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Montaggio e smontaggio ponteggi: obbligo di sovrintendenza da parte del Preposto alla sicurezza.

Grazie la pubblicazione dell’interpello n° 16/2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato qual è l’esatta interpretazione della figura del Preposto alla sorveglianza del montaggio e smontaggio dei ponteggi.

 

Il responso della Commissione del Ministero è stato richiesto dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), che richiede nello specifico quale sia “ la corretta interpretazione della figura del Preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 81/2008, ed in particolare ai compiti ad esse assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul Preposto ex art.2 comma 1, lettera e).”

 

Il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs 81/08) indica il Preposto come la “ persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.” (art.2, lettera e) e puntualizza all’art. 136, comma 6, che “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.”

 

Si desume quindi che il Datore di Lavoro ricorra, qualora non possa sovrintendere personalmente sia alle attività lavorative che alla corretta esecuzione delle direttive da lui impartite, alla figura del Preposto in quanto dotato di un potere gerarchico e funzionale e di adeguati competenze professionali.

 

Il Testo Unico sancisce inoltre per il Preposto l’obbligo della diretta sorveglianza durante lo svolgimento di particolari attività lavorative tra le quali, appunto, il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi.

 

Alla luce di quanto detto, il Ministero riafferma che per poter svolgere questo ruolo, il lavoratore nominato deve obbligatoriamente partecipare sia al corso per Preposto disciplinato dall’Allegato XXI del D.Lgs 81/08, sia al corso di formazione previsto dall’art. 37, comma 7, del medesimo decreto.

 

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La formazione del Preposto alla Sicurezza.

Un ruolo di grande importanza in materia di tutela e di sicurezza dei Lavoratori è svolto dal Preposto che, secondo la definizione dell’art. 2 del D.Lgs 81/08 è la “ persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

 

Il Lavoratore che è designato a svolgere l’incarico di Preposto deve partecipare ad un corso di formazione della durata di minima di 8 ore.

Il corso da Preposto prevede i contenuti minimi individuati dal comma 7 dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 e integrati dalle disposizioni contenute nell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. Nello specifico, parliamo di:

 

  1. principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
  2. relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
  3. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  4. incidenti e infortuni mancati;
  5. tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
  6. valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
  7. individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  8. modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sui lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuai messi a loro disposizione.

 

Tale Accordo sancisce inoltre la possibilità di erogare il corso per Preposto online, attraverso l’uso della piattaforma e-learning, per quanto concerne i primi 5 punti della formazione. I punti dal 6 al 8 dovranno essere obbligatoriamente svolti in presenza con un docente qualificato.

L’attestato rilasciato al termine del percorso formativo ha una validità di 5 anni, trascorso tale periodo il Preposto dovrà svolgere uno specifico corso di aggiornamento.

 

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Contenuti minimi, durata e aggiornamento del corso Preposto

Il lavoratore che esegue l’incarico di Preposto è definito come la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art.2 del D.Lgs. 81/08).

 

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di fornire un’adeguata e specifica formazione al Preposto in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Il corso per Preposto è composto sulla base dei contenuti minimi previsti dal comma 7 dell’art. 37, quali:

 

  • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi;
  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

 

Il D.Lgs. 81/08 prevede inoltre che la formazione del Preposto sia integrata con le disposizioni riportate dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 che, tenendo presente gli obblighi del Preposto previsti dall’art. 19 del Testo Unico sulla Sicurezza, aggiunge i seguenti contenuti:

 

  • tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei Lavoratori;
  • modalità di esercizio delle funzioni di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione.

 

Alla fine del percorso formativo, della durata minima di 8 ore, sarà rilasciato un attestato di formazione che dovrà essere aggiornato ogni 5 anni.

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L’obbligo di formazione e informazione nell’ambito dell’attuale decreto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2/2)

L’articolo 37 identifica i contenuti minimi previsti per la formazione di diversi soggetti tra i quali i lavoratori, gli RLS, i dirigenti e preposti. Partendo da queste ultime figure ricordiamo che il dirigente, persona che ha il compito di attuare le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa in quanto tali devono essere destinatari di appositi corsi di formazione in materia di salute sicurezza sul lavoro e comunque questi in generale, nei confronti degli altri lavoratori, hanno l’obbligo di adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento nei confronti dei lavoratori a loro sottoposti. Il dirigente ha infatti dovere di predisporre l’attività formativa e comunque di dare operatività alle proposte fatte dal responsabile del servizio di prevenzione protezione.

