Con la pubblicazione dell’Interpello n°9/2015, il 2 novembre 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito nuovi chiarimenti in merito all’obbligo di aggiornamento professionale per i docenti-formatori 8108, in relazione alle modalità di aggiornamento presenti nel Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”.
L’Interpello risponde, nello specifico, al quesito posto dalla Federazione Italiana dei Tecnici e dei Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), che domanda se “con il termine alternativamente si intende che nell’arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore.”
Il Ministero del Lavoro precisa che il docente-formatore è tenuto:
- “ad effettuare un minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza”, oppure
- “alla frequenza per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4 del D.Lgs 81/08 s.m.i. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative ai corsi di aggiornamento”.
La parola “alternativamente” è utilizzata dal legislatore x permettere al formatore qualificato di scegliere in modo autonomo il tipo di aggiornamento più appropriato alla sua figura, non intendendo quindi che le due modalità dovessero essere alternate nei trienni consecutivi.
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