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Disegno di Legge Europea 2014: le novità per la sicurezza nei cantieri

Con il nuovo Disegno di Legge Europea 2014, approvato recentemente dalla Camera, vengono  introdotte modifiche sostanziali in merito alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.

 

Le novità che verranno apportate dal DDL europea 2014 al D.Lgs. 81/08 sono state necessarie per dare piena attuazione alla Direttiva Europea 92/57/CEE, in merito alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, e far cessare la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea per il mancato recepimento della  stessa.

 

Pertanto la XI Commissione Permanente per il lavoro pubblico e privato, ha sancito l’estensione  “ del campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all’interno di cantieri temporanei o mobili di durata inferiore ai dieci giorni, fatta eccezione per talune fattispecie di lavoro individuate dall’allegato X del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008…”.

 

L’art. 88 del D.Lgs 81/08 lettera g-bis, sarà quindi sostituito dall’art. 14 del DDL europea 2014 che comprende i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile specificati dall’allegato X del D.Lgs 81/08.

 

Per rendere effettivo questo cambiamento si dovrà quindi attendere l’approvazione del DDL da parte del Senato, prevista nei prossimi mesi.

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Il Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

Un ruolo fondamentale per la garanzia della sicurezza dei cantieri temporanei e mobili è ricoperto dal Coordinatore per la Sicurezza. E’ la figura di coordinamento, appunto, tra i committenti, i progettisti, le imprese e i lavoratori impiegati nell’attività. Nello svolgere i suoi compiti, il CSE opera sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione sono due ruoli distinti e possono pertanto essere ricoperti anche da due professionisti diversi.

Il “Titolo IV Cantieri temporanei e mobile – Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” del D.Lgs. 8108 distingue infatti i compiti e le responsabilita delle due figure.

Il CSE in fase di progettazione:

  • Redige il piano di sicurezza e di coordinamento;
  • Predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera […] contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica […]. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria[…].

Il CSE in fase di esecuzione:

  • Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento […] e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento […] assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento […] e il fascicolo […] in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni […] alle prescrizioni del piano […] e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
  • sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.

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