quello di formazione, dovrà essere effettuata la formazione specifica.

Il Modulo C di specializzazione riguarda la formazione sulla prevenzione e protezione dai rischi di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative, e tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Ha una durata di 24 ore e, come il modulo A, costituisce credito formativo permanente.

 

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Il Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

Un ruolo fondamentale per la garanzia della sicurezza dei cantieri temporanei e mobili è ricoperto dal Coordinatore per la Sicurezza. E’ la figura di coordinamento, appunto, tra i committenti, i progettisti, le imprese e i lavoratori impiegati nell’attività. Nello svolgere i suoi compiti, il CSE opera sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione sono due ruoli distinti e possono pertanto essere ricoperti anche da due professionisti diversi.

Il “Titolo IV Cantieri temporanei e mobile – Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” del D.Lgs. 8108 distingue infatti i compiti e le responsabilita delle due figure.

Il CSE in fase di progettazione:

  • Redige il piano di sicurezza e di coordinamento;
  • Predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera […] contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica […]. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria[…].

Il CSE in fase di esecuzione:

  • Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento […] e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento […] assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento […] e il fascicolo […] in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni […] alle prescrizioni del piano […] e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
  • sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.

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RSPP Datore di Lavoro: in quali casi, requisiti e durata del corso

Con l’attuazione D.Lgs. 81/08 viene stabilito l’obbligo di istituire in tutti i  luoghi di lavoro il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi lavorativi. A capo di questo servizio c’è il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), figura nominata esclusivamente dal datore di lavoro.

 

Ma chi può ricoprire il ruolo di RSPP?

  • Un consulente esterno
  • Il datore di lavoro stesso
  • Un dipendente dell’azienda

Qualora sia il Datore di lavoro stesso a ricoprire questo ruolo, l’art. 34 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che “il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi […]nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II.”

 

Allegato II D.Lgs. 81/08

  • Aziende artigiane e industriali  fino a 30 lavoratori
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
  • Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
  • Altre aziende fino a 200 lavoratori

 

Nel caso in cui l’azienda rientri tra quelle sopraelencate, il datore di lavoro che intende ricoprire il ruolo di RSPP deve essere in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore e partecipare ad un corso per RSPP di durata variabile da 16 a 48 ore in funzione del settore ATECO cui l’azienda appartiene.

 

Il corso di formazione deve rispettare tutti i criteri stabiliti dalla Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, che ne disciplina la durata minima del corso in funzione del rischio (rischio basso 16 ore, rischio medio 32 ore, rischio alto 48 ore), il programma formativo e l’obbligo di aggiornamento quinquennale.

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La sicurezza delle gru: obblighi di formazione e addestramento per gli operatori

 

Tutti gli operatori addetti alla gru devono conoscere e rispettare alcune fondamentali norme e prescrizioni. Tra queste vi è l’obbligo di ricevere una formazione e un addestramento specifici in relazione al mezzo che si andrà a manovrare.

L’ operatività del mezzo e la sua gestione sono responsabilità esclusive del gruista in ogni fase di lavoro, dalla fase di trasferimento in cantiere, durante le attività di lavoro e durante la gestione e manutenzione del mezzo. E’ necessario quindi che l’operatore conosca le caratteristiche strutturali del mezzo, i suoi componenti, i dispositivi di comando e di sicurezza e le corrette manovre di lavoro, allo scopo di prevenire i rischi connessi ad ognuno di questi elementi.

 

Il principale riferimento normativo che obbliga l’operatore gruista ad effettuare una formazione specifica è l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 che ha individuato le attrezzature da lavoro per le quali è obbligatoria una specifica abilitazione degli operatori.

 

Nello specifico  l’Accordo distingue tre differenti corsi per le seguenti tipologie di gru:

  • gru a torre, della durata minima di 12 o 14 ore, in funzione che la formazione sia rivolta ad operatori di gru a rotazione in basso/in alto o di entrambe le tipologie;
  • gru per autocarro, della durata minima di 12 ore;
  • gru mobili, della durata minima di 14 ore, rivolto agli operatori di gru mobili autocarrate e semoventi su ruote, con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso; in caso di gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile è necessario svolgere un modulo aggiuntivo di 14 ore, per un monte ore complessivo pari a 22.

 

I corsi sopra citati prevedono lo svolgimento di una parte teorica in cui vengano affrontati gli argomenti della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, i principali componenti del mezzo, nozioni elementari di fisica, modalità di utilizzo in sicurezza, analisi dei rischi connessi, ecc., ed una parte pratica che preveda l’esercitazione operativa sul campo.

 

L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato e del patentino di abilitazione; questi ultimi hanno validità quinquennale, è obbligatorio  quindi aggiornare la formazione partecipando ad un corso di almeno 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti attinenti alla formazione tecnico-pratica.
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