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Prevenzione incendi: nuova linea guida per gli edifici sottoposti a tutela

La recente pubblicazione della Circolare del Dipartimento dei Vigili del fuoco n. 3181 del 15 marzo 2016 da parte del Ministero dell’Interno si pone l’obiettivo di dare indicazioni nell’ambito della prevenzione incendi negli edifici sottoposti a tutela (D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004), aperti al pubblico e adibito a contenere attività contemplate dal punto 72 dell’allegato 1 al D.P.R n. 151 del 1° agosto 2011, come, ad esempio, mostre, archivi, gallerie, musei, esposizioni e biblioteche.

 

Le caratteristiche morfologiche e strutturali peculiari degli edifici in oggetto possono comportare delle limitazioni nell’applicazione delle misure stabilite dalle regole tecniche per la prevenzione incendi e, in alcuni casi, per attuare queste ultime, sono indispensbili interventi troppo invasivi non compatibili con i vincoli storico-artistici posti sull’immobile.

 

Per questo motivo, la linea guida promossa dal Ministero dei Beni Culturali in accordo con il CCTS (Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi), ha l’obiettivo di fornire al progettista uno strumento di sostegno per l’individuazione delle misure di sicurezza antincendio richiedendo, in seguito ad una attenta valutazione dei rischi, all’istituto della deroga che permette l’adozione di misure alternative a quelle previste dalle regole tecniche.

 

Le soluzioni tecniche in deroga contenute nelle linea guida affidano la compensazione del maggior rischio di incendio, causato dal mancato rispetto delle regole tecniche, all’azione congiunta e complementare delle azioni conformi stabilite dal D.M. del 3 agosto 2015 e delle misure aggiuntive, anche di tipo gestionale, per la salvaguardia degli occupanti e dei beni tutelati.

 

Questo è possibile perchè il D.M. del 3 agosto 2015, intitolato “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”, disciplina regole più flessibili che consentono al professionista di scegliere quale soluzioni adottare in base a valutazioni di tipo prestazionale.

 

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Prevenzione incendi: nuova linea guida per gli edifici sottoposti a tutela.

La recente pubblicazione della Circolare del Dipartimento dei Vigili del fuoco n. 3181 del 15 marzo 2016 da parte del Ministero dell’Interno si pone l’obiettivo di dare indicazioni nell’ambito della prevenzione incendi negli edifici sottoposti a tutela (D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004), aperti al pubblico e adibito a contenere attività contemplate dal punto 72 dell’allegato 1 al D.P.R n. 151 del 1° agosto 2011, come, ad esempio, mostre, archivi, gallerie, musei, esposizioni e biblioteche.

 

Le caratteristiche morfologiche e strutturali peculiari degli edifici in oggetto possono comportare delle limitazioni nell’applicazione delle misure stabilite dalle regole tecniche per la prevenzione incendi e, in alcuni casi, per attuare queste ultime, sono indispensbili interventi troppo invasivi non compatibili con i vincoli storico-artistici posti sull’immobile.

 

Per questo motivo, la linea guida promossa dal Ministero dei Beni Culturali in accordo con il CCTS (Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi), ha l’obiettivo di fornire al progettista uno strumento di sostegno per l’individuazione delle misure di sicurezza antincendio richiedendo, in seguito ad una attenta valutazione dei rischi, all’istituto della deroga che permette l’adozione di misure alternative a quelle previste dalle regole tecniche.

 

Le soluzioni tecniche in deroga contenute nelle linea guida affidano la compensazione del maggior rischio di incendio, causato dal mancato rispetto delle regole tecniche, all’azione congiunta e complementare delle azioni conformi stabilite dal D.M. del 3 agosto 2015 e delle misure aggiuntive, anche di tipo gestionale, per la salvaguardia degli occupanti e dei beni tutelati.

 

Questo è possibile perchè il D.M. del 3 agosto 2015, intitolato “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”, disciplina regole più flessibili che consentono al professionista di scegliere quale soluzioni adottare in base a valutazioni di tipo prestazionale.

 

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Ministero dell’interno: nuovo programma per il corso antincendio.

Il programma dei corsi base della prevenzione incendi è stato oggetto della circolare n°1284 emanata dal Ministero dell’Interno.

 

Essendo passati quasi 5 anni dall’entrata in vigore del DM del 5 agosto 2011 che norma le procedure ed i requisiti per l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero stesso, ed essendo cambiato lo scenario legislativo in materia di prevenzione incendi, il Ministero insieme agli ordini/collegi professionali regionali ha sentito l’esigenza di effettuare delle modifiche al DM sopra citato.

 

Innanzitutto è stato abrogato il numero massimo di partecipanti ai corsi base e a quelli di aggiornamento, stabilito oggi a 60 unità, fermo restando la necessità di mantenere intatta l’efficacia dell’attività formativa erogata e la scambievolezza tra il docente e gli allievi.

