Grazie la pubblicazione dell’interpello n° 16/2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato qual è l’esatta interpretazione della figura del Preposto alla sorveglianza del montaggio e smontaggio dei ponteggi.
Il responso della Commissione del Ministero è stato richiesto dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), che richiede nello specifico quale sia “ la corretta interpretazione della figura del Preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 81/2008, ed in particolare ai compiti ad esse assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul Preposto ex art.2 comma 1, lettera e).”
Il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs 81/08) indica il Preposto come la “ persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.” (art.2, lettera e) e puntualizza all’art. 136, comma 6, che “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.”
Si desume quindi che il Datore di Lavoro ricorra, qualora non possa sovrintendere personalmente sia alle attività lavorative che alla corretta esecuzione delle direttive da lui impartite, alla figura del Preposto in quanto dotato di un potere gerarchico e funzionale e di adeguati competenze professionali.
Il Testo Unico sancisce inoltre per il Preposto l’obbligo della diretta sorveglianza durante lo svolgimento di particolari attività lavorative tra le quali, appunto, il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi.
Alla luce di quanto detto, il Ministero riafferma che per poter svolgere questo ruolo, il lavoratore nominato deve obbligatoriamente partecipare sia al corso per Preposto disciplinato dall’Allegato XXI del D.Lgs 81/08, sia al corso di formazione previsto dall’art. 37, comma 7, del medesimo decreto.
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