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Medico competente: in scadenza il termine ultimo per l’invio delle comunicazioni all’INAIL.

Spetta al Medico Competente comunicare all’INAIL le informazioni in merito ai dati sanitari e di rischio dei lavoratori presenti in azienda, così come stabilito dal Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs 81/2008).

 

E’ stabilito dalla normativa attuale che l’invio delle informazioni all’INAIL avvenga in modalità telematica, utilizzando la piattaforma presente sul portale dell’Istituto, entro il 31 marzo 2016.

 

L’allegato 3b  del TUS, denominato “Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria”, contiene i contenuti minimi che il Medico competente deve comunicare come:

 

  • i dati identificativi dell’azienda;
  • gli infortuni rilevati e correttamente denunciati;
  • i protocolli sanitari che sono stati utilizzati;
  • i dati identificativi del medico competente;
  • le malattie professionali (tra cui anche lo stress lavoro-correlato) segnalate dai lavoratori;
  • i rischi a cui vengono esposti i lavoratori durante lo svolgimento della loro mansione;
  • i giudizi di idoneità al lavoro stabiliti dal medico competente.

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Visita medica del lavoratore: il Ministero del Lavoro chiarisce chi può richiederla

Di conseguenza al quesito posto dalla CISL nazionale, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato il suo parere relativamente alla possibilità del lavoratore di richiedere la visita medica da parte del Medico competente.

 

La richiesta della CISL nazionale ha l’obiettivo di verificare se, a richiedere la visita medica da parte del medico competente, può essere “esclusivamente un lavoratore che è già soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se per un’esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva, o la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività nell’ambiente nel quale il medico competente, a cui rivolge la richiesta di visita, svolge tale ruolo”.

 

Le modalità con le quali il medico competente deve svolgere la sorveglianza sanitaria, sono indicate dal comma 1 dell’art. 41:

 

    • nei casi stabiliti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6 del D.Lgs 81/08;

 

  • nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente in relazione ai rischi lavorativi.

 

 

Al comma 2, lettera c, dello stesso articolo è chiarito che, per quanto concerne la sorveglianza sanitaria, è prevista anche la “visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.

 

Il Ministero del Lavoro,ai sensi dell’attuale normativa, risponde al quesito con la pubblicazione dell’interpello n° 8/2015, spiegando che la richiesta della visita medica può essere inoltrata da qualsiasi lavoratore, a prescindere dal fatto che egli sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, ponendo come unico limite il fatto che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto relazionata ai rischi lavorativi.

 

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Primo Soccorso: obblighi e formazione

In merito alla tutela della sicurezza dei lavoratori, la nomina e la formazione degli Addetti al Primo Soccorso fanno parte degli obblighi in capo al Datore di lavoro. (artt. 18 e 43 del D. Lgs. 8108).

 

Il D.M. n° 388 del 2003 stabilisce i criteri della formazione prevista per il lavoratore designato a ricoprire questo incarico. Tale decreto prevede un percorso formativo specifico in relazione alla fascia di rischio dell’attività lavorativa svolta.

 

  • corso primo soccorso rischio basso:  è disciplinato dall’allegato 3 del D.M. 388/03 ed è rivolto ai lavoratori di aziende del gruppo C (rischio basso). Il corso ha una durata di 12 ore e prevede, oltre alla formazione teorica, una formazione tecnico-pratica di 4 ore per l’acquisizione delle capacità di intervento pratico.
  • corso primo soccorso rischio medio: è regolamentato dall’allegato 4 del D.M. 388/03 ed è destinato ai lavoratori di aziende del gruppo B (rischio medio). La formazione ha una durata di 12 ore e prevede una formazione teorica di 4 ore e una formazione tecnico-pratica per l’acquisizione delle capacità di intervento pratico.
  • corso primo soccorso rischio alto: è disciplinato dall’allegato 4 del D.M. 388/03 ed è rivolto ai lavoratori di aziende del gruppo A (rischio alto). La formazione ha una durata di 16 ore e consta di una formazione teorica di 6 ore e una formazione tecnico-pratica per l’acquisizione delle capacità di intervento pratico.

 

Il modulo tecnico-pratico, in ogni caso, deve essere erogato da personale qualificat ed obbligatoriamente attraverso formazione in presenza. Tale formazione non può essere in nessun caso sostituita da corsi online o da video su supporti audiovisivi.