 

Per quanto concerne l’organizzazione degli eventi di formazione spetta al soggetto organizzatore individuare il corpo docente mentre, in capo al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.), resta la possibilità di proporre ai soggetti organizzatori i nominativi di dirigenti e funzionari dei ruoli tecnico-operativi del C.N.VV.F a cui, eventualmente, affidare l’incarico delle singole docenze.

 

In merito al programma del corso base di specializzazione in prevenzioni incendi è stato deciso di prediligere l’aspetto pratico.

Scopo del corso infatti è quello di fornire ai professionisti le principali indicazioni metodologiche per stabilire i requisiti di sicurezza antincendio peculiari ad ogni settore.

Il corso è strutturato in13 moduli ed ha una durata minima di 120 ore, l’Allegato I della circolare del Ministero stabilisce il numero minimo di lezioni e i relativi argomenti da sviluppare.

 

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Strutture sanitarie: come cambia la prevenzioni incendi con la nuova regola tecnica.

La regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, facente parte del D.M. del 18 settembre 2002, ha subito alcune modifiche attuate nel 2015.

Gli Allegati I, II e III hanno subito i principali cambiamenti  ed è stata introdotta una nuova figura tecnica ideata per ricoprire un ruolo fondamentale nel processo di adeguamento delle strutture sanitarie con l’attuale normativa.

 

L’Allegato I, che rimpiazza il titolo III del D.M del 2002, elenca le indicazioni che devono essere adottate dalle strutture sanitarie di ricovero ospedaliero o residenziale con oltre 25 posti letto, già in essere all’entrata in vigore del decreto, e che non abbiano concluso l’adeguamento con la precedente normativa.

 

L’Allegato II surroga il titolo IV del precedente decreto e norma l’adeguamento di strutture di assistenza specialistica in regime ambulatoriale,  con una superficie compresa tra i 500 m2 e i 1.000 m2, e strutture superiori ai 1000 m2 già presenti sul territorio alla data di entrata in vigore del nuovo decreto.

 

La nuova figura professionale introdotta è è individuata dall’Allegato III che integra il decreto del 2002 e introduce il titolo V ed è denominata “Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio”  

Il soggetto incaricato di ricoprire questo ruolo deve possedere un attestato di frequenza al corso base di specializzazione cosi come stabilito dal D.M del 5 agosto 2011.

I compiti che egli deve eseguire sono di pianificazione, coordinamento e verifica dell’adeguamento delle strutture sanitarie alla nuova normativa.
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CNI: corsi antincendio di 40 ore obbligatori per l’aggiornamento dei professionisti antincendio

I requisiti che i professionisti dell’antincendio devono avere per detenere l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno sono stati individuati e pubblicati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) all’interno della recente Circolare n. 658.

 

E’ stabilito dall’art. 7 del D.M. del 5 agosto 2011 che ogni  professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno deve, nel quinquennio successivo all’iscrizione, effettuare corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione antincendio per una durata complessiva di 40 ore.

 

Dal momento che i primi cinque anni scadranno il 26 agosto 2016, il Consiglio ha ritenuto opportuno chiarire quali siano i requisiti necessari per la permanenza nell’albo del Ministero dell’Interno:

  • per i professionisti che avranno conseguito le 40 ore di aggiornamento obbligatorie inizierà un nuovo quinquennio, con conseguente azzeramento di tutti i crediti maturati;
  • i professionisti che non avranno completato l’aggiornamento entro i termini previsti saranno temporaneamente sospesi dagli elenchi del Ministero e saranno interdetti dall’esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio.

 

E’ doveroso tenere presente che tutti gli atti rilasciati da Professionisti antincendio sospesi ed interdetti sono da considerarsi nulli.

 

I Professionisti che vogliono essere riammessi dovranno completare le 40 ore di aggiornamento antincendio obbligatorie.

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Dal 24 settembre il Datore di Lavoro può svolgere i compiti di prevenzione e protezione senza particolari limitazioni

A partire dal 24 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 151/2015, contenente i decreti attuativi previsti dal Jobs Act, che includono le modifiche di alcuni punti del D. Lgs. 8108 (Testo Unico sulla Sicurezza).

 

Con le modifiche introdotte dal Decreto, emerge adesso la possibilità per il Datore di Lavoro  di eseguire in prima persona i compiti di prevenzione e protezione dai rischi senza particolari  limitazioni (art. 34 del D. Lgs. 8108).

 

E’ stato infatti abrogato il comma 1-bis dell’art. 34, che imponeva che solo “nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda”.

