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Medico competente: in scadenza il termine ultimo per l’invio delle comunicazioni all’INAIL.

Spetta al Medico Competente comunicare all’INAIL le informazioni in merito ai dati sanitari e di rischio dei lavoratori presenti in azienda, così come stabilito dal Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs 81/2008).

 

E’ stabilito dalla normativa attuale che l’invio delle informazioni all’INAIL avvenga in modalità telematica, utilizzando la piattaforma presente sul portale dell’Istituto, entro il 31 marzo 2016.

 

L’allegato 3b  del TUS, denominato “Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria”, contiene i contenuti minimi che il Medico competente deve comunicare come:

 

  • i dati identificativi dell’azienda;
  • gli infortuni rilevati e correttamente denunciati;
  • i protocolli sanitari che sono stati utilizzati;
  • i dati identificativi del medico competente;
  • le malattie professionali (tra cui anche lo stress lavoro-correlato) segnalate dai lavoratori;
  • i rischi a cui vengono esposti i lavoratori durante lo svolgimento della loro mansione;
  • i giudizi di idoneità al lavoro stabiliti dal medico competente.

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Visita medica del lavoratore: il Ministero del Lavoro chiarisce chi può richiederla

Di conseguenza al quesito posto dalla CISL nazionale, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato il suo parere relativamente alla possibilità del lavoratore di richiedere la visita medica da parte del Medico competente.

 

La richiesta della CISL nazionale ha l’obiettivo di verificare se, a richiedere la visita medica da parte del medico competente, può essere “esclusivamente un lavoratore che è già soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se per un’esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva, o la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività nell’ambiente nel quale il medico competente, a cui rivolge la richiesta di visita, svolge tale ruolo”.

 

Le modalità con le quali il medico competente deve svolgere la sorveglianza sanitaria, sono indicate dal comma 1 dell’art. 41:

 

    • nei casi stabiliti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6 del D.Lgs 81/08;

 

  • nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente in relazione ai rischi lavorativi.

 

 

Al comma 2, lettera c, dello stesso articolo è chiarito che, per quanto concerne la sorveglianza sanitaria, è prevista anche la “visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.

 

Il Ministero del Lavoro,ai sensi dell’attuale normativa, risponde al quesito con la pubblicazione dell’interpello n° 8/2015, spiegando che la richiesta della visita medica può essere inoltrata da qualsiasi lavoratore, a prescindere dal fatto che egli sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, ponendo come unico limite il fatto che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto relazionata ai rischi lavorativi.

 

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Sorveglianza sanitaria in azienda: il Ministero del Lavoro chiarisce le modalità di svolgimento delle visite periodiche del Medico Competente

La CISL nazionale ha interpellato il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per fare chiarezza  sulle modalità con cui il Medico Competente è tenuto a svolgere le visite nei luoghi di lavoro, attività che fa parte dei vari obblighi in capo a questa figura (art. 25 del D.lgs 81/08), chiedendo se “egli è tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l’attività, al di là della presenza specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, o deve limitare i sopralluoghi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la mansione.”

 

L’art. 25, comma 1 del D.Lgs. 81/08, sancisce che è compito del Medico Competente svolgere la visita nei luoghi di lavoro almeno una volta all’anno. Una periodicità diversa da quella annuale può essere deliberata sulla base della valutazione dei rischi e deve essere comunicata al Datore di Lavoro per essere inserita sul Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

 

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali risponde al quesito della CISL con l’interpello n° 8/2015 del 2 novembre 2015, chiarendo che, dato che la visita del Medico Competente è strettamente collegata alla valutazione dei rischi, è necessario estenderla a tutti i luoghi di lavoro che possono essere rilevanti per la collaborazione tra Datore di Lavoro e il servizio di prevenzione e protezione, finalizzata alla “valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione ed informazione nei confronti del lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.”

 

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Dal 24 settembre il Datore di Lavoro può svolgere i compiti di prevenzione e protezione senza particolari limitazioni

A partire dal 24 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 151/2015, contenente i decreti attuativi previsti dal Jobs Act, che includono le modifiche di alcuni punti del D. Lgs. 8108 (Testo Unico sulla Sicurezza).

 

Con le modifiche introdotte dal Decreto, emerge adesso la possibilità per il Datore di Lavoro  di eseguire in prima persona i compiti di prevenzione e protezione dai rischi senza particolari  limitazioni (art. 34 del D. Lgs. 8108).

 

E’ stato infatti abrogato il comma 1-bis dell’art. 34, che imponeva che solo “nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda”.