 

Tra il personale qualificato all’erogazione della formazione tecnico- pratica ritroviamo Medici con specializzazione in Medicina del Lavoro e Infiermieri iscritti all’Albo o personale in possesso di abilitatazione alle manovre di primo soccorso e BLSD.

 

L’attestato di primo soccorso rilasciato in seguito al completamento della formazione ha una validità triennale: scaduti i tre anni, l’Addetto dovrà frequentare lo specifico corso di aggiornamento di primo soccorso, sempre in base alla fascia di rischio aziendale.

 

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Primo soccorso: compiti e responsabilità degli addetti

Per primo soccorso si intendono tutte quelle azioni  che consentono di aiutare una o più persone in difficoltà, nell’attesa dei Soccorsi Qualificati ed è indispensabile per impedire che nell’evento vengano coinvolte altre persone e per evitare che le condizioni generali dell’infortunato peggiorino.

 

In igni azienda, il Datore di lavoro ha l’obbligo di designare e formare lavoratori addetti al primo soccorso (artt. 18 e 43 del D.Lgs. 8108): questi, in casi di emergenza, ancora prima di allertare il sistema di soccorso chiamando il 118, hanno il compito di effettuare una prima analisi dello stato in cui si trova l’infortunato, per cercare di comprenderne le condizioni generali.

 

La prima cosa da fare è la valutazione dello scenario che, se svolta correttamente, permette al soccorritore di individuare o sospettare il 90% delle lesioni e valutare coscientemente le condizioni del soggetto politraumatizzato e le eventuali manovre da effettuare.

 

Dalla valutazione della scena, è necessario acquisire le seguenti informazioni:

  • Come appare la scena?
  • Cosa ha colpito cosa e a che velocità?
  • Ci sono macchinari che continuano a funzionare?
  • La situazione può degenerare?

 

Le risposte alle domande sopra elencate sono necessarie ai fini della chiamata al 118, che deve essere effettuata per ricevere Soccorsi Qualificati e deve contenere le seguenti informazioni:

  • Località con riferimenti topografici
  • Numero di telefono da cui si chiama
  • Dinamica dell’evento
  • Condizioni dell’infortunato
  • Ogni altra informazione richiesta dall’operatore

 

E’ doveroso ricordare che da una mancata o insufficiente prestazione del soccorso derivano responsabilità penali; non è quindi possibile, abbandonare il soggetto infortunato, se non nel momento in cui interviene personale qualificato, ad esempio nei casi di consegna del paziente ai medici o al personale sanitario del pronto soccorso.
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Quali sono i corsi 8108 obbligatori per le imprese?

Vediamo che cosa richiede il Testo Unico della Sicurezza (D. Lgs. 8108), integrato dalle disposizioni della Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011, per tutte le attività che impiegano, oltre al Datore di Lavoro, almeno un lavoratore (inteso non solo come lavoratore dipendente ma anche come socio lavoratore, occasionale, collaboratore a progetto, stagista ecc).

  • Corso RSPP Datore di Lavoro: corso per Datori di Lavoro che possono ricoprire l’incarico di RSPP della propria attività. Il corso ha una  validità di cinque anni e una durata di 16, 32, 48 ore a seconda della fascia di rischio dell’attività (rispettivamente per rischio basso, medio, alto);
  • Corso per Addetto Antincendio: corso per Lavoratori nominati come Addetti alla Prevenzione Incendi. Il corso ha una validità triennale e una durata di 4, 8, 16 ore a seconda della fascia di rischio dell’attività (rispettivamente per rischio basso, medio, alto);
  • Corso per Addetto al Primo Soccorso: corso per Lavoratori designati come Addetti al Primo Soccorso Aziendale. Il corso ha validità triennale e una durata di 12, 14, 16 ore a seconda della fascia di rischio dell’attività (rispettivamente per rischio basso, medio, alto);
  • Corso RLS: corso per Lavoratori nominati come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Il corso ha validità annuale ed una durata di 32 ore ed è obbligatorio per attività con più di un lavoratore;
  • Corso Base 8108: corso di formazione per Lavoratori sulla sicurezza 8108. Il corso ha validità quinquennale e una durata di 8, 12, 16 ore a seconda della fascia di rischio dell’attività (rispettivamente per rischio basso, medio, alto).

Due semplici strumenti possono aiutarti nella rilevazione degli adempimenti 8108 per la tua attività:

  • con codiceateco.it è possibile individuare la fascia di rischio della tua attività, attraverso il codice Ateco;
  • con il check-up 8108, in due click riceverai la lista dei corsi e degli adempimenti obbligatori per la sicurezza 8108.
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