 

Il Datore di Lavoro che voglia adempiere in prima persona ai compiti di prevenzione e protezione dai rischi, resta obbligato a frequentare gli specifici corsi di primo soccorso e i corsi antincendio, di durata diversa in relazione alla fascia di rischio della attività lavorativa svolta.
L’impossibilità per il Datore di lavoro di svolgere in modo diretto i compiti sopra citati nei casi sanciti dall’articolo 31, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, che elenca le aziende, ovvero le unità produttive, per le quali è obbligatoria l’istituzione di un servizio di prevenzione e protezione interno, resta invariata.

 

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Il decreto attuativo del Jobs Act e le novità per la salute e sicurezza sul lavoro

E’ stato approvato dal Governo lo scorso 11 giugno il decreto attuativo del Jobs Act (legge n. 183 del 10 dicembre 2014) che contiene, tra le altre cose, rilevanti novità in materia di miglioramento e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

  • miglioramento dell’iter di acquisizione delle informazioni per il calcolo del premio assicurativo INAIL, tramite appositi strumenti online sul sito dell’INAIL;
  • esonero per il datore di lavoro dalla trasmissione del certificato infortunio e del certificato di malattia professionale all’Inail;
  • introduzione di nuovi strumenti specialistici per la riduzione del rischio sul lavoro, dati ai datori di lavoro dall’Inail con l’ausilio di aziende sanitarie locali, attraverso il Coordinamento Tecnico delle Regioni;
  • dispensa per il datore di lavoro dalla comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza in caso di infortunio mortale o con diagnosi superiore a 30 giorni; questo obbligo ricade sull’INAIL;
  • abolizione dell’obbligo della conservazione del registro infortunio da parte del datore di lavoro;
  • possibilità per il datore di lavoro di svolgere i compiti relativi al primo soccorso ed alla prevenzione incendi, anche per le aziende con più di 5 dipendenti.

 

 

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Norme UNI 10779 e UNI 9494-3 per la Sicurezza Antincendio

La Commissione tecnica “Protezione attiva contro gli incendi” dell’UNI ha recentemente pubblicato due norme importanti per la sicurezza antincendio: la nuova Uni 10779 e la Uni 9494-3.

La Uni 10779:2014, “Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti – Progettazione, installazione ed esercizio”, in sostituzione della vecchia edizione del 2007, viene applicata agli impianti da installare o da modificare in attività sia industriali che civili, a seguito della valutazione del rischio di incendio. La Uni 10779:2014 elenca i requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti destinate all’alimentazione di apparecchi antincendio. Questi requisiti, in assenza di specifiche disposizioni legislative, definiscono quindi le caratteristiche che deve avere una rete di idranti e le modalità con le quali deve essere realizzata e gestita.

La norma Uni 9494-3 “Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 3: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore” stabilisce le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore (SEFC).

In caso di incendio, i SEFC generano e mantengono al di sopra del pavimento uno strato libero da fumo ed eliminano i gas caldi rilasciati dall’incendio, favorendo l’evacuazione delle persone dalle strutture e limitando i danni degli edifici. La norma Uni 9494-3 si applica ai sistemi realizzati secondo le Uni 9494-1 e Uni 9494-2 e fornisce indicazioni sufficienti affinchè i SEFC siano sempre funzionanti, affidabili e mantenuti in stato di efficienza.

 

Visita la pagina dei nostri corso antincendio online

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Periodicità, contenuti e durata dei corsi per Addetto Antincendio

I corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio vengono normati dalle specifiche contenute nella circolare con oggetto “Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D. Lgs. 81/2008). Corsi di aggiornamento.”, emanata nel 2011 dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

 

Il D.M. del 10 marzo 1998, normativa di riferimento per la lotta antincendio, riporta solamente la periodicità dei corsi antincendio, che hanno validità triennale (art. 5 del D.M. del 10 marzo 1998), ma non le indicazioni relative ai contenuti ed alla durata dei corsi di aggiornamento per addetti antincendio.

 

La circolare del 2011 colma quindi un vuoto normativo, specificando contenuti e durata della formazione antincendio per ciascuna fascia di rischio dell’attività lavorativa.

 

 

  • Corso di aggiornamento antincendio rischio basso (2 ore)

 

Contenuti: presa visione del registro antincendio ed istruzioni sull’uso degli estintori. L’aggiornamento relativo alle competenze pratiche della lotta antincendio può essere svolto anche avvalendosi di sussisidi audiovisivi.

 

  • Corso di aggiornamento antincendio rischio medio (5 ore)

 

Contenuti: prevenzione e protezione antincendio e procedure da adottare (la combustione, le sostanze estinguenti, misure comportamentali, evacuazione e chiamata ai soccorsi). La prova pratica di 3 ore che comprende esercitazioni sull’uso degli estintori portatili deve essere erogata obbligatoriamente in presenza da un professionista abilitato.