Il preposto, nuova figura formalmente introdotta da questo dettato normativo, ha un compito estremamente importante in quanto si trova ad essere il lungo braccio del datore di lavoro nei confronti dei propri colleghi ed essendo sempre presente in prima linea sarà il soggetto che ha il compito di ritornare al proprio dirigente o al proprio datore di lavoro le necessità formative che eventualmente individuerà nell’ambito dello svolgimento del proprio lavoro. I dirigenti ed i preposti hanno, per legge, un percorso formativo in comune stabilito dall’articolo 37 comma 7 che comunque non indica una durata minima pertanto l’importante è che vengano trattati i contenuti minimi con sufficiente profondamente. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha un ruolo fondamentale per l’azienda e deve frequentare un corso RLS che ha durata minima di 32 ore si pone come obiettivo quello di permettere al lavoratore di raggiungere elevati livelli di competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro così che questo soggetto possa visualizzare le problematiche inerenti è sicurezza ed eventualmente anche quelle più conflittuali (ricordiamoci che il RLS deve frequentare anche un modulo che riguarda gli aspetti della comunicazione aziendale) prima che possono degenerare e prima che diventino fonte di incidenti. Il RLS quindi attraverso un’adeguata formazione sarà quel soggetto in grado di far da tramite tra le maestranze ed il datore di lavoro e i dirigenti è proprio in virtù del adeguata formazione ricevuta sarà in grado di determinare se il tema oggetto di contestazione risulta essere una rimostranza fondata oppure semplice lamentela prima di collegamento con l’attuale dettato normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tra gli obblighi del RLS vige anche quello di frequentare un corso aggiornamento RLS con cadenza annuale secondo un programma avente una durata variabile in funzione del numero di lavoratori effettivamente presenti in azienda.

Gli addetti alle emergenze sono quei lavoratori che hanno l’importante compito di dover gestire una eventuale situazione di pericolo o di emergenza all’interno dell’azienda ed in particolare il richiamo due soggetti principali ovvero gli addetti al pronto soccorso dovranno frequentare un corso di primo soccorso e gli addetti alla gestione dell’emergenza per i propri che dovranno frequentare un corso antincendio. La durata di questi percorsi formativi è stabilita due dettati normativi ed in particolare per quanto riguarda primo soccorso di norma si deve frequentare un corso primo soccorso della durata di 12 ore mentre per quanto riguarda l’antincendio il decreto ministeriale 10 marzo 1998 prevede diverse tipologie di corsi in base alla classificazione dei rischi incendio che sia esso basso, medio oppure elevato. Nel primo caso si dovrà frequentare un corso antincendio di 4 ore (basso rischio) oppure 8 ore (medio rischio) oppure 16 ore (alto rischio).

I lavoratori sono infine l’ultimo anello di questa catena i quali comunque non possono rifiutarsi di partecipare all’attività formative in materia di igiene e sicurezza del lavoro predisposte dal datore di lavoro. Aspetto interessante riguarda l’informazione e formazione dei lavoratori somministrati e la relativa ripartizione degli oneri tra l’agenzia di somministrazione di lavoro e l’impresa utilizzatrice ricordando che l’agenzia di somministrazione di lavoro deve informare i lavoratori con il rapporto di lavoro somministrato sui rischi materia di sicurezza e igiene del lavoro derivanti in via generale dall’attività produttive sono destinati e deve formarli ed addestrati all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie per svolgere l’attività per la quale vengono assunti. Tale obbligo può essere adempiuto dall’impresa utilizzatrice previa esplicita pattuizione nel contratto per prestazioni di lavoro somministrato.restano invece carico delle imprese utilizzatrici tutti gli obblighi di prevenzione protezione incluso sottoporre lavoratore che svolge mansioni rischio a specifica sorveglianza sanitaria a cura del proprio medico competente.

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