 

Il Datore di Lavoro che voglia adempiere in prima persona ai compiti di prevenzione e protezione dai rischi, resta obbligato a frequentare gli specifici corsi di primo soccorso e i corsi antincendio, di durata diversa in relazione alla fascia di rischio della attività lavorativa svolta.
L’impossibilità per il Datore di lavoro di svolgere in modo diretto i compiti sopra citati nei casi sanciti dall’articolo 31, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, che elenca le aziende, ovvero le unità produttive, per le quali è obbligatoria l’istituzione di un servizio di prevenzione e protezione interno, resta invariata.

 

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Primo Soccorso: obblighi e formazione

In merito alla tutela della sicurezza dei lavoratori, la nomina e la formazione degli Addetti al Primo Soccorso fanno parte degli obblighi in capo al Datore di lavoro. (artt. 18 e 43 del D. Lgs. 8108).

 

Il D.M. n° 388 del 2003 stabilisce i criteri della formazione prevista per il lavoratore designato a ricoprire questo incarico. Tale decreto prevede un percorso formativo specifico in relazione alla fascia di rischio dell’attività lavorativa svolta.

 

  • corso primo soccorso rischio basso:  è disciplinato dall’allegato 3 del D.M. 388/03 ed è rivolto ai lavoratori di aziende del gruppo C (rischio basso). Il corso ha una durata di 12 ore e prevede, oltre alla formazione teorica, una formazione tecnico-pratica di 4 ore per l’acquisizione delle capacità di intervento pratico.
  • corso primo soccorso rischio medio: è regolamentato dall’allegato 4 del D.M. 388/03 ed è destinato ai lavoratori di aziende del gruppo B (rischio medio). La formazione ha una durata di 12 ore e prevede una formazione teorica di 4 ore e una formazione tecnico-pratica per l’acquisizione delle capacità di intervento pratico.
  • corso primo soccorso rischio alto: è disciplinato dall’allegato 4 del D.M. 388/03 ed è rivolto ai lavoratori di aziende del gruppo A (rischio alto). La formazione ha una durata di 16 ore e consta di una formazione teorica di 6 ore e una formazione tecnico-pratica per l’acquisizione delle capacità di intervento pratico.

 

Il modulo tecnico-pratico, in ogni caso, deve essere erogato da personale qualificat ed obbligatoriamente attraverso formazione in presenza. Tale formazione non può essere in nessun caso sostituita da corsi online o da video su supporti audiovisivi.

 

Tra il personale qualificato all’erogazione della formazione tecnico- pratica ritroviamo Medici con specializzazione in Medicina del Lavoro e Infiermieri iscritti all’Albo o personale in possesso di abilitatazione alle manovre di primo soccorso e BLSD.

 

L’attestato di primo soccorso rilasciato in seguito al completamento della formazione ha una validità triennale: scaduti i tre anni, l’Addetto dovrà frequentare lo specifico corso di aggiornamento di primo soccorso, sempre in base alla fascia di rischio aziendale.

 

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Primo soccorso: compiti e responsabilità degli addetti

Per primo soccorso si intendono tutte quelle azioni  che consentono di aiutare una o più persone in difficoltà, nell’attesa dei Soccorsi Qualificati ed è indispensabile per impedire che nell’evento vengano coinvolte altre persone e per evitare che le condizioni generali dell’infortunato peggiorino.

 

In igni azienda, il Datore di lavoro ha l’obbligo di designare e formare lavoratori addetti al primo soccorso (artt. 18 e 43 del D.Lgs. 8108): questi, in casi di emergenza, ancora prima di allertare il sistema di soccorso chiamando il 118, hanno il compito di effettuare una prima analisi dello stato in cui si trova l’infortunato, per cercare di comprenderne le condizioni generali.

 

La prima cosa da fare è la valutazione dello scenario che, se svolta correttamente, permette al soccorritore di individuare o sospettare il 90% delle lesioni e valutare coscientemente le condizioni del soggetto politraumatizzato e le eventuali manovre da effettuare.

 

Dalla valutazione della scena, è necessario acquisire le seguenti informazioni:

  • Come appare la scena?
  • Cosa ha colpito cosa e a che velocità?
  • Ci sono macchinari che continuano a funzionare?
  • La situazione può degenerare?

 

Le risposte alle domande sopra elencate sono necessarie ai fini della chiamata al 118, che deve essere effettuata per ricevere Soccorsi Qualificati e deve contenere le seguenti informazioni:

  • Località con riferimenti topografici
  • Numero di telefono da cui si chiama
  • Dinamica dell’evento
  • Condizioni dell’infortunato
  • Ogni altra informazione richiesta dall’operatore

 

E’ doveroso ricordare che da una mancata o insufficiente prestazione del soccorso derivano responsabilità penali; non è quindi possibile, abbandonare il soggetto infortunato, se non nel momento in cui interviene personale qualificato, ad esempio nei casi di consegna del paziente ai medici o al personale sanitario del pronto soccorso.
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