 

  • Corso di aggiornamento antincendio rischio alto (8 ore)

 

Contenuti: prevenzione e protezione antincendio e procedure da adottare (la combustione, le sostanze estinguenti, misure comportamentali, evacuazione, sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza e rapporti con i Vigili del fuoco). La prova pratica di 3 ore che comprende esercitazioni sull’uso degli estintori portatili deve essere erogata obbligatoriamente in presenza da un professionista abilitato.

 

In caso di attività con fascia di rischio alto, il corso deve essere integrato obbligatoriamente da un esame di abilitazione alla mansione che dovrà essere sostenuto presso un Comando dei Vigili del Fuoco sul territorio nazionale.

 

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La formazione degli addetti all’antincendio: disposizioni, validità e durata

Al Datore di lavoro spettano, tra gli obblighi previsti  in materia di sicurezza sul lavoro, quelli della valutazione del rischio incendio, finalizzata ad adottare, all’interno della propria azienda “idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori” (artt. 18 del D.lgs 81/08) e della designazione e formazione degli Addetti alla Prevenzione Incendi.

 

Al lavoratore che è stato nominato come addetto antincendio spetta il compito di attuare le misure di prevenzione e lotta agli incendi, evacuazione del posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e di tutela degli altri lavoratori (art.43 del D.lgs 81/08).

 

La normativa vigente in materia di formazione antincendio è contenuta nell’Allegato IX del D.M. del 10 marzo 1998, che definisce i contenuti minimi e la durata dei corsi antincendio in relazione alla fascia di rischio della specifica attività lavorativa.

 

  • Il corso per Addetto antincendio rischio basso ha una durata complessiva di 4 ore e l’acquisizione delle competenze pratiche della lotta antincendio può avvenire anche online e/o avvalendosi di sussisidi audiovisivi;
  • Il corso per Addetto antincendio rischio medio ha una durata complessiva di 8 ore, 3 delle quali devono essere erogate obbligatoriamente in presenza di un formatore qualificato, per l’acquisizione delle competenze tecnico-pratiche della lotta antincendio;
  • Il corso per Addetto antincendio rischio alto ha una durata complessiva di 16 ore, 4 delle quali devono essere erogate obbligatoriamente in presenza di un formatore qualificato, per l’acquisizione delle competenze tecnico-pratiche della lotta antincendio in caso di rischio elevato. Il corso deve essere poi integrato da un esame di abilitazione alla mansione che dovrà essere sostenuto presso un Comando dei Vigili del Fuoco sul territorio nazionale.

 

Il corso antincendio ha una validità di tre anni, in seguito il personale addetto dovrà effettuare lo specifico corso di aggiornamento, sempre sulla base della fascia di rischio dell’attività lavorativa.

 

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Quali sono i corsi 8108 obbligatori per le imprese?

Vediamo che cosa richiede il Testo Unico della Sicurezza (D. Lgs. 8108), integrato dalle disposizioni della Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011, per tutte le attività che impiegano, oltre al Datore di Lavoro, almeno un lavoratore (inteso non solo come lavoratore dipendente ma anche come socio lavoratore, occasionale, collaboratore a progetto, stagista ecc).

  • Corso RSPP Datore di Lavoro: corso per Datori di Lavoro che possono ricoprire l’incarico di RSPP della propria attività. Il corso ha una  validità di cinque anni e una durata di 16, 32, 48 ore a seconda della fascia di rischio dell’attività (rispettivamente per rischio basso, medio, alto);
  • Corso per Addetto Antincendio: corso per Lavoratori nominati come Addetti alla Prevenzione Incendi. Il corso ha una validità triennale e una durata di 4, 8, 16 ore a seconda della fascia di rischio dell’attività (rispettivamente per rischio basso, medio, alto);
  • Corso per Addetto al Primo Soccorso: corso per Lavoratori designati come Addetti al Primo Soccorso Aziendale. Il corso ha validità triennale e una durata di 12, 14, 16 ore a seconda della fascia di rischio dell’attività (rispettivamente per rischio basso, medio, alto);
  • Corso RLS: corso per Lavoratori nominati come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Il corso ha validità annuale ed una durata di 32 ore ed è obbligatorio per attività con più di un lavoratore;
  • Corso Base 8108: corso di formazione per Lavoratori sulla sicurezza 8108. Il corso ha validità quinquennale e una durata di 8, 12, 16 ore a seconda della fascia di rischio dell’attività (rispettivamente per rischio basso, medio, alto).

Due semplici strumenti possono aiutarti nella rilevazione degli adempimenti 8108 per la tua attività:

  • con codiceateco.it è possibile individuare la fascia di rischio della tua attività, attraverso il codice Ateco;
  • con il check-up 8108, in due click riceverai la lista dei corsi e degli adempimenti obbligatori per la sicurezza 8108.
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