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Montaggio e smontaggio ponteggi: obbligo di sovrintendenza da parte del Preposto alla sicurezza.

Grazie la pubblicazione dell’interpello n° 16/2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato qual è l’esatta interpretazione della figura del Preposto alla sorveglianza del montaggio e smontaggio dei ponteggi.

 

Il responso della Commissione del Ministero è stato richiesto dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), che richiede nello specifico quale sia “ la corretta interpretazione della figura del Preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 81/2008, ed in particolare ai compiti ad esse assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul Preposto ex art.2 comma 1, lettera e).”

 

Il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs 81/08) indica il Preposto come la “ persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.” (art.2, lettera e) e puntualizza all’art. 136, comma 6, che “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.”

 

Si desume quindi che il Datore di Lavoro ricorra, qualora non possa sovrintendere personalmente sia alle attività lavorative che alla corretta esecuzione delle direttive da lui impartite, alla figura del Preposto in quanto dotato di un potere gerarchico e funzionale e di adeguati competenze professionali.

 

Il Testo Unico sancisce inoltre per il Preposto l’obbligo della diretta sorveglianza durante lo svolgimento di particolari attività lavorative tra le quali, appunto, il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi.

 

Alla luce di quanto detto, il Ministero riafferma che per poter svolgere questo ruolo, il lavoratore nominato deve obbligatoriamente partecipare sia al corso per Preposto disciplinato dall’Allegato XXI del D.Lgs 81/08, sia al corso di formazione previsto dall’art. 37, comma 7, del medesimo decreto.

 

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La formazione del Preposto alla Sicurezza.

Un ruolo di grande importanza in materia di tutela e di sicurezza dei Lavoratori è svolto dal Preposto che, secondo la definizione dell’art. 2 del D.Lgs 81/08 è la “ persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

 

Il Lavoratore che è designato a svolgere l’incarico di Preposto deve partecipare ad un corso di formazione della durata di minima di 8 ore.

Il corso da Preposto prevede i contenuti minimi individuati dal comma 7 dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 e integrati dalle disposizioni contenute nell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. Nello specifico, parliamo di:

 

  1. principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
  2. relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
  3. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  4. incidenti e infortuni mancati;
  5. tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
  6. valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
  7. individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  8. modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sui lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuai messi a loro disposizione.

 

Tale Accordo sancisce inoltre la possibilità di erogare il corso per Preposto online, attraverso l’uso della piattaforma e-learning, per quanto concerne i primi 5 punti della formazione. I punti dal 6 al 8 dovranno essere obbligatoriamente svolti in presenza con un docente qualificato.

L’attestato rilasciato al termine del percorso formativo ha una validità di 5 anni, trascorso tale periodo il Preposto dovrà svolgere uno specifico corso di aggiornamento.

 

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Contenuti minimi, durata e aggiornamento del corso Preposto

Il lavoratore che esegue l’incarico di Preposto è definito come la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art.2 del D.Lgs. 81/08).

 

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di fornire un’adeguata e specifica formazione al Preposto in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Il corso per Preposto è composto sulla base dei contenuti minimi previsti dal comma 7 dell’art. 37, quali:

 

  • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi;
  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

 

Il D.Lgs. 81/08 prevede inoltre che la formazione del Preposto sia integrata con le disposizioni riportate dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 che, tenendo presente gli obblighi del Preposto previsti dall’art. 19 del Testo Unico sulla Sicurezza, aggiunge i seguenti contenuti:

 

  • tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei Lavoratori;
  • modalità di esercizio delle funzioni di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione.

 

Alla fine del percorso formativo, della durata minima di 8 ore, sarà rilasciato un attestato di formazione che dovrà essere aggiornato ogni 5 anni.

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Compiti e responsabilità del Preposto alla Sicurezza

L’art. 2 del D.Lgs 81/08 definisce il Preposto come la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”

 

Nello svolgere la propria attività il Preposto, secondo l’art. 19 del D.Lgs 81/08, ha l’obbligo di:

 

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  • frequentare appositi corsi di formazione.

 

La formazione del Preposto è uno degli obblighi in capo al Datore di Lavoro (art. 37 D.Lgs 81/08). Il corso di formazione che deve essere frequentato dal lavoratore incaricato a svolgere il ruolo di Preposto è strutturato in base all’art 37 del D.Lgs 81/08 e all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 che ne stabiliscono la durata e i contenuti minimi.
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